Nuove polizze catastrofali obbligatorie per aziende e partite IVA: normativa, soggetti interessati, beni e rischi coperti, procedure, sanzioni e aspetti fiscali
Il recente quadro normativo italiano impone nuove responsabilità alle imprese e ai titolari di partita IVA, chiamati a tutelare il proprio patrimonio produttivo tramite coperture assicurative specifiche contro i rischi catastrofali. Questo obbligo trae origine dalla constatazione della crescente esposizione del tessuto economico nazionale a eventi naturali di grande impatto, quali terremoti, alluvioni e frane, fenomeni sempre più frequenti e dannosi sul territorio.
L’introduzione di questa misura punta a garantire la continuità operativa delle aziende e la sicurezza economica, riducendo la dipendenza dai sussidi statali in caso di emergenze. Tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, comprese microimprese e PMI, sono ora coinvolte nella sottoscrizione obbligatoria. Il legislatore ha definito ambiti, modalità e termini di adeguamento per assicurare trasparenza, parità di accesso alla copertura ed equità nella quantificazione dei premi.
Le nuove polizze offrono una protezione diretta dei beni materiali, andando a coprire danni connessi a eventi calamitosi che possano compromettere la normale operatività , la produzione e l’occupazione.
Contesto normativo, dalla Legge di Bilancio 2024 al Decreto attuativo
La disciplina relativa alle assicurazioni obbligatorie per i rischi catastrofali in ambito aziendale trae origine dall’articolo 1, commi 101 e seguenti, della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), consultabile all’indirizzo Gazzetta Ufficiale. Queste disposizioni hanno introdotto l’obbligatorietà della sottoscrizione di polizze specifiche rivolte a tutte le realtà iscritte al Registro delle Imprese, indipendentemente dalla dimensione aziendale o dal settore di appartenenza. La ratio normativa è quella di estendere la protezione patrimoniale delle imprese, mitigando gli effetti finanziari dovuti a eventi calamitosi.
L’attuazione pratica di tali previsioni è stata affidata a uno specifico Decreto interministeriale, pubblicato il 30 gennaio 2025, che dettaglia i criteri operativi, la tipologia di beni assicurabili e le modalità di esecuzione dell’onere assicurativo. Il decreto chiarisce l’ambito soggettivo e oggettivo della norma, puntualizzando che anche le imprese con stabile organizzazione in Italia e le società con forme giuridiche diverse dalle agricole rientrano nell’obbligo.
La nuova disciplina si inserisce in un più ampio processo di riforma ispirato dalle regole già adottate a livello europeo. La previsione di massimali, franchigie e modalità di adesione, oltre ai termini di adeguamento, si fonda su un principio di equa distribuzione del rischio fra settore privato e sistema assicurativo. Questo impianto normativo favorisce la trasparenza e la definizione puntuale di diritti e obblighi per i diversi attori coinvolti.
Soggetti obbligati: chi deve stipulare la polizza catastrofale?
L’obbligo di stipulare una copertura assicurativa contro rischi catastrofali interessa uno spettro ampio di soggetti economici. Rientrano nell’obbligo tutte le società e imprese con sede legale in Italia o aventi stabile organizzazione sul territorio nazionale e risultanti iscritte al Registro delle Imprese, senza distinzione di dimensione, settore produttivo o forma giuridica. Ciò include grandi gruppi industriali, piccole e medie imprese, società di persone, SRL, ma anche associazioni riconosciute che svolgano attività economica. L’estensione dell’obbligo comprende le aziende estere con filiali operative in Italia, purché siano inquadrate all’interno del sistema camerale italiano.
I titolari di partite IVA individuali risultano tenuti all’adempimento esclusivamente se esercitano l’attività d’impresa in forma organizzata e sono, pertanto, iscritti nel Registro delle Imprese. La normativa non coinvolge invece i professionisti autonomi (commercialisti, avvocati, ingegneri) che svolgano attività esclusivamente in forma personale, né gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 c.c., che restano sottoposti ad altra disciplina mutualistica.
Per le attività che utilizzano immobili, terreni, impianti, macchinari o attrezzature in affitto o leasing, l’obbligo si basa sull’effettivo impiego dei beni nell’attività d’impresa; il soggetto che beneficia dei beni, anche non proprietario, è responsabile dell’assicurazione, salvo che tali beni siano già coperti da altra polizza analoga. Le imprese che non possiedono né impiegano beni strumentali di cui all’art. 2424 c.c. possono risultare escluse dall’obbligo.
- Inclusi: aziende italiane iscritte, compagnie assicurative, soggetti economici di servizi, manifattura, commercio
- Esclusi: imprenditori agricoli, liberi professionisti non iscritti al registro imprese, enti privi di attività economica organizzata
Una deroga temporanea è prevista per le imprese della pesca e acquacoltura: l’adeguamento può avvenire entro il 31 dicembre 2025.
