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Regolamento sulla deforestazione, l’entrata in vigore si avvicina, KPMG spiega come farsi trovare pronti


A fine anno entrerà in vigore, per le grandi aziende, il Regolamento Europeo contro la Deforestazione (EUDR) con cui l’UE si impegna a garantire che i prodotti commercializzati nel proprio mercato non contribuiscono alla distruzione delle foreste a livello globale. Dal 31 dicembre 2025, obbligo che slitta di un anno per le PMI, le imprese del Continente saranno quindi tenute ad assicurare che le materie prime usate, e i beni derivati, non provengano da suoli che siano stati soggetti a deforestazione o degrado a partire dal 31 dicembre 2020, e che siano lavorate in compliance con le leggi del paese di produzione (inclusi l’uso del suolo, la protezione ambientale e forestale, i diritti dei lavoratori, i diritti delle comunità indigene, l’anticorruzione e le normative commerciali e doganali). Ma le aziende sono pronte? Cosa fare per farsi trovare pronti? Per fare chiarezza sul punto KPMG ha pubblicato un report, Applicazione dell’EUDR: ambiti, sfide e soluzioni, che guida le imprese nella comprensione del regolamento e nella sua applicazione.

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L’obiettivo della norma è diminuire l’impatto dell’UE in termini di riduzione di ettari delle foreste tropicali, ecosistemi unici che una volta distrutti non possono essere ripristinati. Stando ai dati forniti da KPMG, nel 2017 il contributo alla deforestazione associato al commercio internazionale dell’UE ha rappresentato il 16% del totale globale, che equivale a 116 milioni di tonnellate di CO₂ e 203 mila ettari. Questi numeri pongono l’UE al secondo posto tra i maggiori responsabili della deforestazione, preceduta solo dalla Cina (24%) e seguita dagli Stati Uniti (7%).

Quello delle foreste è però un patrimonio inestimabile di cui l’umanità non può fare a meno: a livello globale, le foreste svolgono un ruolo cruciale nei cicli del carbonio e dell’acqua, aiutando a rimuovere CO₂ dall’atmosfera e contribuendo al rilascio di ossigeno. Inoltre, le foreste sono vitali per la fornitura di materie prime. Il legname, i prodotti derivati dal legno e i prodotti forestali non legnosi (come l’olio di palma, la soia, il caffè, il cacao, la gomma) sono utilizzati come risorse in input per settori come l’edilizia, il commercio al dettaglio, il settore farmaceutico e molti altri. Tanto è vero che la deforestazione per il World Economic Forum (WEF) non solo è inclusa nei primi quattro rischi dei prossimi dieci anni (ovvero eventi climatici estremi, perdita di biodiversità e collasso degli ecosistemi, variazioni critiche nei sistemi terrestri, e scarsità di risorse naturali), ma è un fenomeno che accelera o contribuisce anche agli altri tre.

Gli stakeholder coinvolti nel regolamento sulla deforestaizone

Secondo l’EUDR le categorie di stakeholder rilevanti per il regolamento sono due: “Operatore”, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel corso di un’attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti rilevanti e “Commerciante”, ovvero qualsiasi persona della catena di approvvigionamento diversa dall’Operatore che, nel corso di un’attività commerciale (trasformazione e distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali), rende disponibili sul mercato i prodotti in questione.

Gli obblighi previsti dall’EUDR si applicano indipendentemente dalla dimensione dell’azienda o dal quantitativo di merce, mentre sono previste delle semplificazioni per le piccole e medie imprese (PMI).

Le materie prime oggetto della EUDR e cosa devono fare le aziende

L’EUDR prende in considerazione le sette materie prime che costituiscono le principali cause di deforestazione a livello globale, ovvero olio di palma (35%), soia (33%), legno (9%), cacao (8%), caffè (7%), bovini (5%) e gomma (3%), nonché una serie di derivati e prodotti con esse realizzati. Le aziende che importano, vendono o esportano tali materie prime e i loro derivati/prodotti inclusi nell’ambito di applicazione, sono tenute a garantire che gli obiettivi del regolamento siano rispettati, tramite la preparazione e la presentazione delle Dichiarazioni di Due Diligence EUDR. Le dichiarazioni devono poi essere presentate all’Autorità EUDR dello Stato Membro prima che i prodotti interessati siano immessi sul mercato o esportati, fornendo informazioni a livello di lotto.

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Cosa deve includere la Dichiarazione di Due Diligence

Le dichiarazioni di due diligence devono includere in primo luogo una serie di informazioni che riguardano le specifiche del prodotto, i dati del fornitore, le prove di compliance legale e i dati di geolocalizzazione dei siti di produzione. Queto per permettere alle Autorità Competenti di garantire che le pratiche di produzione siano condotte in compliance con la legislazione locale e prive di deforestazione. In secondo luogo, poi il documento deve contenere una valutazione del rischio ovvero le aziende devono determinare e identificare i rischi attuali e potenziali relativi alla deforestazione e alla violazione di leggi in materia nei Paesi di produzione. Infine, indicare eventuali misure di mitigazione dei rischi, nel caso in cui i rischi identificati siano al di sopra della soglia di rischio trascurabile, e definire come saranno mitigati per raggiungere un livello di rischio accettabile.

