Dal 14 agosto 2025 parte l’erogazione del contributo straordinario aggiuntivo per i beneficiari dell’Assegno di Inclusione (Adi), introdotto in via eccezionale per quest’anno dal decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito nella legge 1 agosto 2025, n. 113.
L’obiettivo è rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, evitando vuoti di sostegno nei periodi di sospensione del beneficio.
Chi ha diritto al contributo straordinario
Il contributo straordinario spetta ai nuclei familiari:
- che hanno terminato le prime 18 mensilità dell’Adi;
- che hanno presentato domanda di rinnovo;
- che risultano in possesso di tutti i requisiti di legge.
L’importo corrisponde alla prima mensilità di rinnovo, fino a un massimo di 500 euro.
Quando arriva sul conto: le date di pagamento
Le date di accredito dipendono da quando è stata presentata la domanda di rinnovo:
- se è stata presentata a luglio, il contributo è erogato il 14 agosto 2025, insieme alla prima mensilità di rinnovo;
- se è stata presentata dopo luglio, il contributo è erogato con la prima mensilità del nuovo periodo entro dicembre 2025.
Nel sistema gestionale Adi, il pagamento sarà indicato con la causale
Contributo straordinario aggiuntivo ai sensi dell’art. 10-ter del DL n. 92/2025.
Come viene calcolato il contributo aggiuntivo
L’importo del contributo straordinario aggiuntivo è pari alla prima mensilità di rinnovo dell’Assegno di Inclusione, con un tetto massimo di 500 euro.
Il calcolo è quindi diretto:
- se l’importo mensile spettante al nucleo familiare è inferiore a 500 euro, il contributo corrisponderà esattamente a quella cifra;
- se invece supera i 500 euro, verrà riconosciuto comunque il limite massimo.
Esempi:
Un nucleo familiare con diritto a 420 euro mensili riceverà un contributo aggiuntivo di 420 euro.
Un nucleo che percepisce 600 euro al mese riceverà un contributo aggiuntivo di 500 euro.
Chi può ricevere l’Assegno di Inclusione
L’Adi è una misura nazionale di sostegno economico e inclusione sociale attiva dal 1° gennaio 2024, al posto del Reddito di Cittadinanza, rivolta ai nuclei familiari con persone fragili o in condizioni di svantaggio.
Il beneficio è mensile, erogato tramite la Carta di Inclusione per un massimo di 18 mesi consecutivi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi con un mese di sospensione tra un periodo e l’altro.
Per accedere all’Adi occorre avere:
- la residenza in Italia da almeno 5 anni (e gli ultimi 2 continuativi);
- un Isee non superiore a 10.140 euro;
- limiti su reddito familiare e patrimonio mobiliare/immobiliare;
- la presenza nel nucleo familiare di minorenni, over 60, persone con disabilità o in condizioni di svantaggio certificate;
- nessun veicolo o imbarcazione di valore oltre le soglie di legge.
La domanda deve essere presentata online sul sito dell’Inps, oppure tramite Caf o patronati. Dopo l’accoglimento è necessario sottoscrivere il Pad, il Patto di attivazione digitale, e se previsto anche il Patto di servizio personalizzato o il Patto di inclusione.
Chi ha obblighi di attivazione lavorativa deve aderire a percorsi di formazione o ricerca di lavoro, pena sospensione o decadenza del beneficio.
È obbligatorio comunicare all’Inps entro 30 giorni eventuali nuove attività lavorative tramite modello Adi-Com.
I prossimi pagamenti dell’Assegno di Inclusione
Mensilità ordinarie (prima erogazione e arretrati):
- 14 agosto;
- 15 settembre;
- 15 ottobre;
- 15 novembre;
- 15 dicembre.
Rinnovi mensili:
- 27 agosto;
- 27 settembre;
- 27 ottobre;
- 27 novembre;
- 20 dicembre.
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