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Ddl Semplificazioni 2025: novità per imprese e professionisti su fisco, lavoro, ambiente


Approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2025, il nuovo disegno di legge “Semplificazioni” rappresenta un passaggio cruciale nel percorso di alleggerimento degli oneri amministrativi che gravano su imprese e professionisti.

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 Il provvedimento, composto da 24 articoli, affronta in modo trasversale settori strategici come fisco, lavoro, ambiente, contratti di sviluppo e attività economiche, introducendo una serie di misure volte a ridurre i tempi, gli adempimenti e i costi burocratici, in coerenza con gli obiettivi del PNRR. 

Di seguito una lettura sistematica delle principali novità di interesse per i  professionisti.

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1) Fisco: semplificazioni operative, chiarezza normativa e tutela degli intermediari

Il disegno di legge Semplificazioni introduce numerosi interventi sul versante fiscale, orientati a ridurre gli adempimenti formali, prevenire il contenzioso e offrire maggiori tutele agli intermediari fiscali. Una delle novità di maggiore impatto operativo riguarda la documentazione richiesta per fruire dei crediti d’imposta legati agli investimenti in beni strumentali nell’ambito dei programmi Transizione 4.0 e 5.0. 

In particolare, viene meno l’obbligo di riportare nelle fatture di acquisto l’espressa indicazione della norma agevolativa di riferimento: sarà sufficiente inserire un codice identificativo univoco, che verrà stabilito con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Questo cambiamento ha una duplice valenza: da un lato, semplifica la gestione documentale da parte delle imprese fornitrici, evitando errori di citazione normativa; dall’altro, riduce le contestazioni formali in fase di controllo, con vantaggi evidenti anche per gli acquirenti beneficiari dell’agevolazione.

A tutela degli intermediari fiscali, viene inoltre introdotta una misura di salvaguardia in caso di scarto delle dichiarazioni trasmesse nei termini ma non accettate dal sistema dell’Agenzia delle Entrate. In simili circostanze, non saranno applicate sanzioni, purché la dichiarazione venga ritrasmessa entro un termine che sarà definito con decreto del MEF. Il computo del termine inizierà a decorrere dalla data in cui viene rilasciata la ricevuta attestante lo scarto e la relativa motivazione. Questa disposizione, attesa da tempo dai professionisti, rappresenta una risposta concreta alle numerose criticità operative emerse negli ultimi anni in fase di invio telematico, soprattutto nei periodi di maggiore congestione.

Un ulteriore fronte d’intervento è rappresentato dalla riduzione delle sanzioni amministrative in materia di imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni. Il disegno di legge prevede che, in caso di rinuncia all’impugnazione dell’atto di accertamento o liquidazione e alla presentazione di un’istanza di accertamento con adesione, il contribuente possa beneficiare di una riduzione delle sanzioni ad un terzo, a condizione che provveda al pagamento integrale delle somme dovute entro i termini previsti per la proposizione del ricorso. Si tratta di una misura che incentiva la definizione anticipata delle controversie, con benefici sia per l’Erario, in termini di incassi certi e rapidi, sia per il contribuente, che evita il rischio di aggravio sanzionatorio e giudiziario.

Infine, viene razionalizzato il regime dell’imposta sostitutiva del 20% sulle manifestazioni a premio in cui i premi vengono corrisposti sotto forma di beni o servizi non imponibili ai fini IVA. Il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato entro il 16° giorno del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo o, se precedente, alla data di emissione della fattura. L’introduzione di un termine fisso e univoco mira a garantire certezza nei comportamenti degli operatori e ad evitare sovrapposizioni interpretative sulla decorrenza dell’obbligo tributario.

2) Lavoro: principio “once only”, razionalizzazione degli obblighi e flessibilità formativa

Tra le misure più rilevanti contenute nel Ddl Semplificazioni 2025 spiccano gli interventi in materia di lavoro, che si muovono su un duplice binario:

  1. da un lato, l’alleggerimento degli oneri informativi a carico dei datori di lavoro e, dall’altro,
  2.  la razionalizzazione degli obblighi nei confronti dei lavoratori percettori di integrazione salariale e un ampliamento delle risorse impiegabili nella formazione obbligatoria.