Le domande che un’azienda deve porsi in merito all’EUDR per KPMG

Stando a quanto riporta KPMG, in primo luogo è necessario comprendere l’impatto della propria impresa sulle foreste. In questo senso le domande da porsi sono due:

  • Puoi identificare quali risorse utilizzate nella vostra organizzazione provengono da aree forestali o Paesi con alti livelli di copertura forestale?
  • Sai da dove provengono queste risorse (per esempio, Paese, Regione, proprietario)?

In seguito, poi, bisogna valutare i fattori di rischio associati. Nel farlo, alcuni aspetti sono cruciali tra cui, per esempio, il paese di origine o produzione del prodotto, i rischi specifici del prodotto, la complessità della catena di approvvigionamento, la possibilità di comprendere la l’eventualità di essere in una catena di approvvigionamento coinvolta in pratiche illegali, deforestazione o degrado forestale, la possibilità di reperire informazioni, verificabili, complementari sulle aziende nella catena di approvvigionamento circa la compliance con l’EUDR (disponibili tramite certificazioni o schemi di verifica di terze parti) e la coerenza con le legislazioni rilevanti nei paesi di produzione.

KPMG fornisce poi anche alcuni spunti per autovalutare il proprio livello di maturità rispetto agli obblighi di due diligence previsti dall’EUDR. Tra le domande da porsi in questo senso ci sono:

  • Avete una panoramica delle materie prime, dei derivati o dei prodotti della vostra azienda inclusi nell’ambito dell’EUDR?
  • Mettete in atto processi di due diligence robusti per la valutazione e la mitigazione dei rischi?
  • Disponete di tecnologie e/o strumenti per soddisfare i requisiti di tracciabilità e valutazione dei rischi in modo efficiente?
  • Siete a conoscenza di quali funzioni dovranno collaborare per compilare le Dichiarazioni di Due Diligence?
  • Disponete delle competenze e della struttura di governance adeguati per gestire un approccio completo al processo di compliance all’EUDR?
  • State collaborando con i vostri partner lungo la catena di approvvigionamento per prepararvi allo scambio di informazioni e ai processi di due diligence?

Sfide e raccomandazioni di KPMG

La transizione verso filiere ‘deforestation-free’ porta con sé una serie di sfide, secondo la società di consulenza internazionale, che riguardano l’incertezza sull’applicabilità, la scalabilità e velocità di compliance, la tracciabilità delle catene di approvvigionamento globali e dei flussi di dati, la complessità delle catene di fornitura globali e gestione degli stakeholder e i cambiamenti nella governance interna. Per affrontarle, sono necessarie innovazione, formazione e visione strategica. Soprattutto, scrive KPMG, sarà fondamentale trasformare un obbligo normativo in un’opportunità per rafforzare la gestione della resilienza delle proprie filiere, in linea con le aspettative di clienti, investitori e opinione pubblica.

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Nuove linee guida UE sull’EUDR: semplificazioni e chiarimenti in vista dell’entrata in vigore

Il 14 aprile 2025, la Commissione Europea ha pubblicato nuovi documenti di orientamento per supportare l’attuazione uniforme del Regolamento UE contro la deforestazione (EUDR), la cui entrata in vigore è prevista entro fine anno. Le novità rispondono ai contributi ricevuti da Stati membri, imprese e altri stakeholder, puntando a chiarire e semplificare gli obblighi per gli operatori economici, con una riduzione stimata del 30% degli oneri amministrativi.

Tra le principali misure annunciate:

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  • Riutilizzo delle dichiarazioni di due diligence per merci reimportate, riducendo le informazioni da caricare nel sistema.
  • Invio centralizzato delle dichiarazioni da parte di rappresentanti autorizzati per gruppi societari.
  • Frequenza annuale della dichiarazione possibile, in alternativa all’obbligo per ogni lotto.
  • Chiarimenti procedurali per accertare la due diligence, semplificando gli obblighi per le grandi aziende a valle della filiera.

L’aggiornamento delle FAQ ha inoltre escluso esplicitamente dall’ambito di applicazione prodotti usati, campioni e rifiuti, e ha chiarito che nei prodotti multi-ingrediente ogni componente deve essere verificato separatamente.

Dal lato operativo, la Commissione ha migliorato il sistema informativo EUDR: è ora possibile duplicare dichiarazioni, usare interfacce API e trasmettere dichiarazioni cumulative per più spedizioni con origine e composizione identiche.

Parallelamente, il 22 maggio è stato introdotto un sistema di benchmark geografico per classificare i Paesi produttori in base al rischio di deforestazione (basso, standard o alto), utile sia per orientare i controlli delle autorità che per semplificare la due diligence verso i Paesi a basso rischio. Tuttavia, il 9 luglio, il Parlamento europeo ha respinto la proposta di classificazione dei Paesi, sollevando dubbi sulla piena operatività del sistema. Una decisione che potrebbe essere un ostacolo all’attuazione della normativa comportare ulteriori ritardi nell’implementazione dell’EUDR, conclude KPMG.



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