Beni oggetto della copertura assicurativa, cosa deve essere assicurato
L’oggetto della copertura assicurativa obbligatoria coinvolge specifiche tipologie di beni, individuate sulla base del quadro normativo vigente. Devono essere protetti i beni materiali destinati all’attività d’impresa, anche se detenuti a titolo diverso dalla proprietà (come affitto o leasing), purché effettivamente utilizzati per produzione, commercio o servizi. Il riferimento fondamentale è l’art. 2424 del codice civile: la tutela riguarda immobilizzazioni materiali, ovvero terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, che costituiscono l’ossatura del patrimonio fisso aziendale.
La copertura si applica a quei cespiti risultanti a bilancio tra le immobilizzazioni, secondo i punti:
- Terreni e fabbricati: edifici aziendali, capannoni, laboratori, magazzini, uffici e lotti di terreno, anche se non in piena proprietà ;
- Impianti e macchinari: linee di produzione, sistemi tecnologici, impianti elettrici, apparecchiature integrate nei processi aziendali;
- Attrezzature industriali e commerciali: strumenti, utensili, mezzi di sollevamento, sistemi di pesa, impianti di imballaggio. Sono inclusi i beni usati nell’attività d’impresa anche senza titolo proprietario diretto, purché non già protetti da analoga copertura assicurativa.
Restano esclusi i beni mobili non iscritti in queste categorie (arredi, dispositivi elettronici d’ufficio, veicoli iscritti al PRA), nonché gli immobili oggetto di abuso edilizio o non conformi alla normativa urbanistica. La copertura, inoltre, non si estende agli immobili in costruzione. La valutazione puntuale degli asset assicurabili richiede analisi del bilancio e verifica delle eventuali polizze già in essere sugli stessi beni.
La normativa ammette la possibilità di ricorso a polizze collettive e ad aggiornamenti dei beni soggetti a copertura secondo l’evoluzione dell’attività d’impresa e la dinamica aziendale.
Eventi e calamità coperti dalle polizze, definizione e ambito
Le polizze assicurative obbligatorie per rischi catastrofali prevedono una copertura dettagliata per una serie di eventi naturali e calamità di vasto impatto sulla resilienza aziendale. L’ambito di rischio assicurato è regolato tassativamente dalla normativa, con particolare attenzione alle calamità naturali che presentano carattere di imprevedibilità e gravità .
- Terremoti: Eventi sismici che causano danneggiamenti a strutture, terreni e impianti, con effetti potenzialmente devastanti sul territorio.
- Alluvioni: Fenomeni di esondazione fluviale o piogge eccezionali che determinano inondazioni di siti produttivi e magazzini.
- Frane e smottamenti: Movimenti dei terreni causati da instabilità idrogeologica, spesso conseguenti a precipitazioni anomale o eventi sismici.
- Inondazioni: Estensione delle acque su aree normalmente non sommerse, diverse dalle tipiche alluvioni fluviali.
Le coperture si applicano ai danni diretti conseguenti a questi eventi, escludendo i rischi coperti da altre polizze obbligatorie per legge (come i danni da incendio non dovuti a calamità ). In alcuni contratti, su base volontaria e in funzione delle esigenze della singola azienda, possono essere integrati ulteriori rischi accessori connessi agli eventi catastrofali. Rimane normativamente centrale il nesso di causalità tra l’evento calamitoso e il danno subito dai beni elencati in precedenza, per attivare l’indennizzo da parte della compagnia assicurativa.
Caratteristiche delle polizze, massimali, franchigie e modalità di stipula
Le polizze assicurative previste dalla normativa presentano specifiche caratteristiche volte a garantire l’efficacia della tutela e la sostenibilità del sistema assicurativo. Un elemento cardine è la definizione di massimali di indennizzo, che variano in funzione del valore assicurato e della dimensione aziendale. La normativa prevede che l’indennizzo sia pari al 100% del valore assicurato per danni fino a 1 milione di euro, coprendo almeno il 70% per la fascia eccedente sino a 30 milioni di euro. Oltre tale importo, o per imprese con fatturato superiore a 150 milioni di euro e oltre 500 dipendenti, il massimale può essere concordato liberamente tra le parti.
Per quanto riguarda la franchigia o scoperto, la disciplina stabilisce che la quota massima a carico dell’impresa non possa eccedere il 15% del danno accertato. Tale tetto si applica ai sinistri con somme assicurate fino a 30 milioni di euro; superata questa soglia, le condizioni possono essere definite con maggiore flessibilità , favorendo personalizzazione e negoziazione tra assicurato e compagnia.
