A partite dalla data 08/07/2025, il MIMIT ha riattivato il bando inerente all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle PMI che investono in impianti fotovoltaici o minieolici per l’autoproduzione di energia;
inoltre, ulteriori contributi sono fruibili in caso di utilizzo di sistemi di accumulo e di diagnosi energetica.
Il nuovo bando
Il decreto direttoriale del 30 giugno 2025 disciplina le modalità di accesso ai fondi destinati al sostegno di programmi di investimento connessi alle finalità della Misura 7, Investimento 16 – Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI, finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il suddetto nuovo bando stabilisce che a partire dalle ore 12:00 di martedì 8 luglio 2025 e fino alle ore 12:00 del 30 settembre 2025, le PMI italiane avranno la possibilità di presentare domanda di accesso alle agevolazioni per il sostegno ai programmi di investimento indirizzati all’autoproduzione di energia da impianti solari fotovoltaici o minieolici.
Il bando originale è stato concluso lo scorso 17 giugno 2025, la presenza di risorse residue ancora disponibili, pari a 178.668.093,00 euro, ha condotto il MIMIT alla decisione di riattivare il bando offrendo una nuova opportunità alle imprese.
Requisiti per l’accesso al bando e soggetti esclusi
Per poter beneficiare delle agevolazioni in oggetto, le PMI operanti sull’intero territorio nazionale, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti, ai sensi dell’articolo 5 del decreto 13 novembre 2024:
- essere iscritte nel Registro delle imprese;
- non essere in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali;
- non essere destinatarie di ordini di recupero pendenti per aiuti illegali;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno un bilancio approvato;
- essere in regola con gli obblighi contributivi.
Sono escluse, ai sensi dell’articolo 5 del decreto 13 novembre 2024, tutte le imprese indicate di seguito:
- che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura;
- che operano nella produzione di energia basata sui combustibili fossili e attività correlate;
- che operano nel segmento industrie ad alta intensità energetica e/o ad alte emissioni di CO2;
- che operano nella produzione, nel noleggio o nella vendita di veicoli inquinanti;
- che operano nella raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti;
- che operano nel segmento del trattamento di combustibile nucleare, produzione di energia nucleare.
Sono, inoltre, escluse dall’accesso alle agevolazioni, come indicato dal DD del 14/03/2025, le seguenti imprese:
- le industrie ad alta intensità energetica: ai fini del presente decreto si considerano tali le imprese che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 4 del presente decreto, risultano indicate nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) attinente alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167;
- le industrie ad alta emissione di CO2: ai fini del presente decreto si intendono industrie ad alta emissione di CO2 le imprese che svolgono attività incluse nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai relativi parametri di riferimento.
Non sono ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non assicura il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.
La misura degli incentivi
In base ai nuovi fondi per l’autoproduzione di energia rinnovabile, i nuovi sostegni stabiliti prevedono le seguenti percentuali massime di copertura degli incentivi:
- 30% per le medie imprese;
- 40% per le piccole imprese;
- 30% per l’eventuale componente di stoccaggio energetico;
- 50% per la diagnosi energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi.
Le spese ammissibili alle agevolazioni
Come stabilito nell’art. 7 del DM sono ammissibili al bando le spese direttamente attinenti e funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 6 del decreto oggetto di richiesta di agevolazione. Tali spese ammissibili riguardano l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di:
- impianti solari fotovoltaici o impianti mini eolici, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti di cui alla lettera a), incluse le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta aventi le caratteristiche di cui all’articolo 6, comma 2, del presente decreto;
- diagnosi energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi, a condizione che tale adempimento non risulti obbligatorio per il soggetto proponente ai sensi della normativa di riferimento.
Inoltre, ai fini dell’ammissibilità, i programmi di investimento di cui al comma 1, così come eventualmente integrati ai sensi del comma 2, devono:
- riguardare una sola unità produttiva che sia nella piena disponibilità del soggetto proponente. Per le imprese non residenti nel territorio italiano, la piena disponibilità dell’unità produttiva sul territorio italiano deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione;
- essere compiuti esclusivamente su edifici esistenti adibiti all’esercizio dell’attività, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole, dal titolare del relativo diritto reale, al servizio dei predetti edifici;
- definire che l’energia prodotta sia totalmente destinata all’autoconsumo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. L’eventuale eccesso di energia può essere accumulato o ceduto a configurazioni di autoconsumo di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 o immessa in rete;
- prevedere un ammontare di spese ammissibili, come definite nell’articolo 7 del DM del 13/11/2024, non inferiore a euro 30.000,00 e non superiore a euro 1.000.000,00;
- essere avviati dopo la presentazione della domanda di cui all’articolo 9, comma 2, del richiamato DM. Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:
- l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, ivi inclusa la stipula di contratti o l’emissione di conferme d’ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma;
- sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che compongono il programma;
- stabilire un termine di ultimazione non successivo a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Per data di ultimazione del programma di investimento si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni;
- nel rispetto di quanto previsto dal richiamato regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio “non arrecare un danno significativo” – DNSH) ed essere conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 22 del 14 maggio 2024. In sede di presentazione dell’istanza di accesso, i soggetti proponenti assumono l’impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (C/2023/111).
Gli investimenti in oggetto devono rispettare, inoltre, i seguenti requisiti:
- non possono prevedere contestualmente l’installazione di impianti solari fotovoltaici e mini- eolici, ma devono riguardare sola una delle tecnologie indicate;
- devono obbligatoriamente includere la realizzazione di una diagnosi energetica, recante gli elementi indicati dall’articolo 6, comma 3, del decreto 13 novembre 2024. La predetta diagnosi può essere redatta da tecnici iscritti all’ordine professionale di riferimento, da EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) accreditati UNI CEI 11339, da ESCo accreditate UNI CEI 11352 e da Auditor energetici. Nel caso in cui l’impresa risulti già in possesso di una diagnosi energetica in corso di validità, la medesima diagnosi dovrà essere integrata con gli elementi qualificanti del programma di investimento per il quale sono state richieste e concesse le agevolazioni di cui al DD del 14/03/2025;
- possono essere eventualmente integrati e abbinati con impianti e sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto 13 novembre 2024.
Per garantire l’ammissibilità, le spese di cui alle precedenti lettere a), b) e c), devono:
- essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 9, comma 2, del presente decreto;
- essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che appaiono nell’attivo dello stato patrimoniale del soggetto beneficiario e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento. È consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo;
- essere riferite a beni impiegati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
- essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE);
- essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il soggetto beneficiario può, quindi, utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, un conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento;
- essere conformi alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziate dal PNRR.
Le modalità di presentazione della domanda e le scadenze
Tale domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Attuatore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 8 luglio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 30 settembre 2025; pertanto, la domanda di agevolazioni dovrà essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, il quale rappresenta il soggetto gestore della misura. La modulistica in base alla quale dovrà essere compilata la domanda e la documentazione da allegare alla stessa è disponibile nell’opportuna sezione del sito internet di Invitalia dedicato alla misura “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle Pmi – Invitalia” e sul sito del MIMIT (Ministero delle imprese e del made in Italy).
La selezione sarà eseguita mediante procedura valutativa a graduatoria, in ordine decrescente in base ad un punteggio globalmente assegnato a ogni soggetto presentante la domanda di agevolazione in oggetto.
È obbligatorio allegare alla domanda una relazione tecnica asseverata da professionisti qualificati, geologi, architetti, geometri, ingegneri o periti industriali, che illustri i consumi energetici dell’unità produttiva, la tipologia e la potenza dell’impianto da installare.
Dott.ssa Milena Barreca
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