Condividi l’articolo:
La riforma dell’imposta di registro entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2026. Sul supplemento ordinario n. 29 della Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025 è stato pubblicato il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, contenente nuove norme riguardanti l’imposta di registro e altri tributi indiretti.
Questo provvedimento rappresenta il quinto testo unico portato a termine, dopo quelli già approvati negli anni precedenti:
- il Testo unico sulle sanzioni tributarie, sia amministrative che penali, introdotto con il Dlgs n. 173/2024;
- il Testo unico relativo ai tributi erariali minori, emanato con il Dlgs n. 174/2024;
- il Testo unico in materia di giustizia tributaria, adottato con il Dlgs n. 175/2024;
- il Testo unico riguardante i versamenti e la riscossione, approvato con il Dlgs n. 33/2025.
Nuovo Testo Unico Registro: ambito e finalità
Il Testo Unico contenuto nel Dlgs n. 123/2025 raccoglie la normativa relativa all’imposta di registro e ad altri tributi indiretti diversi dall’Iva. Tra questi rientrano:
- le imposte ipotecarie e catastali,
- quelle sulle successioni e donazioni,
- l’imposta di bollo,
- l’imposta di bollo sui valori regolarizzati e sulle attività finanziarie,
- l’Ivafe, applicata sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.
L’obiettivo principale della riforma è semplificare e rendere più chiara la normativa attuale. A tal fine, le disposizioni vengono organizzate per aree tematiche omogenee, le regole già esistenti vengono armonizzate, incluse quelle derivanti dall’adeguamento al diritto europeo, ed eliminate in modo esplicito le norme ormai superate o in contrasto con il nuovo quadro normativo.
Struttura del Testo Unico e allegati tecnici
Il Testo Unico, articolato in 205 articoli distribuiti in sei sezioni, stabilisce i criteri per l’applicazione dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti, con l’esclusione delle norme riguardanti accertamento e sanzioni fiscali.
La prima parte tratta l’imposta di registro.
La seconda disciplina le imposte ipotecaria e catastale.
La terza è dedicata all’imposta sulle successioni e donazioni.
La quarta parte regola l’imposta di bollo, compresa quella sui valori regolarizzati e sulle attività finanziarie, con particolare attenzione all’Ivafe.
La quinta sezione raccoglie norme relative a regimi sostitutivi, agevolazioni ed esenzioni.
La sesta contiene le disposizioni di chiusura.
Gli allegati
Il corpo normativo è integrato da quattro allegati tecnici:
- Allegato 1 – dedicato all’imposta di registro, comprende le tariffe per atti da registrare in termine fisso, in caso d’uso o non soggetti a registrazione. In esso trovano posto anche norme speciali, come quelle riguardanti il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa.
- Allegato 2 – elenca gli atti soggetti alle imposte e tasse ipotecarie e catastali.
- Allegato 3 – riporta gli atti che rientrano nell’imposta di bollo, sia in origine che in caso d’uso, oltre a quelli esenti.
- Allegato 4 – contiene il quadro dei coefficienti da applicare all’imposta di registro e a quella sulle successioni e donazioni.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link