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Requisiti del Direttore dell’Esecuzione nei contratti di forniture e servizi – Introduzione
La figura del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) nei contratti pubblici di forniture e servizi assume un ruolo essenziale nella fase esecutiva, garantendo il rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell’operatore economico. Tuttavia, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) non definisce in maniera puntuale i requisiti di competenza e professionalità che tale soggetto deve possedere, lasciando alle stazioni appaltanti un margine di discrezionalità nella loro individuazione. Il parere giuridico n. 432/2024 della Provincia autonoma di Trento ha recentemente affrontato la questione, chiarendo che i requisiti del DEC devono essere valutati caso per caso in relazione alla complessità e specificità del contratto da presidiare.
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Il quadro normativo di riferimento
Il D.Lgs. 36/2023 disciplina la figura del DEC nell’Allegato II.14, articolo 32, confermandone la funzione di controllo e verifica dell’esecuzione contrattuale nei contratti di forniture e servizi. Tuttavia, a differenza del Responsabile Unico di Progetto (RUP), i cui requisiti sono dettagliatamente elencati nell’Allegato I.2, per il DEC non sono previste specifiche qualifiche obbligatorie.
Secondo l’art. 32 dell’Allegato II.14:
- Il DEC deve garantire la corretta esecuzione del contratto in conformità alle previsioni normative e agli atti di gara;
- Non può coincidere con il RUP, salvo specifiche eccezioni;
- Può essere affiancato da assistenti con funzioni di direttore operativo, in caso di contratti particolarmente complessi.
Questa impostazione lascia ampio spazio interpretativo alle stazioni appaltanti, chiamate a definire in concreto le competenze e l’esperienza professionale richieste al DEC.
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Il parere della Provincia autonoma di Trento
Il parere n. 432/2024 ha confermato che il Codice non fornisce un elenco tassativo di requisiti per il DEC, evidenziando che:
- La valutazione delle competenze deve essere effettuata caso per caso, considerando la natura del contratto e il valore economico dell’appalto;
- Non è necessario il possesso degli stessi requisiti previsti per il RUP, in quanto la funzione di controllo sull’esecuzione del contratto è distinta da quella di programmazione e affidamento;
- Non esiste una soglia di importo al di sopra della quale il DEC debba possedere specifici titoli di studio o livelli minimi di esperienza, poiché il suo ruolo si sviluppa all’interno della cornice direttiva stabilita dal RUP.
L’assenza di parametri rigidi evita l’imposizione di requisiti eccessivi e non proporzionati rispetto alle effettive funzioni svolte dal DEC.
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Implicazioni operative per le stazioni appaltanti
Alla luce dell’attuale quadro normativo e delle interpretazioni giurisprudenziali, le stazioni appaltanti devono:
- Definire criteri di selezione del DEC proporzionati alla complessità del contratto, evitando standard sovradimensionati che potrebbero limitare la platea di candidati idonei;
- Valutare caso per caso l’esperienza e le competenze necessarie, considerando la tipologia e l’oggetto del contratto;
- Garantire la trasparenza del processo di nomina, motivando adeguatamente la scelta del DEC in relazione alle specifiche esigenze dell’appalto.
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Conclusioni
La disciplina del Direttore dell’Esecuzione nel D.Lgs. 36/2023 conferma un approccio flessibile, che lascia alle stazioni appaltanti l’onere di individuare i requisiti professionali più adeguati per ciascun appalto. L’assenza di un elenco rigido di qualifiche consente di adattare la selezione del DEC alle esigenze operative, garantendo al contempo il rispetto dei principi di proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa. Il parere della Provincia autonoma di Trento ribadisce la necessità di una valutazione concreta e ragionata, evitando automatismi e garantendo un corretto equilibrio tra rigore normativo e pragmatismo operativo.
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