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firmato il primo Contratto Regionale di Lavoro


Edilizia Artigianato Calabria: firmato il primo Contratto Regionale di Lavoro

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Sottoscritto, il 14 luglio 2025, il primo Contratto Integrativo Regionale di Lavoro tra le Parti Sociali dell’Artigianato Edile della Calabria. Il CIRL è applicato ai lavoratori del settore a decorrere dal 1° luglio 2025

In data 14 luglio 2025, le Parti sociali per il settore dell’Edilizia Artigianato della Regione Calabria – Anaepa – Confartigianato Imprese, Casartigiani, Claai, Cna e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil – hanno firmato il primo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell’edilizia e affini della Calabria.

Le Parti con il nuovo CIRL, che decorre dal 1° luglio 2025 e scadrà il 30 giugno 2028, hanno convenuto la valorizzazione della bilateralità, riconoscendo il ruolo centrale di Edilcassa e Casse Edili e hanno sottoscritto impegni comuni su salute, sicurezza, legalità e lotta al dumping contrattuale, anche nelle filiere degli appalti. In particolare, sul fronte della salute e sicurezza, le Parti hanno introdotto, anche nel settore artigiano, l’aliquota per il finanziamento degli RLST.

Hanno poi riconosciuto la figura del Mastro Formatore, per qualificare e valorizzare le relative competenze.

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Per la parte economica, il Contratto ha definito una specifica disciplina per le seguenti indennità contrattuali:

Trasferta

I limiti oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta con il conseguente obbligo per le imprese di corrispondere una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione, vengono determinati in 10 Km, oltre i confini del comune.

In caso di pernottamento in luogo, l’impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio e a provvedere per l’alloggio e il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.

Le spese di viaggio non sono dovute se gli spostamenti avvengono con mezzi aziendali.

Indennità suppletiva di trasferta

In presenza di cantieri relativi ad opere pubbliche di grandi dimensioni il cui valore contrattuale risulta pari o superiore a 50 milioni di euro, le aziende interessate ovvero la committente e gli affidatari e sub affidatari operanti sull’opera per importi superiori a 2 milioni di euro, riconosceranno una indennità suppletiva di trasferta nei confronti della forza lavoro.

Tale indennità viene istituita per motivazioni legate alia salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di evitare o ridurre il rientro dei lavoratori al proprio domicilio nell’ambito di tragitti di diverse ore, stante la particolare connotazione logistica del territorio calabrese, la difficoltà di raggiungere i cantieri rispetto ai luoghi di residenza, l’assenza di mezzi pubblici che permettano un idoneo collegamento.

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In presenza di tali condizioni, l’indennità sarà così articolata:

– € 120,00 mensili fino a 50 KM di distanza tra il cantiere ed il luogo di residenza;

– € 150,00 mensili tra 51 KM c 150 KM di distanza tra il cantiere ed il luogo di residenza;

– € 180,00 mensili oltre 150,00 KM di distanza tra il cantiere ed il luogo di residenza.

Detta indennità sarà assoggettata ai trattamenti fiscali e contributivi come per legge nei limiti economici previsti per le indennità forfettarie a titolo di trasferta senza necessità di produrre documentazione giustificativa.

Indennità di trasporto

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A decorrere dal 1° luglio 2025, ove le imprese non forniscano i necessari mezzi di trasporti, è dovuta all’operaio un’indennità a titolo di concorso delle spese di trasporto sostenute per recarsi al posto di lavoro. L’indennità in parola è fissata nella misura forfetaria di euro 2,00 per ogni giorno di effettiva presenza per i cantieri situati fino a 20 chilometri dal Comune di residenza del lavoratore ed indipendentemente dal numero delle ore lavorate.

Per i cantieri situati oltre i 20 chilometri dal comune di residenza del lavoratore l’indennità è pari a euro 2,70 per ogni giorno di effettiva presenza in cantiere e indipendentemente dalle ore lavorate.

