Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24344 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24344 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/09/2019
ORDINANZA
sul ricorso 8570-2014 proposto da: da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOMERAGIONE_SOCIALE , COGNOME
– ricorrente –
contro
2019 3852 AGENZIA RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; pro INDIRIZZO
– controricorrente –
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA; DI
– intimata –
avverso la ·sentenza n. 351/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 01/10/2013; REG .
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2019 dal Consigliere Dott. di Dott .
NOME COGNOME.
)
RITENUTO CHE
-la controversia ha ad oggetto l’impugnativa di un avviso di liquidazio per il pagamento dell’imposte di registro, ipotecaria, catastale e rela sanzioni con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva disposto la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dall’art. 1, comma 6, della tariffa, I, del d.p.r. n. 131 del 1986 per i fabbricati acquistati in esenzione l’ente impositore aveva accertato che la parte contribuente non aveva provveduto al ritrasferinnento degli immobili entro tre anni dalla dat acquisto, requisito richiesto dalla disposizione ai fini del riconoscim dell’agevolazione;
-la C.T.R., confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto il ricors della parte contribuente, per quello che qui rileva, sulla base de seguenti considerazioni: ai fini del riconoscimento del benefic riguardante la tassazione agevolata all’i% per l’acquisto di fabbricat sue porzioni da parte di imprese che abbiano per oggetto esclusivo o principale la rivendita di immobili, la normativa prevede che es debbano essere alienati prima del decorso di tre anni dalla data d acquisto; nel caso di specie con un unico atto di acquisto è stato disposto il trasferimento di più unità immobiliari, acquistate ad un pre unitario e complessivo; lo spirito della norma è quello di applicar beneficio all’atto di acquisto nella sua interezza e non con riferimento a singole unità acquisite; il mancato rispetto della condizione temporale d ritrasferimento nell’arco del triennio dalla data dell’acquisto determin decadenza dal beneficio goduto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
– avverso la sentenza ricorre la società contribuente che deposita anche memoria, mentre l’Agenzia dell’entrate si costituisce con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1. Con un unico motivo di ricorso la società contribuente lamenta la violazio e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. del dell’art. 1, comma 1, sesto periodo, della tariffa, parte I, allegata al n. 131 del 1986; ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. lament inoltre, la violazione dell’art. 3 della I. n. 241 del 1990. Ce
l’interpretazione fornita dai giudici di merito secondo cui il benef riferito all’atto di acquisto nella sua interezza. In proposito precisa ch scadere del triennio, delle diverse unità immobiliari in corso di costruzio a fronte di una complessiva superficie di circa 1600 m quadri oggetto dell’atto di acquisto, essa non aveva venduto solo una residuale superfici di circa 170 m quadri corrispondente a tre immobili; prospetta la violazion degli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto, pur trattandosi di un parz inadempimento rispetto all’obbligo di rivendere i beni entro il trien l’amministrazione aveva disposto la revoca dell’agevolazione rispetto a tutta l’operazione immobiliare. Contesta, inoltre, che l’ente impositore si limitato a disporre il recupero del beneficio concesso senza esplicitarne ragioni. Evidenzia, infine, come la norma che prevede la concessione dell’agevolazione fiscale per cui è causa non specifica la sanzion applicabile alla contribuente che non abbia poi ottemperato all’impegno del ritrasferimento nell’arco del triennio.
1.1. GLYPH infondato per le ragioni di seguito esposte. Il motivo è
1.2. GLYPH ione in esame trova disciplina nell’art. 1, comma 1, L’agevolaz Tariffa, parte I, all. d.P.R. 131/86, in forza del quale: “Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato esente dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10, pri comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed e’ effettuato nei confronti di imprese che hann per oggetto esclusivo o principale dell’attivita’ esercitata la rivend beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che inten trasferirli entro tre anni: 1%”
1.3. GLYPH e è pacifico che con un solo atto la società contribuent Nella speci ha acquistato diverse unità immobiliari appartenenti ad un unico fabbricato usufruendo delle agevolazioni fiscali previste dall’articol comma 1, sesto periodo della tariffa, parte I, allegata al d.p.r. n. 131 1986 citato. Non è neanche contestato che le unità immobiliari siano state acquistate ad un prezzo unitario e complessivo, né che al termine del triennio dall’acquisto tre di esse siano rimaste invendute.
Deve essere condivisa l’interpretazione della norma data dai giudici d merito che ricollega il beneficio all’atto di acquisto nella sua inter prescindendo dal numero delle unità oggetto del trasferimento. Trattandosi di una norma agevolativa, infatti, l’interpretazione de stessa è restrittiva e, dunque, legata al testo letterale come sop riportato.
In questo senso il collegio intende dare continuità all’indirizz legittimità secondo cui: “In tema di imposta di registro, il diritto agevolazione cd. prima casa di cui all’art. 1, comma 1, della Tariff parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, presuppone che i trasferimento nel triennio abbia ad oggetto l’intero compendi immobiliare acquistato in regime agevolato, e non una parte soltanto di esso, salva l’allegazione e la dimostrazione di impedimento al trasferimento integrale per causa di forza maggiore, sicché, i mancanza di tale prova, la cessione parziale del bene determina la decadenza totale dall’agevolazione e non la mera riduzione quantitativa di quest’ultima in ragione della parte trasferita (Cass. n. 29153 del 2018). E’ chiarito bene in motivazione che: “l’intento agevolativo volto a favorire le imprese immobiliari e la movimentazione del settore produttivo nel quale esse operano presuppone che la ricollocazione sul mercato, entro il triennio, abbia ad oggetto proprio Io stesso immobil acquistato, e nella interezza del suo acquisto. Il che, d’altra pa permette di evitare facili aggiramenti del regime impositivo ordinari mediante l’acquisto in regime agevolato e la successiva rivendita di una parte soltanto del fabbricato”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Trattandosi di una normativa di favore, che prevede una agevolazione fiscale rispetto all’imposta ordinaria, non è possibile nemmen configurare una violazione dell’art. 3 o dell’art. 23 della Costituzion quanto il legislatore, sulla base di scelte di politica econom finanziaria, è libero di delimitare o circoscrivere le ipotesi applicare o riconoscere un beneficio fiscale. In tal senso non può trovar
accoglimento, in quanto manifestamente infondata, l’eccezione di incostituzionalità dell’interpretazione fornita dai giudici di merito.
Né, infine, può inficiare le argomentazioni appena esposte il generico rinvio effettuato in ricorso alla “grave crisi immobiliare che ha colpito il nostro paese nell’ultimo periodo”. L’orientamento di legittimità sopra riportato utilizza, infatti, la nozione ‘comune’ di forza maggiore, in in un evento reso tipico dall’essere “imprevedibile, inevitabile ed a tal punto cogente da sovrastare, precludendone obiettivamente la realizzazione, la volontà dell’acquirente; la cui condotta non realizza t del dichiarato presupposto dell’agevolazione risulta, per tali ragioni definitiva a lui non imputabile.” (Cass. cit.). Il rapido riferimento contenuto in ricorso alla crisi immobiliare non soddisfa i requi richiesto per il riconoscimento della sussistenza dalla causa di for maggiore.
2. Ne consegue il rigetto del ricorso.
3. Le spese liquidate in dispositivo vengono regolate secondo il principio del soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte contribuente a pagare in favo dell’Agenzia delle Entrate le spese di lite del presente giudizio, che liq nell’importo di C 4000,00 per compensi, oltre rimborso e spese forfettarie nel misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto de sussistenza dei presupposti per il versamento da parte deli ente, ricorr dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comm
– bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2019.
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