- Massimale: 100% fino a 1 milione di euro
- Copertura minima: 70% per danni eccedenti 1 milione e fino a 30 milioni di euro
- Franchigia o scoperto: massimo 15% del danno
Le modalità di stipula sono improntate alla libertà di scelta dell’impresa, che ha facoltà di rivolgersi a qualsiasi compagnia abilitata, compresa l’adesione a polizze collettive tramite consorzi o associazioni di categoria, oppure di avvalersi di broker assicurativi. Le aziende possono integrare le coperture obbligatorie con garanzie accessorie (ad esempio, perdita di profitto, danni indiretti), rendendo la soluzione adattabile alle singole realtà produttive o di servizio.
Le imprese sono responsabili della conservazione della documentazione assicurativa, da esibire alle autorità di controllo in caso di verifiche. La normativa prevede frequenti aggiornamenti dei premi, calcolati in base alla rischiosità del territorio, alla valutazione dei beni e alle misure di prevenzione adottate.
Sanzioni e conseguenze per inadempienza: effetti sul diritto ai contributi pubblici
L’inosservanza dell’obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali comporta effetti rilevanti sul piano degli aiuti e sostegni pubblici disponibili in caso di eventi calamitosi. La disciplina vigente prevede che le aziende prive della copertura assicurativa obbligatoria non possano accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie erogate da enti pubblici per la riparazione dei danni subiti. Tale esclusione si estende sia alle misure specifiche post-emergenza che a bandi ordinari di finanziamento pubblico rivolti al mondo produttivo.
Il meccanismo sanzionatorio, quindi, agisce tramite la limitazione del diritto al ristoro e al supporto finanziario successivo a eventi catastrofali riconosciuti dalle autorità competenti. Le imprese inadempienti si fanno interamente carico delle spese di ripristino, mentre gli aventi diritto con copertura valida possono beneficiare dell’intervento pubblico.
- Impossibilità di accesso a fondi di ricostruzione e indennizzi regionali o nazionali
- Esclusione da finanziamenti per il riavvio delle attività produttive
- Perdita delle agevolazioni su interessi, mutui agevolati e altre forme di sostegno creditizio post-catastrofe
Non sono previste sanzioni amministrative pecuniarie dirette per le aziende prive di polizza. Tuttavia, la perdita dei contributi può produrre un impatto economico significativo, rendendo indispensabile la regolarità della posizione assicurativa per la tutela patrimoniale e la continuità aziendale nel medio-lungo periodo.
Iniziative di supporto e strumenti di comparazione: il portale IVASS e la riassicurazione SACE
La disciplina di settore è arricchita dall’introduzione di strumenti trasversali di supporto e comparazione a beneficio delle aziende. In primo piano vi è la realizzazione di un portale informatico gestito da IVASS, concepito per consentire un confronto trasparente fra le offerte delle diverse compagnie. Tale piattaforma sarà accessibile agli operatori economici, consentendo la selezione delle condizioni più adatte al proprio profilo di rischio e alle caratteristiche dei beni da assicurare.
Il funzionamento del portale è subordinato all’emanazione di uno specifico decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su proposta dell’IVASS. La finalità è favorire una maggiore trasparenza dei premi e delle condizioni contrattuali e agevolare le decisioni delle imprese in fase di stipula o adeguamento delle polizze.
Un ulteriore elemento di supporto è rappresentato dal coinvolgimento di SACE S.p.A. nel meccanismo della riassicurazione. In base alle convenzioni stipulate con il settore assicurativo, SACE potrà intervenire riassicurando parte dei rischi in carico alle compagnie, favorendo la soluzione dei problemi di capacità assuntiva soprattutto nei territori o per le imprese con patrimoni particolarmente elevati o rischiosi.
Aspetti fiscali e deducibilità dei premi assicurativi
L’imposizione obbligatoria delle coperture assicurative per calamità comporta specifici trattamenti fiscali. I premi versati per le polizze catastrofali obbligatorie sono pienamente deducibili dal reddito d’impresa, in quanto rientrano tra i costi inerenti alla produzione secondo la normativa vigente. L’Agenzia delle Entrate ha confermato la deducibilità integrale dei premi nei documenti di prassi, facilitando la pianificazione fiscale delle aziende.
L’effetto è un abbattimento diretto dell’imponibile, con beneficio immediato per l’impresa in termini di risparmio fiscale. Ai fini delle imposte dirette, le spese assicurative vengono ricondotte tra le uscite di esercizio, con obbligo di corretta contabilizzazione e documentazione a supporto degli oneri dedotti.
Per i soggetti diversi dalle imprese, come i privati o i titolari di polizze su immobili residenziali non produttivi di reddito d’impresa, resta in vigore la detrazione IRPEF del 19% prevista dalla Legge di Bilancio 2018 (per eventi su abitazioni private). Le imprese possono invece avvalersi solo della deduzione integrale tra i costi, risultando questa la modalità più efficiente per la compensazione degli oneri legati alle nuove prescrizioni assicurative.
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