La sentenza n. 265 del 31 luglio 2025 del Tribunale di Verbania affronta una questione di grande rilevanza pratica e giuridica: cosa accade quando, nell’ambito di un contratto d’appalto condominiale legato al Superbonus 110%, il general contractor non adempie alle proprie obbligazioni? E, soprattutto, quali sono le conseguenze in termini di restituzione delle somme anticipate e di competenza territoriale?
Il contesto: contratto d’appalto e Superbonus
Nel caso esaminato, un condominio aveva stipulato un contratto con un general contractor per l’esecuzione di lavori agevolati dal Superbonus 110%. Il contratto prevedeva, tra le altre clausole, il versamento anticipato del 10% dell’importo complessivo per consentire l’avvio dei lavori. Nonostante il pagamento di un acconto pari a 45.000 euro, i lavori non sono mai iniziati, neppure dopo solleciti e una diffida formale inviata il 16 dicembre 2023. Il termine finale per l’esecuzione era fissato al 31 dicembre 2023, data cruciale per accedere all’agevolazione fiscale.
Il procedimento: decreto ingiuntivo e opposizione
A fronte dell’inadempimento, il condominio ha richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione dell’acconto. Il general contractor ha proposto opposizione, contestando:
- La competenza territoriale del Tribunale di Verbania, sostenendo che spettasse al Tribunale di Roma in base a una clausola contrattuale.
- La fondatezza della richiesta, affermando che il condominio non avrebbe versato integralmente l’anticipo previsto.
- La validità di uno dei documenti allegati al ricorso monitorio, che non sarebbe stato sottoscritto né ratificato.
- L’efficacia di una clausola “senza più nulla a pretendere”, ritenuta ostativa a ulteriori richieste economiche.
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, affermando che:
- Si applica la disciplina consumeristica, con competenza inderogabile del foro del consumatore (art. 33 Codice del Consumo).
- La clausola sul foro esclusivo è inefficace, non essendo frutto di trattativa individuale.
- La sola approvazione in assemblea condominiale non è sufficiente a dimostrare una trattativa contrattuale.
Nel merito, il giudice ha rilevato che la domanda di restituzione dell’acconto derivava dalla risoluzione del contratto per grave inadempimento. Tale risoluzione, essendo una pronuncia costitutiva, rende il credito non certo, liquido ed esigibile fino all’accertamento giudiziale. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo iniziale era stato emesso erroneamente, ma in sede di opposizione il Tribunale ha potuto decidere nel merito, dichiarando la risoluzione del contratto e condannando l’appaltatore alla restituzione delle somme anticipate, oltre interessi.
La pronuncia offre spunti rilevanti su più fronti:
Restituzione delle somme: la risoluzione per inadempimento consente la restituzione degli acconti versati, ma solo previa pronuncia giudiziale che accerti la gravità dell’inadempimento.
Tutela del consumatore: il condominio, in quanto soggetto che agisce per scopi estranei all’attività professionale, può beneficiare della disciplina consumeristica, con competenza territoriale favorevole.
Validità delle clausole contrattuali: le clausole che limitano la competenza territoriale devono essere frutto di trattativa individuale per essere valide.
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