La corretta determinazione degli incentivi tecnici ex art. 45 D.lgs. 36/2023 in caso di accordo quadro e di centrale di committenza: analisi sistematica, a cura del Dott. Luca Leccisotti, alla luce dei pareri MIT nn. 3373 e 3406/2025.
La disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche ha conosciuto negli ultimi anni un crescente interesse applicativo, in ragione delle continue sollecitazioni provenienti dalla prassi e delle incertezze interpretative generate dalle peculiari forme contrattuali introdotte dal Codice dei contratti pubblici. I recenti pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nn. 3373 e 3406 dell’aprile 2025, forniscono importanti chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo degli incentivi ex art. 45 D.lgs. 36/2023 in due contesti specifici: il ricorso alla centrale di committenza (Cuc) e la conclusione di un accordo quadro.
La disciplina generale degli incentivi per funzioni tecniche
L’art. 45 del D.lgs. 36/2023 riprende l’impianto già delineato dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016, prevedendo la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di erogare al personale interno un incentivo pari al massimo al 2% dell’importo dei lavori, servizi o forniture posti a base di gara, al fine di valorizzare la professionalità interna e ridurre il ricorso a consulenze esterne. La disciplina distingue tra quota destinata al personale (almeno l’80%) e quota destinata a spese accessorie dell’ente (max 20%).
Incentivi e centrali di committenza: la portata del parere MIT n. 3373/2025
Con il parere n. 3373, il MIT ha risolto un quesito concernente il calcolo degli incentivi nel caso di delega alla centrale di committenza. Il Ministero ha confermato che, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia gestita da una Cuc o da un soggetto aggregatore, gli incentivi per la predisposizione degli atti di gara devono essere calcolati sull’intero importo a base della procedura, a prescindere dagli esiti dell’aggiudicazione e dalle eventuali proroghe o varianti successive.
Ai sensi dell’art. 45, comma 8, una quota fino al 25% dell’incentivo complessivo può essere destinata al personale della Cuc, su richiesta di quest’ultima o per iniziativa dell’amministrazione delegante. Tale quota comprende anche la parte di incentivo destinata alle spese vincolate (formazione, tecnologie, coperture assicurative, ecc.), in coerenza con l’orientamento della Corte dei conti Lombardia/196/2024/PAR.
Accordi quadro e incentivi: il principio del parere MIT n. 3406/2025
Il secondo parere (n. 3406) affronta la tematica del calcolo degli incentivi nell’ambito dell’accordo quadro. La questione nasce dalla peculiare struttura di questo strumento contrattuale, il quale definisce condizioni generali e massimali di spesa, ma prevede l’esecuzione mediante contratti attuativi successivi. Il MIT ha affermato con chiarezza che gli incentivi devono essere calcolati esclusivamente sugli importi effettivi dei singoli contratti attuativi e non sul massimale complessivo dell’accordo quadro.
Questa interpretazione è coerente con l’impostazione della giurisprudenza contabile, la quale ha evidenziato la necessità di correlare gli incentivi alla concreta attività svolta e ai risultati effettivamente prodotti. Ne consegue che ogni contratto attuativo dovrà prevedere un proprio quadro economico, comprensivo della quota di incentivo calcolata sull’importo effettivo dell’affidamento, al netto di IVA e ribassi d’asta.
Implicazioni sistematiche e operative
L’orientamento ministeriale pone le basi per una gestione più corretta e trasparente delle risorse destinate agli incentivi tecnici, evitando abusi derivanti dalla liquidazione di somme sproporzionate rispetto alle attività realmente eseguite. In particolare, gli enti:
- dovranno predisporre specifici quadri economici per ciascun contratto attuativo, indicandovi la quota incentivante;
- dovranno evitare di imputare incentivi sulla base del valore massimo dell’accordo quadro, che ha mera natura programmatoria;
- dovranno coordinare la ripartizione della quota del 25% al personale della Cuc, in presenza di delega, con il rispetto dei vincoli di destinazione delle somme (spese vincolate).
Considerazioni conclusive: un approccio più rigoroso alla gestione degli incentivi
I pareri MIT in commento rappresentano un significativo contributo alla razionalizzazione del sistema degli incentivi, rendendo più trasparente la correlazione tra attività svolta e compenso aggiuntivo. La loro corretta applicazione richiede agli uffici tecnici e contabili una maggiore precisione nella redazione degli atti contabili e nella previsione delle coperture finanziarie.
Il principio di proporzionalità, sotteso alle indicazioni ministeriali, rafforza la legittimità degli incentivi quale strumento di valorizzazione interna e ne scongiura l’uso distorto quale fonte impropria di remunerazione. È auspicabile che la giurisprudenza contabile recepisca tali orientamenti, così da garantire uniformità applicativa e ridurre il contenzioso sul tema.
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