Dopo aver visto le proroghe alla decorrenza dell’obbligo alla sottoscrizione delle polizze catastrofali, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con decreto 18 giugno 2025, ha dettagliato le agevolazioni gestite dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese che saranno precluse alle imprese che non adempiono all’obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali.
La legge di Bilancio per il 2024 (articolo 1, comma 102, della legge n. 213/2023) ha introdotto l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali per tutte le imprese con sede legale in Italia e per quelle che hanno sede legale all’estero ma sono dotate di una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile.
La copertura assicurativa deve riguardare i beni materiali iscritti nello stato patrimoniale dell’impresa, in particolare:
- terreni e fabbricati. Come chiarito dalla legge n. 78/2025, a Compagnia è tenuta ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono. In pratica sono assicurabili solo gli immobili “in regola” anche a seguito di condono edilizio;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.
Per completezza va detto che sono escluse dall’obbligo assicurativo le imprese agricole, per le quali si fa riferimento al Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo, brina e siccità, prevista dalla Legge di Bilancio per il 2022.
Dal punto di vista sanzionatorio, la norma non stabilisce una pena pecuniaria, ma una sanzione indiretta: l’impossibilità di godere si sovvenzioni e contributi pubblici.
Ma di quali contributi o sovvenzioni si parla?
Fino al 25/7/2025, data di pubblicazione del DM 18/6/2025, non vi era un documento ufficiale che individuasse quali contributi e sovvenzioni l’imprenditore corresse il rischio di non poter beneficiare.
Il Ministero, con le FAQ pubblicate il 14/4/2025, aveva precisato che la disciplina sulle sanzioni non ha carattere autoapplicativo. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del D.L. n. 39/2025.
Il MIMIR attraverso le FAQ ha espressamente indicato di voler tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti, rinviando a un decreto l’individuazione delle agevolazioni subordinate alla stipula della polizza catastrofale.
Arriviamo, quindi, al DM 18/6/2025, emanato in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 102, della legge di Bilancio 2024, il quale dettaglia le agevolazioni gestite dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, che saranno precluse alle imprese che non adempiono all’obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura dei rischi catastrofali.
Gli incentivi che non saranno riconosciuti in assenza di polizza sono:
- “contratti di sviluppo” di cui all’articolo 43 del D.L. n. 112/2008, disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;
- “interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni;
- “regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021;
- “sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;
- “agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020;
- “fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
- “mini contratti di sviluppo” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024;
- “agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015;
- “sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024;
- “finanziamento di start-up” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022;
- “supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022.
Per quanto attiene la decorrenza del disconoscimento al diritto agli incentivi, con il DM 18/6/2025 il MIMIT precisa che la decorrenza deve individuarsi nelle seguenti date, che sono la risultanza dell’ultima proroga intervenuta:
- 30/6/2025 per le imprese di grandi dimensioni, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775;
- 2/10/2025 per le imprese di medie dimensioni, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e successive modifiche e integrazioni;
- 1/1/2026 per le imprese di micro e piccola dimensione, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6/5/2003, e successive modifiche e integrazioni.
Precisa altresì che la decorrenza è comunque quella successiva alla pubblicazione del DM 18/7/2025 e cioè dal 25/7/2025. Come possiamo vedere lo slittamento di ulteriori 25 giorni si applica solo alle imprese di grandi dimensioni.
Ecco che per le domande di sovvenzioni e contributi presentate successivamente al 25/7/2025 e comunque dalla decorrenza legata alle dimensioni aziendali, subiranno l’ulteriore verifica della sottoscrizione della polizza catastrofale.
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