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Esclusa la colpa del consumatore per la stipula di finanziamenti a catena


Il debitore-consumatore che versi in una situazione di sovraindebitamento può ricorrere alla procedura di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 del DLgs. 14/2019.

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Oltre al ricorrere della condizione soggettiva (qualità di consumatore) e oggettiva (stato di sovraindebitamento), è necessario che non ricorrano, ulteriormente, le condizioni soggettive ostative di cui all’art. 69 comma 1 del DLgs. 14/2019.

Si richiede, in particolare, che il debitore non abbia beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni antecedenti la domanda e non ne abbia beneficiato per già due volte, a cui si aggiunge la verifica che la situazione di sovraindebitamento non si sia determinata da sua colpa grave, malafede o frode.

La valutazione della colpa grave impone la necessità di tener conto, innanzitutto, sia del c.d. profilo quantitativo dell’imprudenza, inerente alla reiterata violazione della regola cautelare, sia del c.d. profilo qualitativo della stessa, inerente all’ammontare complessivo delle obbligazioni contratte (Trib. Spoleto 27 maggio 2025).

La verifica della proporzionalità impone, di conseguenza, la necessità di porre il confronto tra l’entità del debito e la capienza patrimoniale del debitore, non rilevando il possesso di specifiche conoscenze del settore negoziale di riferimento da parte di quest’ultimo.

In merito, importante è anche la circostanza che non vi siano stati consumi irrazionali e spese voluttuarie (Trib. Terni 23 dicembre 2024 n. 40) e la consapevolezza del debitore, al momento della contrazione del debito, di non potervi adempiere (Trib. Nola 25 marzo 2025 e Trib. S.M. Capua Vetere 19 gennaio 2024).

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Ad ogni modo, si tratta di una valutazione dinamica che deve tener conto dei molteplici fattori che hanno contribuito a generare la situazione di sovraindebitamento, considerando tutte le specificità del singolo caso (Trib. Terni 15 novembre 2024) e non limitandosi ad una fotografia statica dell’indebitamento complessivo (Trib. Spoleto 18 giugno 2025 n. 30 e 27 maggio 2025, Trib. Modena 5 febbraio 2023).

La colpa grave è da escludersi quando il debitore procede con la stipula di finanziamenti c.d. a catena ove questa soluzione sia stata percepita come l’unico mezzo possibile per ripianare l’esposizione debitoria pregressa, facendo affidamento sulle risorse disponibili e allo scopo di far fronte alle ordinarie esigenze di vita.

In tal senso si è espresso il Tribunale di Mantova con sentenza del 16 giugno 2025.
Nel vaglio della colpa grave vi rientra anche il comportamento tenuto dal soggetto finanziatore ai fini della concessione del prestito, dovendo verificare se questi abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, al netto delle spese necessarie per un dignitoso tenore di vita (art. 68 comma 3 del DLgs. 14/2019).

La violazione del merito creditizio, tuttavia, non comporta l’automatico sgravio della colpa (da grave a lieve) del debitore, sebbene consenta al giudice di meglio chiarire il contesto entro il quale è venuto a formarsi lo stato di sovraindebitamento e, dunque, la conseguente “gravità” della stessa (Trib. Avellino 11 aprile 2024, Trib. S.M. Capua Vetere 19 gennaio 2024 e 23 ottobre 2023).

In tal senso, non integra la colpa grave (né la malafede o la frode), l’omessa indicazione da parte del debitore circa l’esistenza di un mutuo ipotecario gravante sull’abitazione, posto che tale informazione risulta priva di una reale portata decettiva tale da condizionare la volontà del finanziatore e, in ultimo, la concessione del credito. Del resto, l’esistenza del mutuo può facilmente desumersi dal creditore finanziario senza ricorrere ad approfondimenti complessi.

Quest’ultimo, infatti, ai sensi dell’art. 124-bis del DLgs. 385/1993 è tenuto a valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate che, se del caso, possono essere fornite dallo stesso e ottenute consultando una banca dati pertinente.

Analogamente, non integra la colpa grave l’omessa indicazione di pignoramenti presso terzi non originati da obbligazioni contratte a titolo principale (Trib. Spoleto 27 maggio 2025) ovvero la circostanza che il debitore, in sede di contrazione del debito, abbia fornito informazioni non pienamente veritiere (Trib. Napoli Nord 18 dicembre 2024).

Di rilievo, invece, la segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia che l’istituto dovrà valutare, preventivamente, ai fini dell’erogazione (Trib. Spoleto 27 maggio 2025 e Trib. Nola 24 febbraio 2025).
Questa, infatti, implica una presunzione di manifesta ed oggettiva incapacità del cliente di far fronte al debito, sebbene possa essere superata dall’istituto ove questi abbia adeguatamente condotto il proprio iter valutativo, concludendo di poter ugualmente tutelare la propria posizione negoziale, anche sulla base delle ricerche patrimoniali effettuate.

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