Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, con il decreto del 12 febbraio 2025, ha determinato la misura del contributo per lo svolgimento dell’attività di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso, per il biennio 2025-2026.
Gli importi del contributo sono stati incrementati rispetto a quello dovuto per il biennio 2023-2024, di cui al DM 26 maggio 2023, mentre sono rimasti invariati i limiti dimensionali previsti.
L’importo del contributo dovuto è infatti determinato per fasce, sulla base dei seguenti parametri:
– numero di soci, capitale sociale e fatturato, per le società cooperative;
– numero di soci e totale attivo, per le banche di credito cooperativo;
– numero di soci e ammontare dei contributi mutualistici, per le società di mutuo soccorso.
La collocazione in una delle fasce richiede il possesso contestuale, da parte della società cooperativa, della banca di credito cooperativo o della società di mutuo soccorso, di tutti i parametri ivi previsti. L’ente cooperativo che superi anche uno solo dei parametri previsti è tenuto al pagamento del contributo fissato per la fascia nella quale è presente il parametro più alto.
Il contributo è calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2024, ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2024.
L’ammontare del contributo determinato in base ai citati parametri è aumentato:
– del 50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell’art. 15 della L. 59/92 e per le società cooperative iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio;
– del 30%, per le cooperative sociali di cui all’art. 3 della L. 381/91;
– di un ulteriore 10% (calcolato anche sul precedente 50%), per le cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi.
Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2025-2026 sono tenute al pagamento del contributo minimo, ferma restando l’applicazione delle previste maggiorazioni.
Sono invece esonerati dal pagamento del contributo i soggetti iscritti nel Registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2025.
Ai sensi dell’art. 7 del DM 12 febbraio 2025, il contributo va versato entro 90 giorni dal 30 maggio 2025 (data di pubblicazione del DM nella Gazzetta Ufficiale) ossia entro il 28 agosto 2025.
Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso di nuova costituzione sono tenute a versare il contributo entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese; in tal caso, la fascia contributiva è determinata sulla base dei parametri rilevabili al momento dell’iscrizione al suddetto registro.
Le modalità di versamento del contributo di vigilanza variano a seconda dell’iscrizione o meno del soggetto interessato alle Associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo.
In caso di iscrizione, infatti, i contributi dovuti sono versati all’Associazione di appartenenza, con le modalità stabilite dall’Associazione stessa.
In mancanza di iscrizione a un’Associazione nazionale, invece, il contributo è di pertinenza del Ministero delle Imprese e del made in Italy e deve essere versato tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo “3010” ovvero il “3011” in relazione alla maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie.
Sul Portale delle Cooperative del Ministero (https://cooperative.mise.gov.it) è disponibile, previa registrazione, il modello F24 precompilato.
Qualora l’adesione a una Associazione nazionale di rappresentanza avvenga:
– entro il termine stabilito per il versamento del contributo, il versamento deve essere effettuato all’Associazione stessa;
– successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero delle Imprese e del made in Italy.
Il versamento del contributo deve essere effettuato al Ministero anche qualora, entro il termine stabilito per il pagamento, intervenga la cessazione dell’adesione a una Associazione nazionale.
Ai sensi dell’art. 15 comma 5 della L. 59/92, in caso di omesso o tardivo versamento del contributo si applica una sanzione pari al 15%, diminuita al 5% in caso di versamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza prevista (quindi entro il 27 settembre 2025). In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati.
Nel caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento (31 dicembre 2026), i soggetti interessati possono essere cancellati dall’Albo nazionale degli enti cooperativi.
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