Un primo e significativo intervento riguarda l’estensione al comparto lavoro del principio dell’“once only”, già previsto a livello europeo nei programmi di digitalizzazione della pubblica amministrazione. In base a tale principio, le pubbliche amministrazioni non potranno più richiedere dati, atti o certificazioni già acquisiti o detenuti da altre amministrazioni o enti pubblici. Questo significa, in concreto, che per tutte le comunicazioni obbligatorie (instaurazione e cessazione dei rapporti di lavoro, collocamento mirato, incentivi occupazionali, accesso a politiche attive, ecc.), non sarà più consentito richiedere allegati contenenti informazioni già presenti nei sistemi pubblici. Resta fermo, ovviamente, l’obbligo di trasmissione telematica secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 151/2015, ma si rafforza il principio di non duplicazione delle informazioni. L’impatto operativo è significativo soprattutto per i consulenti del lavoro e per i professionisti che gestiscono le pratiche del personale per conto delle imprese, in quanto comporta una riduzione immediata della documentazione da reperire, verificare e allegare.

Altrettanto rilevante è la modifica della disciplina relativa alla compatibilità tra attività lavorativa e trattamento di integrazione salariale (CIG/CIGS/FIS). Ad oggi, il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS l’eventuale svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di percezione dell’indennità. 

Il Ddl introduce un ulteriore obbligo informativo: il lavoratore dovrà dare immediata comunicazione anche al datore di lavoro qualora intraprenda un’attività subordinata o autonoma durante il periodo coperto dall’integrazione. Contestualmente, l’INPS, ricevuta la comunicazione, provvederà a trasmettere al datore di lavoro l’elenco delle giornate di lavoro retribuite, così da consentire la corretta esclusione di tali giorni dal trattamento di integrazione salariale. Questa norma si inserisce nell’ottica della trasparenza e del contrasto agli abusi, ma al tempo stesso assicura un coordinamento più efficace tra soggetti coinvolti (datore, lavoratore, INPS), riducendo il rischio di indebite percezioni e sanzioni accessorie.

Un terzo fronte di intervento riguarda la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai corsi di primo soccorso. 

Il Ddl riconosce alle imprese la possibilità di avvalersi, anche per la parte teorica, di personale infermieristico, addetti al soccorso sanitario e altre figure professionali dotate di esperienza e qualificazione adeguata rispetto al programma formativo. Questa misura risponde a una criticità ben nota: la cronica carenza di medici disponibili per l’erogazione dei corsi, in particolare nelle piccole e medie imprese. L’ampliamento delle figure abilitabili a svolgere il ruolo di docente consente alle aziende di adempiere tempestivamente agli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008, evitando ritardi e, soprattutto, il rischio di incorrere in sanzioni per mancata o incompleta formazione dei lavoratori.

Nel complesso, le disposizioni in materia di lavoro introdotte dal disegno di legge costituiscono un passo deciso verso una maggiore efficienza dei flussi amministrativi e una semplificazione concreta nella gestione del personale, in particolare per le PMI. Per i professionisti, si tratta di aggiornare procedure interne e strumenti operativi alla luce di obblighi documentali semplificati, nuovi adempimenti informativi e possibilità formative più flessibili

3) Microimprese – attività produttive e contratti di sviluppo: alleggerimenti e razionalizzazione normativa

Il disegno di legge dedica un’attenzione particolare alle microimprese, definite in via di prassi come realtà produttive con meno di cinque dipendenti, introducendo misure volte a ridurre significativamente il carico amministrativo e burocratico, anche in ambiti tradizionalmente caratterizzati da rigidità e stratificazioni normative.

Un primo intervento riguarda gli adempimenti in materia di privacy. Viene introdotta la possibilità, per le microimprese che non trattano dati sensibili, di nominare un responsabile tecnico temporaneo in caso di impedimento del titolare o di impossibilità momentanea a svolgere direttamente l’attività. Il soggetto designato – che può essere un familiare coadiuvante, un collaboratore o un dipendente – dovrà essere in possesso di una esperienza professionale almeno triennale, maturata nel settore di riferimento. La durata massima dell’incarico è fissata in 30 giorni, prorogabile fino a 90 giorni complessivi in presenza di comprovate esigenze. La nomina dovrà essere formalmente comunicata allo sportello SUAP del Comune e alla Camera di commercio, garantendo così la tracciabilità del soggetto responsabile per il periodo considerato, senza necessità di ulteriori autorizzazioni o iscrizioni.

Sul fronte della semplificazione normativa, viene abrogato il regio decreto n. 1265 del 1934, che imponeva alle imprese industriali l’onere – spesso oneroso in termini economici e temporali – di dimostrare la non insalubrità delle attività svolte. Tale adempimento, risalente a un impianto regolatorio ormai superato, non sarà più richiesto alle imprese già in possesso di autorizzazioni ambientali rilasciate ai sensi del Testo unico ambientale (AIA, AUA, ecc.). Si tratta di una misura di razionalizzazione particolarmente significativa per le imprese operanti in ambiti tecnicamente ineccepibili sotto il profilo ambientale, ma che fino ad oggi risultavano comunque soggette a un regime dichiarativo ridondante e potenzialmente penalizzante.

