Con la risposta a interpello n. 209, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la tassazione per i soggetti IAS/IFRS della riclassificazione di una attività finanziaria che è stata oggetto di cessione infragruppo.
Il caso esaminato riguarda l’applicazione delle disposizioni sul c.d. “realizzo virtuale” ex art. 4 commi 1 e 2 del DM 8 giugno 2011 alla riclassificazione della partecipazione di diritto tedesco effettuata nel bilancio di esercizio della società cedente.
In particolare, è stata contabilizzata la riclassifica della partecipazione Gamma, dalla voce “Partecipazioni in imprese controllate” in base allo IAS 27 alla voce “attività non correnti classificate come detenute per la vendita”, in applicazione dell’IFRS 5. Tale rilevazione è stata necessaria a seguito della cessione della partecipazione in Gamma a un soggetto appartenente allo stesso gruppo della società cedente.
Dal punto di vista fiscale, la riclassificazione delle attività finanziarie è disciplinata mediante il rinvio, operato dall’art. 3 del DM 10 gennaio 2018 (decreto IFRS 9), alla disciplina contenuta nell’art. 4 del DM 8 giugno 2011, secondo il quale “nella riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dallo IAS 39, che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria, quale risultante da atto di data certa e, in ogni caso, dal bilancio d’esercizio approvato successivamente alla data di riclassificazione, assume rilievo fiscale”.
Il legislatore ha previsto un’ipotesi di “realizzo virtuale” qualora la riclassificazione contabile (ossia, l’inclusione in uno dei nuovi portafogli dell’IFRS 9) determini il passaggio a un diverso regime fiscale. In tal caso, infatti, il differenziale derivante dalla riclassificazione è assoggettato al regime fiscale applicabile al portafoglio di partenza.
Riguardo al caso in esame, l’Agenzia delle Entrate osserva che la riclassificazione contabile della partecipazione effettuata dalla società cedente non ha determinato il passaggio a un diverso regime fiscale.
Secondo quanto previsto dall’art. 85 comma 3-bis del TUIR per i soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS/IFRS si considerano “immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione”.
La definizione, ai fini fiscali, di attività finanziarie “detenute per la negoziazione” è contenuta nell’art. 2 comma 1 del DM 10 gennaio 2018, secondo cui “si considerano detenute per la negoziazione, ai sensi del comma 3-bis del TUIR, le attività finanziarie che rispettano la definizione di possedute per negoziazione di cui alle lettere a) e b) dell’Appendice A dell’IFRS 9 e che sono rilevate come tali in bilancio”.
In sostanza, un titolo è definito di trading se è acquisito principalmente al fine di essere venduto a breve o se al momento della rilevazione iniziale è parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme e per i quali è provata l’esistenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all’ottenimento di un utile nel breve periodo.
Inoltre, dal punto di vista formale, qualora nel bilancio non sia data evidenza delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, la classificazione in questa categoria assume rilievo fiscale se e nella misura in cui sia rilevata nei documenti contabili e risulti da atto di data certa contestuale o anteriore alla data di approvazione del bilancio.
Tuttavia, nel caso analizzato dalla risposta n. 209/2025, la società cedente ha proceduto al trasferimento della partecipazione nell’ambito di un progetto di riorganizzazione di gruppo, escludendo qualunque finalità di trading.
L’iscrizione nella voce “attività non correnti classificate come detenute per la vendita”, in applicazione del principio contabile IFRS 5, viene effettuata seguendo la previsione per la quale “l’entità che intraprenda un programma di vendita che comporta la perdita del controllo di una controllata deve classificare tutte le attività e le passività di detta controllata come possedute per la vendita”. Non rileva che, dopo la vendita, il cedente conservi una partecipazione di minoranza nell’ex controllata (cfr. IFRS 5, punto 8A).
Al riguardo, però, l’Agenzia delle Entrate rileva che le partecipazioni iscritte in tale voce non rispettano la definizione di attività finanziarie “detenute per la negoziazione” di cui all’art. 2 comma 1 del DM 10 gennaio 2018 secondo quanto illustrato sopra.
Ne deriva che, ai fini fiscali, la partecipazione Gamma non ha mutato, dopo la riclassificazione, il proprio regime fiscale, rimanendo inquadrata come un’immobilizzazione, sebbene destinata alla vendita.
Non risulta dunque applicabile il regime del c.d. “realizzo virtuale” ex art. 4 commi 1 e 2 del DM 8 giugno 2011.
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