Esenti da Irpef ed Irap le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy
Dal periodo di imposta 2025, le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy sono esenti dall’Irpef e, conseguentemente, sono escluse dalla base imponibile Irap (AdE – risposta 06 agosto 2025 n. 204)
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, la Fondazione ITS Academy rappresenta di erogare delle borse di studio finanziate con il PNRR con gli stessi criteri di assegnazione già in uso per i percorsi universitari e AFAM, al fine di assicurare la frequenza dei percorsi formativi ITS Academy agli studenti e contribuire alla copertura delle eventuali spese di vitto, alloggio e/o viaggio agli iscritti fornendo pari opportunità nell’accesso ai benefici di diritto allo studio, anche per i percorsi di formazione professionale terziaria erogati dalle Fondazioni ITS Academy.
Tanto premesso, l’Istante chiede quale sia il corretto trattamento tributario da riservare ai fini Irpef ed Irap alle borse di studio erogate a valere sui fondi PNRR.
L’Agenzia delle Entrate, al riguardo chiarisce che in linea generale le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, costituiscono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente (art. 50, co. 1, lett. c), del TUIR – DPR 22 dicembre 1986, n. 917), se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.
Per la nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc..
Relativamente agli assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, rientrano nel novero di tali erogazioni oltre quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale, anche quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro, mentre sono comunque da escludere dalla previsione di cui alla citata lettera c) le spese sostenute ai fini delle selezioni preliminari del personale da assumere.
La disposizione in commento è riferita, quindi, a tutte le erogazioni finalizzate allo studio e alla formazione professionale, ad esclusione di quelle espressamente esenti e di quelle collegate ad un rapporto di lavoro dipendente.
Al di fuori delle ipotesi di esenzione tassativamente previste dalla legge, eventuali borse di studio ed altre somme corrisposte per fini di studio e formazione professionale devono essere, in ogni caso, assoggettate ad imposizione secondo le modalità previste dalla citata lettera c).
Ai fini Irap (art. 10-bis, Dlgs 15 dicembre 1997 n. 446), sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c) del TUIR esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche .
La legge 15 luglio 2022, n. 99, ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l’occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un’economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei.
In sede di conversione del decreto legge 7 aprile 2025, n. 45 (convertito dalla legge 5 giugno 2025, n. 79), è stato introdotto, all’articolo 4 della legge n. 99 del 2022, il comma 9-bis il quale ha previsto che «A decorrere dall’anno d’imposta 2025, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi di cui all’articolo 5, comma 1, ivi comprese le borse di studio di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a)».
Ciò posto, per effetto della disposizione di cui al comma 9-bis dell’articolo 4 della legge n. 99 del 2022, dal periodo di imposta 2025, le borse di studio corrisposte dall’Istante sono esenti dall’Irpef e, conseguentemente, sono escluse dalla base imponibile Irap ai sensi del citato articolo 10-bis del d.lgs. n. 446 del 1997.
di Daniela Nannola
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