L’ipotesi si verifica se la procedura comporta il passaggio a un diverso regime fiscale, non si applica se la partecipazione non ha mutato il proprio regime ai fini fiscali
Il realizzo virtuale è previsto laddove la riclassificazione contabile (ossia l’inserimento di uno strumento finanziario in uno dei nuovi portafogli dell’Ifrs 9) determini il passaggio a un diverso regime fiscale. In questo caso, il differenziale derivante dalla riclassificazione è assoggettato al regime fiscale applicabile al portafoglio di partenza. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 209 del 19 agosto 2025 a un quesito di interpello.
La domanda pervenuta all’Agenzia
Una società denominata Alfa è una controllata dal gruppo industriale Beta, ed ha costituito in passato la società tedesca Gamma GmbH, detenendone inizialmente il 51% e successivamente acquisendo il restante capitale. Nel dicembre di un anno a venire, nell’ambito di una riorganizzazione del Gruppo Beta, il consiglio di amministrazione di Alfa ha approvato la cessione del 100% della partecipazione in Gamma a Delta, holding di partecipazione dello stesso gruppo. La cessione è stata perfezionata il 27 dicembre 202x con efficacia economica e giuridica a partire dal 1° gennaio 202x. Il contratto di vendita prevedeva un corrispettivo comprensivo di un meccanismo di aggiustamento del prezzo basato sugli utili di Gamma relativi all’esercizio 202x, ancora da definire al momento della cessione. Dal punto di vista contabile, Alfa ha riclassificato la partecipazione in Gamma nel bilancio al 31 dicembre 202x, spostandola da “partecipazioni in imprese controllate” a “attività non correnti detenute per la vendita”, secondo il principio Ifrs 5.
In questo scenario, Alfa ha chiesto conferma all’Agenzia delle entrate che la riclassificazione della partecipazione in Gamma da “controllata” a “attività detenuta per la vendita” non comporti l’applicazione del realizzo virtuale, cioè che non implichi effetti fiscali immediati sul reddito imponibile Ires e Irap.
Infatti, l’istante sostiene che la riclassificazione non rappresenta un passaggio tra portafogli di strumenti finanziari disciplinati dall’Ifrs 9 (ad esempio da portafoglio immobilizzato a portafoglio detenuto per la negoziazione), bensì è una mera riclassificazione secondo Ifrs 5 che non incide sul regime fiscale della partecipazione. Pertanto, non dovrebbe attivarsi il meccanismo del realizzo virtuale previsto dal DM 8 giugno 2011.
L’Istante ritiene che ai fini dell’applicazione del realizzo virtuale come previsto dall’articolo 4 del Dm dell’8 giugno 2011, la riclassificazione contabile si riferisce esclusivamente all’inserimento dello strumento finanziario nei portafogli previsti dall’Ifrs 9, come confermato tra l’altro dalla risposta n. 634/2020. Nel caso in questione, la partecipazione Gamma è stata valutata al costo sia prima (Ias 27) che dopo la riclassificazione (Ifrs 5), senza passare all’Ifrs 9, quindi senza modifiche al regime fiscale. Inoltre, la partecipazione non rientra nella categoria delle attività detenute per la negoziazione ai fini fiscali come previsto dall’articolo 85, comma 3-bis del Tuir e non risulta classificata come tale in bilancio o documenti certi.
Di conseguenza, non si verifica alcun effetto fiscale al 31 dicembre 202x, mentre la plusvalenza sarà rilevata fiscalmente solo nell’anno successivo, con possibile applicazione del regime Pex.
La risposta delle Entrate
L’Agenzia sottolinea che, nel caso esaminato, la riclassificazione contabile della partecipazione Gamma non ha comportato un passaggio a un diverso regime fiscale, quindi non si applicano le disposizioni sul realizzo virtuale previste dall’articolo 4 del Dm 8 giugno 2011. Entrando nel merito, la riclassificazione Ifrs 5 (da Ias 27 a “attività non correnti detenute per la vendita”) non ha trasformato ai fini fiscali la partecipazione Gamma in una “attività detenuta per la negoziazione”.
Da un punto di vista fiscale, la riclassificazione delle attività finanziarie è disciplinata mediante il rinvio – operato dall’articolo 3 del decreto del 10 gennaio 2018 (di seguito ”Dm Ifrs 9”) – alla disciplina contenuta nell’articolo 4 del decreto dell’8 giugno 2011, a mente del quale: ”Nella riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dallo IAS 39, che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria, quale risultante da atto di data certa e, in ogni caso, dal bilancio d’esercizio approvato successivamente alla data di riclassificazione, assume rilievo fiscale”.
In sostanza, il legislatore ha previsto una ipotesi di realizzo virtuale laddove la classificazione contabile (ossia l’inserimento di uno strumento finanziario in uno dei nuovi portafogli dell’Ifrs 9) determini il passaggio a un diverso regime fiscale. In tal caso, infatti, il differenziale derivante dalla riclassificazione è assoggettato al regime fiscale applicabile al portafoglio di partenza.
Poiché nel caso dell’interpello, dopo la riclassificazione la partecipazione Gamma non ha mutato il proprio regime ai fini fiscali (rimanendo inquadrata come un’immobilizzazione, sebbene destinata alla vendita, non portafoglio negoziato), non si applicano le norme sul realizzo virtuale.
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