Introdotta nel 2012, la Società a responsabilità limitata semplificata, abbreviata in Srls, è una società di capitali, la cui costituzione è più semplice e meno onerosa rispetto alla classica Srl.
A differenza di quest’ultima, però, è una tipologia di società meno flessibile, perché è necessario rispettare i seguenti requisiti:
- i soci possono essere esclusivamente delle persone fisiche, sono escluse quelle giuridiche;
- statuto e atto costitutivo sono standard, non possono essere modificati per allinearsi alle esigenze dei soci;
- il capitale sociale minimo è di 1 euro e non può superare i 9.999 euro;
- al momento della costituzione il capitale deve essere versato interamente in denaro;
- non è possibile conferire dei beni o dei servizi.
Cos’è una Srls e come funziona
Come la tradizionale Srl la Srl semplificata è una società di capitali, ma per costituirla è possibile accedere a una serie di agevolazioni fiscali. I costi vivi da sostenere per avviarla – almeno dal punto di vista burocratico – sono intorno ai 350 euro, dato che il legislatore ha previsto l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria.
In linea teorica non dovrebbe essere pagato nemmeno l’onorario del notaio a cui spetta il compito di redigere l’atto costitutivo (scriviamo in linea teorica, perché, benché sia un’agevolazione prevista sulla carta, in alcune città potrebbe essere difficile trovare un professionista che lo faccia realmente a titolo gratuito).
Devono essere pagare le spese relative ai diritti camerali, che oscillano tra i 130 e i 150 euro e l’imposta di registro, che generalmente è pari a 200 euro.
È necessario redigere l’atto costitutivo in conformità al modello standard che è stato impostato attraverso un apposito decreto dal Ministro della Giustizia in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanza e il Ministro dello Sviluppo Economico.
Lo statuto ministeriale che deve essere adottato dalla Srl semplificata non è modificabile e, purtroppo, appare molto limitato. Questo impedisce qualsiasi tipo di personalizzazione delle clausole e, soprattutto, i soci sono obbligati a sottostare a delle regole predefinite per la gestione della società.
È importante tenere a mente questi limiti, perché non è possibile derogare a proprio piacimento le clausole. Solo per fare un esempio, non è possibile fare delle eccezioni sulla circolazione delle quote e sulla partecipazione agli utili.
Le caratteristiche principali della Srl semplificata
Quando si costituisce una società a responsabilità limitata semplificata è necessario tenere a mente che:
- il capitale sociale deve essere compreso tra 1 e 9.999 euro e nel caso in cui si dovesse avere la necessità di averlo più alto si deve passare alla Srl ordinaria;
- non è necessario che gli amministratori della società siano dei soci, è possibile nominarne uno esterno alla compagine azionaria, così come avviene per le Srl ordinarie;
- i conferimenti alla società possono essere effettuati esclusivamente in denaro e devono essere versati dall’organo amministrativo – non è possibile, quindi, apportare dei crediti o dei beni strumentali.
Srl | Srls | |
---|---|---|
Capitale minimo | Da euro 1 a euro 10.000 (liberamente stabilito) | Da euro 1 a euro 9.999 (obbligatorio sotto i 10.000 euro) |
Atto costitutivo | Libero, con ampia possibilità di personalizzazione | Standard, su modello ministeriale |
Costi notarili | Oneri notarili e imposta di bollo | Esenzione da onorari notarili e imposta di bollo |
Partecipazione | Ammessa per persone fisiche o giuridiche | Ammessa solo per persone fisiche |
Numero soci | Da 1 in su, anche società | Da 1 a più soci, solo persone fisiche |
Organi sociali | Amministratore unico o consiglio di amministrazione | Solo amministratore unico o più amministratori persone fisiche |
Flessibilità gestionale | Alta, con possibilità di statuto personalizzato | Limitata alle regole del modello standard |
Trasformabilità | Piena libertà di trasformazione | Può essere trasformata in Srl ordinaria in ogni momento |
Finalità | Adatta a strutture di piccole, medie e grandi dimensioni | Pensata per start up, giovani imprenditori o piccole attività |
Come si costituisce la società
Per la costituzione della Srls è necessario presentarsi da un notaio, al quale, almeno in linea teorica, non sarebbe dovuto l’onorario per l’atto di costituzione (a differenza di quanto avviene per la Srl ordinaria). È necessario, però, sostenere le spese e le imposte, come i diritti della camera di commercio, i costi del commercialista e via discorrendo.
La prima operazione che deve essere effettuata è la redazione dello statuto e dell’atto costitutivo, al cui interno deve essere contenuto l’oggetto sociale, ossia una descrizione dell’attività che viene svolta e che serve a regolamentare il funzionamento della società La documentazione deve essere firmata dai soci in presenza del notaio.
A questo punto la società deve essere iscritta al Registro delle imprese entro 10 giorni dalla sua costituzione.
Dovranno, poi, essere richiesti il codice fiscale, la partita Iva e il codice Ateco. Dovrà poi essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività alla Camera di Commercio e devono essere predisposti i libri sociali e contabili.
È davvero conveniente costituire una Srls?
La Srl semplificata è stata introdotta per favorire l’imprenditoria giovanile, permettendo di creare una società sostenendo pochi costi. È conveniente laddove l’inizio dell’attività preveda pochi investimenti iniziali.
È necessario, però, ricordare che la Srl semplificata ha alcuni limiti e delle differenze rispetto all’ordinaria.
Come abbiamo anticipato in precedenza, non è possibile modificare lo statuto o aumentare il capitale, che deve rimanere sempre al di sotto dei 10.000 euro. In alcuni casi a questa tipologia di società può essere difficile trovare dei finanziamenti proprio a causa del limitato capitale sociale.
Nulla vieta però all’imprenditore di avviare l’attività con una Srls e trasformarla in una Srl ordinaria nel momento in cui le esigenze dovessero cambiare. Ma attenzione: questa operazione richiede un nuovo atto notarile.
Quali differenze di gestione ci sono con la Srl
Sostanzialmente non esistono delle differenze nella gestione tra la Srl e la Srl semplificata. Quindi a parte i costi minori di apertura, successivamente gli oneri si allineano.
Sono identici infatti:
- le imposte;
- il trattamento fiscale;
- la dichiarazione dei redditi;
- il bilancio annuale;
- l’autonomia patrimoniale;
- la responsabilità patrimoniale dei soci rispetto ai debiti contratti;
- la responsabilità penale.
Sia la Srl semplificata che quella ordinaria hanno i seguenti obblighi fiscali e contabili:
- Ires, ossia l’imposta sul reddito delle società;
- Irap, imposta regionale sulle attività produttive;
- libro giornale;
- libro degli inventari;
- registro dipendenti.
Da un punto di vista strettamente della convenienza economica, per quanto riguarda la contabilità e la tassazione non ci sono dei vantaggi nello scegliere la Srl semplificata rispetto a quella ordinaria.
La differenza principale è nei costi che si devono sostenere nel momento della sua costituzione, dato che è possibile risparmiare.
Quando la società inizia a funzionare a pieno regime, non ci sono delle differenze tali da dire che una sia più conveniente dell’altra. Per le semplificate non sono previste nemmeno delle agevolazioni fiscali, dato che non possono beneficiare di aliquote agevolate, nemmeno per i primi esercizi sociali.
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