Quando un cittadino italiano sceglie il trasferimento della propria residenza fiscale all’estero, sorgono diversi dubbi sulla gestione dei propri investimenti e, in particolar modo, dei depositi titoli mantenuti presso intermediari italiani. Ebbene, un recente caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate riguarda proprio questa situazione: un contribuente che ha trasferito la residenza in Thailandia e si domanda cosa accade al regime fiscale dei suoi investimenti. È necessario passare al regime dichiarativo? Oppure si può mantenere il regime del risparmio amministrato, con il quale gli investitori possono far gestire direttamente alla banca o all’intermediario il calcolo e il versamento delle imposte sulle plusvalenze realizzate, con una evidente semplificazione?
Il regime del risparmio amministrato per i non residenti
Il riscontro dell’Agenzia delle Entrate permette ai non residenti di continuare a beneficiare del regime amministrato anche dopo il trasferimento all’estero. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la perdita della residenza fiscale italiana non comporta automaticamente l’obbligo di passare al regime dichiarativo.
Anzi, per certi versi è corretto ricordare che per i soggetti non residenti il regime amministrato sia addirittura la modalità naturale di tassazione, applicata automaticamente dall’intermediario anche senza una specifica richiesta del contribuente. Chi trasferisce la residenza all’estero può dunque serenamente mantenere invariata la gestione fiscale dei propri investimenti presso l’intermediario italiano.
Naturalmente, la normativa prevede comunque la facoltà per il contribuente non residente di rinunciare a questo regime e passare così al sistema dichiarativo: basta comunicare la propria scelta all’intermediario, tenendo a mente che gli effetti avranno come decorrenza la prima operazione successiva alla comunicazione.
Trasferimento residenza fiscale all’estero, Cosa fare delle plusvalenze latenti
Il tema riguarda anche un’altra delle preoccupazioni principali di chi trasferisce la residenza all’estero, ovvero il possibile obbligo di pagare imposte sulle cosiddette “plusvalenze latenti”, che si possono definire come gli incrementi di valore dei titoli posseduti che non sono ancora stati realizzati attraverso la vendita.
Su questo punto, l’Agenzia delle Entrate è stata chiara: il semplice cambiamento di regime fiscale o il trasferimento di residenza all’estero non è un evento che fa scattare la tassazione delle plusvalenze, poiché le imposte sui guadagni da investimenti si applicano solo nel momento in cui questi vengono effettivamente realizzati, cioè quando i titoli vengono venduti.
Il principio – sostiene il Fisco – vale sia per chi mantiene il regime amministrato, sia per chi decide di passare al regime dichiarativo. Anche in questo caso, si può rassicurare il contribuente interessato ricordando che il cambio di regime è quindi “fiscalmente neutro” e non comporta alcuna tassazione immediata sui guadagni non ancora realizzati.
Trasferimento della residenza fiscale all’estero: le regole
La normativa prevede anche alcune situazioni specifiche in cui, invece, possono verificarsi eventi fiscalmente rilevanti. Ad esempio, se il contribuente decide di trasferire i propri titoli a un deposito intestato a persone diverse, il movimento viene considerato fiscalmente equivalente a una vendita, con conseguente realizzo delle eventuali plusvalenze.
Ben diverso è invece il caso in cui il contribuente decida semplicemente di revocare l’opzione per il regime amministrato mantenendo i titoli nello stesso deposito. In questa situazione, l’intermediario rilascia una certificazione che attesta il valore dei titoli al momento della revoca, che a sua volta servirà come base di calcolo per future operazioni, ma non si verifica alcun evento tassabile.
Cosa deve fare chi si trasferisce
Chi in questi mesi sta pensando di trasferire la propria residenza fiscale all’estero e desidera mantenere i propri investimenti in Italia, fatte salve alcune eccezioni fiscalmente rilevanti, può stare sereno riguardo alla continuità del proprio regime fiscale: non è infatti necessario intraprendere azioni immediate o cambiare la gestione dei propri investimenti solo a causa del trasferimento di residenza.
Tuttavia, è importante considerare che ogni situazione patrimoniale e fiscale ha caratteristiche specifiche, e che potrebbero esistere altri aspetti normativi da valutare in base al Paese di destinazione e agli accordi internazionali per evitare le doppie imposizioni. Bisogna tenere a mente anche che la risposta dell’Agenzia delle Entrate si basa sempre sul fatto specifico che viene presentato dal contribuente e sui fatti così rappresentati e che non può tenere conto di eventuali elementi non dichiarati o rappresentati in modo difforme dalla realtà. Soltanto un consulente fiscale qualificato può valutare gli aspetti delle situazioni specifiche, soprattutto in considerazione del fatto che le normative fiscali internazionali siano in continua evoluzione e possano presentare complessità non immediatamente evidenti.
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