La recente sentenza del Tar Campania, Sezione VI, 24 aprile 2025, numero 3242, offre un’occasione preziosa per riflettere, in chiave sistematica, sui presupposti di legittimità della revoca dell’aggiudicazione, ex articolo 21-quinquies della Legge 241/1990, nei casi di mancata stipula del contratto per cause non imputabili all’aggiudicatario.
L’articolo, a cura del Dottor Luca Leccisotti, ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, con un focus sul principio del risultato, introdotto dal D.lgs. 36/2023.
Il quadro normativo di riferimento
L’art. 18, comma 6, del Codice dei contratti pubblici prevede che la mancata stipula del contratto nel termine fissato, per fatto dell’aggiudicatario, possa costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione. La disposizione utilizza un verbo (“può”) che sottolinea la discrezionalità della stazione appaltante e presuppone un accertamento della responsabilità effettiva dell’aggiudicatario.
L’art. 50, comma 6, inoltre, pur disciplinando l’esecuzione anticipata delle prestazioni, non contempla la revoca automatica dell’aggiudicazione in caso di inadempimento dell’esecuzione anticipata.
Il caso concreto: i fatti accertati dal Tar Campania
Nel caso oggetto di giudizio, la stazione appaltante aveva revocato l’aggiudicazione per mancata stipula del contratto e per omessa esecuzione anticipata delle prestazioni. Tuttavia, il Tar ha accertato che la mancata stipula derivava da un equivoco ingenerato dalla stessa amministrazione, la quale aveva comunicato due informazioni contraddittorie circa la trasmissione del documento da controfirmare. Inoltre, non era stata specificata la natura delle prestazioni da eseguire in via anticipata.
La motivazione del Tar: errore di fatto e difetto di diligenza
Il Tar ha evidenziato come l’amministrazione, nonostante i solleciti dell’aggiudicatario, non avesse operato con la diligenza ordinaria e avesse creato un contesto di incertezza che aveva inciso causalmente sulla mancata stipula. Ne consegue che la revoca per fatto imputabile all’aggiudicatario risulta illegittima, mancando il presupposto soggettivo richiesto dalla legge.
Esecuzione anticipata e mancata automatica revoca
La sentenza richiama l’art. 50, comma 6, del Codice, che non prevede espressamente la revoca automatica dell’aggiudicazione in caso di inadempimento dell’esecuzione anticipata. Ciò implica che il RUP deve valutare, caso per caso, l’interesse pubblico attuale alla stipula, anche tardiva, del contratto, in coerenza con il principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice.
Revoca e principio del risultato
Il principio del risultato impone alla stazione appaltante di perseguire l’utilità effettiva dell’azione amministrativa, privilegiando soluzioni che garantiscano comunque la conclusione del contratto e l’esecuzione della prestazione. La revoca, quindi, non è una sanzione automatica ma una misura discrezionale che deve essere motivata, ponderando l’interesse pubblico concreto.
Considerazioni conclusive: responsabilità amministrativa e best practices
La sentenza del Tar Campania richiama l’attenzione delle amministrazioni su alcuni punti chiave:
- l’accertamento puntuale della responsabilità dell’aggiudicatario per la mancata stipula;
- la necessità di evitare comportamenti ambigui o contraddittori da parte della stazione appaltante;
- la valorizzazione della discrezionalità amministrativa in funzione del risultato, evitando rigidità che potrebbero sfociare in contenzioso inutile.
In definitiva, la revoca dell’aggiudicazione resta uno strumento legittimo ma non automatico, da esercitare solo quando strettamente giustificato, nel rispetto dei principi di buon andamento, proporzionalità e risultato.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link