Ulteriori alleggerimenti riguardano le attività commerciali e di somministrazione automatica.

In particolare, per l’installazione di apparecchi automatici per la distribuzione di alimenti e bevande – come distributori nei luoghi di lavoro, negli esercizi pubblici o nei centri sportivi – non sarà più necessaria la doppia comunicazione attualmente prevista (Comune e ASL). Sarà sufficiente una comunicazione unica al Comune competente, tramite SUAP, semplificando notevolmente la procedura e riducendo i tempi di avvio dell’attività. La soppressione dell’obbligo di notifica all’ASL rappresenta una scelta di equilibrio tra tutela sanitaria e sostenibilità amministrativa, coerente con i principi di proporzionalità e semplificazione previsti dalla riforma.

Nel complesso, si tratta di interventi puntuali ma strategici, che mirano a liberare le microimprese da adempimenti ridondanti o anacronistici, favorendo una maggiore efficienza gestionale senza compromettere i livelli di controllo e tutela. Per i professionisti che assistono queste realtà, sarà fondamentale aggiornare le proprie procedure operative, soprattutto in relazione alla gestione delle nomine temporanee e delle nuove modalità di comunicazione.

Contratti di sviluppo: snellimento delle verifiche

Il Ddl prevede misure per accelerare e semplificare i procedimenti relativi ai contratti di sviluppo. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dovrà adottare un decreto con misure di semplificazione, riduzione dei tempi procedimentali e ampliamento delle condizioni di accesso alle agevolazioni previste, nel rispetto delle risorse già disponibili.

Saranno valorizzati i protocolli d’intesa sottoscritti con le associazioni di categoria, che potranno costituire la base per accedere alle agevolazioni e snellire le verifiche antimafia. Invitalia sarà autorizzata a stipulare accordi con associazioni rappresentative a livello nazionale, in raccordo con i protocolli già siglati con il Ministero dell’Interno per il contrasto alla criminalità organizzata.

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4) Ambiente, risorse – Insegne e pubblicità: razionalizzazione normativa

Numerosi articoli del Ddl intervengono in ambito ambientale. Si prevedono semplificazioni per i progetti di bonifica, in particolare quelli finanziati dal PNRR, e per l’utilizzo del combustibile solido secondario (CSS) nei processi industriali, in sostituzione di combustibili fossili importati. 

In ambito marittimo, viene potenziata la sicurezza del trasporto dei rifiuti via mare. Tra le novità più rilevanti, l’impiego delle acque reflue per usi industriali è consentito mediante una semplice comunicazione, purché vi sia conformità ai requisiti tecnici. In presenza di autorizzazione esistente, sarà sufficiente una modifica non sostanziale. Dal punto di vista normativo, viene chiarito che le imprese con autorizzazioni ambientali (AIA o AUA) non sono soggette alla disciplina sulle industrie insalubri. Inoltre, il calcare a uso industriale viene inserito tra le materie prime critiche di rilevanza strategica nazionale. 

SCIA unica, standardizzazione e semplificazione transitoria

Tra le numerose misure si segnala anche  la razionalizzazione delle procedure autorizzative per l’installazione delle insegne di esercizio. 

La nuova disciplina supera il precedente impianto normativo, spesso frammentato e fonte di notevoli incertezze, soprattutto in presenza di normative locali difformi o vincoli urbanistici complessi. La novità principale consiste nell’introduzione di una procedura semplificata e unificata, che prevede la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente. Alla SCIA dovrà essere allegata un’asseverazione tecnica a cura di un professionista abilitato, che attesti la conformità dell’installazione ai requisiti normativi vigenti. 

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Questa impostazione consente di sostituire il previgente iter autorizzativo plurimo, spesso soggetto a rallentamenti dovuti al coinvolgimento di enti diversi (es. ASL, enti stradali, sovrintendenze, ecc.), con una procedura più snella, basata sull’autoresponsabilità del dichiarante e sulla successiva verifica da parte dell’amministrazione.

 Nel caso in cui l’ente proprietario della strada non coincida con il Comune (come spesso avviene per arterie statali, provinciali o di competenza di ANAS), il SUAP avrà l’obbligo di trasmettere tempestivamente la documentazione all’ente competente per consentire le verifiche tecniche di sicurezza e impatto stradale, senza interrompere il decorso del termine per l’efficacia della SCIA. 

