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Novità fiscali in arrivo per le associazioni


In vista della completa applicazione della riforma fiscale e IVA per gli Enti del Terzo settore, che travolgeranno gli operatori a partire dal 2026, vengono introdotte alcune modifiche alla normativa

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Lo scorso 22 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

Tale schema di decreto legislativo, che ora dovrà seguire l’iter parlamentare, si pone come obiettivo quello di creare armonia e razionalizzare le previsioni contenute nel d.lgs 117/2017 con quanto finora è stato applicato ai fini fiscali agli Enti del terzo settore.

L’effettiva entrata in vigore delle previsioni contenute nell’art. 79 del d.lgs n.117/2017, a partire dal prossimo gennaio 2026, avrebbe potuto comportare notevoli squilibri e disagi alle associazioni coinvolte ed è stato quindi l’obiettivo di rimuoverli che ha mosso il legislatore.

Riforma IVA Terzo settore, novità sulla tassazione delle plusvalenze: modifica della natura dell’attività svolta

Con l’entrata in vigore del Titolo X del d.lgs 117/2017, molte delle attività esercitate dagli enti che oggi si considerano di natura commerciale potranno essere classificate come attività di interesse generale. Questo passaggio comporterà per gli enti una modifica nella destinazione di utilizzo dei beni materiali e immateriali deputati alla realizzazione delle stesse.

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Si ricorda che la norma imponeva che le plusvalenze derivanti da beni ceduti a titolo oneroso, distrutti, danneggiati o destinati a usi estranei all’attività imprenditoriale, dovevano concorrere a formare il reddito imponibile, quindi essere oggetto di tassazione.

Dal 1° gennaio 2026 alcune attività svolte oggi dagli enti, considerate commerciali, potrebbero, grazie all’applicazione di quanto previsto dall’art. 79 del Codice del terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), essere qualificate come non commerciali.

Il passaggio obbligato da attività di natura commerciale ad attività di interesse generale potrebbe generare plusvalenze “figurative”.

Il legislatore con lo schema di decreto-legislativo adottato dal consiglio dei ministri lo scorso 22 luglio ha previsto la sospensione di tali plusvalenze.

Nel caso in cui, infatti, i beni generatori di plusvalenze siano destinati dagli enti allo svolgimento di attività ai fini civici, solidaristici e di utilità sociale, in linea con le finalità statutarie dell’ente, non saranno oggetto di tassazione.

La tassazione è sospesa. Sarà, invece, necessario applicare la tassazione nel caso in cui tali beni venissero alienati, risarciti o impiegati per finalità diverse da quelle di interesse generale.

L’avvenuta sospensione delle plusvalenze dovrà essere comunicata nella prima dichiarazione dei redditi utile.

Regime forfettario ODV e APS: modifiche della soglia

Un’altra novità importante tra quelle introdotte dal recente Consiglio dei Ministri è quella relativa all’innalzamento della soglia prima fissata ad euro 65.000 e adesso estesa ad euro 85.000 per l’accesso al regime forfettario previsto per le ODV e APS nel caso in cui esse svolgano in via non esclusiva attività di natura commerciale.

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Inoltre, sempre per le ODV e le APS è stato previsto l’esonero dall’utilizzo dei registratori di cassa, come agevolazione nella gestione fiscale ed amministrativa dell’ente.

SSD e ASD: novità sul regime agevolato della l. n. 398/1991

Il legislatore si è, infine, interrogato anche sul destino degli enti sportivi e della legge che tratta del regime agevolato a loro destinato, la l. n. 398/1991.

Tale regime agevolato una volta destinato a tutte le categorie di enti non commerciali che rispondevano a specifici requisiti e potevano quindi assumere la qualifica fiscale di ONLUS, dopo l’introduzione della Riforma del Terzo settore è stato riservato esclusivamente alle ASD.

Con le correzioni in arrivo, si pongono le basi per mettere sullo stesso piano le ASD e SSD, promuovendo l’estensione del regime fiscale agevolato contenuto nella l. n. 398/1991 anche alle Società Sportive Dilettantistiche.



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