Nel caso di interruzione, sospensione o assenza dal lavoro per C.I.G., malattia e infortunio, al lavoratore compete l’indennità di cui sopra, nella misura percentuale prevista dagli Istituti previdenziali e assicurativi. Negli altri casi di assenza dal lavoro l’indennità di cui sopra non compete. L’indennità di trasporto non compete ai guardiani, portieri e custodi con alloggio.

A tutti gli impiegati compete l’indennità di trasporto nella misura sopra stabilita.

Mensa

L’impresa, in relazione alla ubicazione ed alla durata dei cantieri, su impegno di almeno 20 operai occupati nel cantiere, in base ad apposita richiesta presentata dai delegati aziendali, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni.

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Nella impossibilità accertata di attuare quanto sopra previsto le imprese corrisponderanno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto un’indennità sostitutiva di mensa di euro 5,00 al giorno con presenza di almeno 5 ore. L’indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgano del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui sopra salvo il caso di operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte o per motivi di salute giustificai da certificato medico.

Nel caso di interruzione, sospensione o assenza dal lavoro per C.I.G., malattia cd infortunio, al lavoratore compete l’indennità di cui sopra, nella misura percentuale prevista dagli Istituti previdenziali e assicurativi. Negli altri casi di assenza dal lavoro l’indennità di cui sopra non compete.

A tutti gli impiegati compete l’indennità sostitutiva nella misura sopra stabilita.

Su tale importo si applicano i limiti di esenzione fiscali e contributivi previsti dalla normativa vigente.

Indennità per lavori in alta montagna

Con riferimento alle disposizioni di cui al CCNL vigente in materia, si conviene quanto segue: l’indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita.

– Per lavori eseguiti oltre gli 800 metri sul livello del mare e fino a 1.500 metri, € 0,21 all’ora;

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– Per lavori eseguiti oltre i 1.500 metri sul livello del mare, € 0,26 all’ora.

Elemento Variabile della Retribuzione

L’elemento variabile della retribuzione (EVR), quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti da ogni livello di contrattazione ivi compreso il trattamento di fine rapporto di lavoro.

Al fine della determinazione annuale dell’EVR saranno utilizzati i seguenti cinque indicatori, considerati tutti con valore ponderale del 20%:

– Numero lavoratori iscritti in Edilcassa Calabria (20%);

– Monte salari complessivamente denunciato ad Edilcassa Calabria (20%);

– Ore complessivamente dichiarate ad Edilcassa Calabria (20%);

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– Ore ordinarie lavorate dichiarate all’Edilcassa Calabria (20%);

– Numero denunce nuovo lavoro presentate dalle imprese iscritte in Edilcassa Calabria (20%).

Il calcolo e la verifica annuali dell’EVR avverranno in un apposito incontro tra le parti da tenersi entro il mese di marzo dell’anno di erogazione ovvero appena disponibili i dati utili per il raffronto degli indicatori stabiliti, secondo i criteri e le modalità individuati dai CCNL e dal presente accordo, compresa la indicazione dei trienni di riferimento,

Per la determinazione di ciascuno dei cinque indicatori di settore si prenderà in considerazione il dato medio derivante dalla somma dei dati specifici, riferiti al solo settore artigiano, comunicato dagli Enti bilaterali.

L’EVR è fissato a decorrere dal 1° luglio 2025 nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore al 1° maggio 2025.

L’erogazione dell’E.V.R., ove dovuto e nella misura risultante dalla verifica dei parametri aziendali, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo sulla base dei dati rilevati nel triennio, così come previsto nei vigenti e richiamati in premessa CCNL, sarà effettuata in quote mensili al personale in forza all’anno successivo a quello di riferimento per il calcolo degli indicatori. L’erogazione dell’EVR avverrà mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato per un massimo di 12 mesi.

di Connie Ronga

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Fonte Contrattuale



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