Per superare le disomogeneità procedurali a livello regionale e comunale, il disegno di legge prevede, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della norma, l’adozione – previa intesa in sede di Conferenza Unificata – di una modulistica unica e standardizzata per tutto il territorio nazionale. Tale standardizzazione costituirà un elemento essenziale per garantire certezza applicativa, parità di trattamento tra operatori economici e maggiore efficienza nella gestione documentale da parte dei professionisti incaricati (architetti, ingegneri, periti, ma anche professionisti in ambito autorizzativo integrato). 

È importante sottolineare che la semplificazione introdotta dal Ddl ha natura transitoria, in attesa dell’attuazione della delega legislativa contenuta nella legge 25 novembre 2024, n. 177, che prevede la riforma organica della disciplina in materia di pubblicità stradale (articolo 35, comma 4, lettera n)). Fino all’adozione del relativo decreto legislativo, la nuova procedura per le insegne costituirà il regime applicabile, ad esclusione dei cartelli pubblicitari e degli altri mezzi pubblicitari diversi dalle insegne di esercizio, che restano disciplinati dalle normative vigenti. L’intervento si inserisce, più in generale, nel contesto del disboscamento normativo volto a favorire l’iniziativa economica privata e a contenere il fenomeno dei “micro-ritardi autorizzativi” che, cumulati, generano costi indiretti rilevanti per le imprese. Per i professionisti e i consulenti d’impresa, la misura comporta un adeguamento delle prassi gestionali in fase di apertura o modifica dell’attività, soprattutto nei casi in cui l’insegna costituisce requisito essenziale per la visibilità e l’esercizio della stessa.

5) Il ruolo dei professionisti nella semplificazione normativa

Il Ddl Semplificazioni 2025, pur presentando un contenuto eterogeneo e settorialmente distribuito, si inserisce con coerenza nel più ampio disegno di modernizzazione della macchina amministrativa delineato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

Il provvedimento mira a ridurre gli oneri regolatori e procedurali che gravano su imprese, cittadini e professionisti, attraverso interventi puntuali ma strategici in ambiti chiave come fisco, lavoro, ambiente, autorizzazioni e pubblica amministrazione. L’approccio seguito è quello di una semplificazione intelligente e selettiva, che non rinuncia al presidio dei controlli sostanziali, ma agisce sulla razionalizzazione degli adempimenti formali, spesso ridondanti o obsoleti.

In questo contesto, il ruolo dei professionisti – e in particolare dei dottori professionisti – si conferma centrale e trasversale. Essi non sono meri destinatari passivi delle nuove disposizioni, ma soggetti attivi nella loro attuazione concreta, chiamati a tradurre i principi astratti della semplificazione in prassi operative corrette, sicure e conformi. Sarà essenziale, da parte dei professionisti, un tempestivo aggiornamento delle procedure interne, anche attraverso un’attività di interpretazione tecnica delle novità introdotte e di verifica delle condizioni di applicabilità caso per caso.

Dalla gestione documentale dei crediti d’imposta legati alla Transizione 4.0 e 5.0, alla consulenza operativa nei procedimenti di adesione e definizione agevolata delle sanzioni, dal supporto nella predisposizione delle nuove SCIA per insegne e impianti automatici, alla consulenza strategica per accedere ai contratti di sviluppo e ai protocolli d’intesa MIMIT, il professionista diventa interfaccia qualificata tra l’impresa e l’apparato amministrativo, garantendo continuità operativa e adempimento efficiente.

Anche in ambito lavoristico e ambientale, la figura del professionista si rivela decisiva: basti pensare alla necessità di adeguare i flussi di comunicazione obbligatoria secondo il principio del “once only”, oppure alla consulenza su privacy, sicurezza e gestione delle figure tecniche temporanee nelle microimprese. In un’epoca in cui la certezza normativa è spesso minata dalla stratificazione e dalla frammentarietà, la competenza del professionista è ciò che consente all’impresa di navigare il cambiamento normativo in modo consapevole e strutturato.

In definitiva, le semplificazioni introdotte rappresentano un’opportunità reale di efficienza e riduzione del carico amministrativo, ma la loro concreta efficacia dipenderà in larga parte dalla capacità dei professionisti di interpretarle, governarle e trasferirle correttamente nel tessuto operativo delle imprese. La semplificazione normativa, infatti, non è mai soltanto un atto legislativo: è soprattutto un processo culturale e organizzativo, che richiede consapevolezza, metodo e responsabilità tecnica. E in questo processo, il professionista è – e continuerà a essere – una figura chiave.



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