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Bonus psicologo, domande anche per il 2025: c’è tempo dal 15 settembre al 14 novembre. Decreto in Gazzetta Ufficiale e Messaggio INPS


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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025 ha pubblicato il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, datato 10 luglio 2025, che disciplina la ripartizione delle risorse destinate al bonus psicologo per gli anni 2024 e 2025.

Il provvedimento introduce significativi correttivi normativi finalizzati a garantire un utilizzo più efficiente del contributo, modificando alcuni parametri di accesso e modalità operative. L’INPS, in coordinamento con il Ministero della Salute, ha definito la finestra temporale per la presentazione delle istanze, stabilendo criteri più stringenti rispetto alle precedenti edizioni del beneficio.

Le nuove disposizioni prevedono l’introduzione di meccanismi di controllo rafforzati per evitare sprechi e garantire una distribuzione più equa delle risorse disponibili. Il decreto stabilisce, inoltre, parametri specifici per la valutazione delle domande, introducendo priorità basate su criteri socio-economici e territoriali. La ripartizione delle risorse tra le diverse regioni seguirà criteri demografici e di fabbisogno sanitario, con particolare attenzione alle aree con maggiore carenza di servizi di supporto psicologico.

Modalità di accesso e requisiti ISEE aggiornati

Dal 15 settembre 2025 al 14 novembre 2025 sarà possibile presentare domanda per il bonus psicologo esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio “Contributo sessioni psicoterapia” dell’INPS. I cittadini potranno accedere tramite il portale INPS utilizzando SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS, seguendo il percorso: Sostegni, Sussidi e Indennità → Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità → Strumenti → Vedi tutti → Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche. In alternativa, sarà possibile utilizzare il Contact Center Multicanale chiamando il numero verde 803.164 da rete fissa o il numero 06 164.164 da rete mobile.

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Il decreto del 10 luglio stabilisce che i richiedenti devono possedere un’attestazione ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro al momento della presentazione della domanda. Ciò rappresenta un incremento rispetto ai parametri precedenti, ampliando la platea dei potenziali beneficiari del contributo. La documentazione richiesta dovrà essere completa e aggiornata, con particolare attenzione alla correttezza dei dati dichiarati nell’ISEE corrente.

Procedure operative e tempistiche di erogazione

L’INPS ha precisato che le domande saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il sistema informatico garantirà la tracciabilità di ogni istanza e fornirà ai richiedenti un codice identificativo per monitorare lo stato della pratica. Le sessioni di psicoterapia dovranno essere erogate da professionisti regolarmente iscritti nell’elenco degli psicologi abilitati, secondo le disposizioni del decreto ministeriale.

I beneficiari riceveranno comunicazione dell’esito della domanda tramite i canali telematici dell’INPS, con indicazione delle modalità di utilizzo del contributo. Il rimborso delle spese sostenute avverrà secondo le procedure stabilite dal decreto, previa presentazione della documentazione comprobante l’effettuazione delle sedute terapeutiche. La validità del contributo sarà limitata nel tempo, con scadenze precise per l’utilizzo delle risorse assegnate.



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