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Energia e impianti di privati e imprese, nuovi contributi statali: come ottenerli


Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato in Conferenza Unificata il nuovo schema di decreto “Conto Termico 3.0”. La misura aggiorna la disciplina del D.M. 16 febbraio 2016, ampliando le opportunità e incrementando le risorse destinate alla sostituzione di impianti obsoleti con soluzioni a basso consumo e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Lo stanziamento complessivo sale a 900 milioni di euro annui, di cui 500 destinati a privati e imprese e 400 alla Pubblica Amministrazione. Il perimetro dei beneficiari si amplia includendo anche comunità energetiche rinnovabili, autoconsumatori collettivi, enti del Terzo Settore e condomini, con l’obiettivo di favorire interventi diffusi di riqualificazione energetica e stimolare nuove forme di partecipazione alla transizione ecologica.

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Interventi ammessi e criteri di accesso
Il Conto Termico 3.0 copre fino al 65 per cento della spesa sostenuta, con la possibilità di arrivare al 100 per cento per alcune categorie pubbliche. Il contributo è erogato direttamente in denaro, tramite rimborso effettuato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Sono incentivati l’installazione di pompe di calore elettriche, a gas o geotermiche, caldaie e stufe a biomassa ad alto rendimento, impianti solari termici, scaldacqua a pompa di calore, sistemi di solar cooling e, in determinate condizioni, impianti fotovoltaici con accumulo e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, purché abbinati alla sostituzione dell’impianto termico esistente. Gli interventi devono essere realizzati su edifici preesistenti e non possono beneficiare di altri contributi statali sullo stesso intervento. È quindi esclusa la cumulabilità con bonus fiscali come l’Ecobonus, ma è possibile integrare le due misure utilizzando il Conto Termico per coprire spese non agevolate dalle detrazioni. Un esempio è l’uso dell’incentivo per la sostituzione della caldaia, secondo i criteri stabiliti, e del bonus ristrutturazioni per la riqualificazione del fabbricato.

Edifici ammessi e nuove esclusioni
Il decreto precisa gli immobili per i quali è possibile richiedere il “Conto Termico 3.0”. Per soggetti privati e imprese rientrano, tra gli edifici residenziali, tutti quelli in categoria catastale A, con l’esclusione delle categorie “di lusso” A8 e A9 e degli studi e uffici A10. La precedente versione del decreto non prevedeva esclusioni e consentiva l’accesso all’incentivo a edifici di qualsiasi categoria catastale. Nel caso di interventi su condomini con destinazioni miste, residenziale e terziario, l’ambito catastale di riferimento è determinato in base alla categoria prevalente calcolata sui millesimi.

Controlli rafforzati e sanzioni
Il nuovo testo introduce un sistema di controlli più articolato e severo. Il GSE può revocare gli incentivi e recuperare le somme erogate anche in presenza del semplice sospetto di cumulo non consentito. È previsto un procedimento di verifica strutturato, con tempi, modalità e diritti del soggetto controllato. Inoltre lo schema di decreto ha istituito la figura del “gruppo di verifica”, con qualifica di pubblico ufficiale e autonomia di giudizio, incaricato di sopralluoghi e controlli documentali da concludere entro 180 giorni. A tal fine sono considerate violazioni rilevanti (che possono comportare la revoca dell’incentivo e le connesse sanzioni), il rifiuto di accesso ai locali, la presentazione di dati falsi o mendaci, l’assenza della documentazione obbligatoria, l’utilizzo di componenti contraffatti o rubati e l’insussistenza dei requisiti richiesti. Il beneficiario deve essere informato con almeno due settimane di anticipo in caso di verifica programmata e può presentare memorie e documenti a propria difesa.

Prospettive di applicazione
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il GSE avrà sessanta giorni per aggiornare il portale Portaltermico e avviare la raccolta delle domande. L’aggiornamento del Conto Termico segna un passo rilevante nella strategia nazionale per l’efficienza energetica, mettendo a disposizione risorse consistenti e un quadro normativo più solido per garantire trasparenza e correttezza nell’utilizzo dei fondi pubblici. La combinazione tra incentivi diretti (come appunto il Conto termico) e detrazioni fiscali (come ad esempio il bonus ristrutturazioni), seppur non cumulabili per i medesimi interventi, consente di ampliare le opportunità di investimento in impianti efficienti e fonti rinnovabili, con benefici concreti sia per l’economia che per l’ambiente.

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