L’articolo 97 del DLgs 81/2008 prevede la formazione obbligatoria immediata per i datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei o mobili. A differenza degli obblighi formativi previsti dall’articolo 37, che derivano dagli Accordi Stato‑Regioni, l’obbligo dell’articolo 97 è autonomo e non subordinato a termini transitori: non può essere procrastinato, ma deve essere soddisfatto sin dall’inizio dell’incarico, in relazione alle funzioni di coordinamento e verifica della sicurezza nei lavori affidati.
Contenuti e durata del modulo specifico per cantieri
La formazione obbligatoria prevista dalla norma si concretizza in un modulo dedicato della durata minima di 6 ore, noto come modulo “cantieri”. Tale modulo è progettato per assicurare che il datore di lavoro dell’impresa affidataria acquisisca competenze tecniche specifiche in materia di sicurezza nei cantieri e sia in grado di verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Questo programma deve fornire strumenti concreti per identificare criticità, garantire il coordinamento e garantire l’immediata operatività in termini di sicurezza.
Differenza tra articolo 37 e articolo 97: approccio e finalità
L’articolo 37 del DLgs 81/08 disciplina formazione e informazione per dirigenti, preposti e lavoratori, includendo anche i datori di lavoro secondo modalità stabilite dagli Accordi Stato‑Regioni. Tuttavia, l’articolo 97 opera nel contesto specifico dei cantieri e impone un obbligo di formazione immediata, non sottoposto alle dilazioni previste per gli obblighi di formazione più generici. La sua finalità è garantire capacità operative immediate in contesti ad alto rischio, senza attendere l’entrata in vigore delle disposizioni applicative concordate a livello regionale.
Responsabilità normativa e orientamenti giurisprudenziali
La giurisprudenza ha più volte ribadito che il datore di lavoro dell’impresa affidataria è responsabile del controllo sui lavori affidati e dell’applicazione delle prescrizioni contenute nel PSC. L’adempimento formativo non è una formalità, ma un requisito essenziale per esercitare efficacemente le funzioni di coordinamento e controllo. L’omissione può comportare responsabilità penali o amministrative in caso di infortuni o violazioni normative, poiché indica una carenza di idoneità tecnica prevista dalla legge.
Applicazione pratica e obbligo di aggiornamento
Il modulo formativo di 6 ore per i datori di lavoro delle imprese affidatarie deve essere completato prima dell’inizio delle attività in cantiere. Non sono previste fasi transitorie o proroghe: l’obbligo è immediatamente operativo. Pertanto, è necessario verificare che i corsi siano conformi ai requisiti previsti da accordi integrativi e che rilascino attestato formale. Sebbene non esistano specifici obblighi di aggiornamento periodico legati all’articolo 97, è consigliabile mantenere aggiornate le competenze in relazione ai cambiamenti normativi e operativi, in linea con le disposizioni generali in materia di formazione sulla sicurezza.
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