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Startup innovative, il Mimit fa chiarezza su definizione e requisiti


Il decreto Economia ha introdotto diverse misure a favore delle startup innovative, mentre con i decreti attuativi del decreto Coesione sono stati sbloccati una serie di incentivi destinati alle startup green e digitali italiane. Tuttavia uno dei grossi punti interrogativi emersi dalla riforma dello Scaleup Act, l’insieme di norme entrate in vigore nel dicembre 2024 per la revisione complessiva del quadro regolatorio sulle startup, era rimasto senza risposta: quali sono i requisiti specifici per essere riconosciute come startup innovative e quindi ricevere benefici e agevolazioni fiscali, detrazioni ed esenzioni?

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È un’attesa circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, chiesta a gran voce dalle imprese innovative, dalla rete di consulenti e commercialisti che le assistono e da tutti gli attori dell’ecosistema, a chiarire le zone d’ombra lasciate dalla norma varata alla fine del 2024 dal governo Meloni all’interno della legge annuale per il mercato e la concorrenza, poi unita in pacchetto con la legge Centemero e la legge di Bilancio 2025. Per molte startup le delucidazioni fornite dal Mimit assumono una rilevanza fondamentale in termini fiscali e non solo.

 

In questo articolo:

 

  • I requisiti per startup innovative: stop a agenzie e consulenze
  • Quanto si può restare nella sezione speciale del registro delle imprese
  • Chi viene cancellato e il regime transitorio per l’adeguamento

 

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I requisiti per startup innovative: stop a agenzie e consulenze

La circolare direttoriale del Mimit, inviata il 29 luglio 2025 a Unioncamere, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e Centro Studi Tagliacarne, “fornisce indicazioni e chiarimenti in merito all’iscrizione e al mantenimento dello status di startup innovativa”, spiegano dal Ministero. Il punto di partenza è la legge n. 193 del 16 dicembre 2024, la legge per il mercato e la concorrenza del 2023 che ha modificato il cosiddetto Startup Act (il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012) e ha stabilito una chiara cornice normativa in merito all’accesso ai finanziamenti di startup e Pmi innovative idonee.

I due requisiti essenziali per definire una startup innovativa rimangono tali. Il primo è rientrare nella definizione europea di Pmi sulla base della raccomandazione Ue 2003/361/Ce, ovvero essere una micro, piccola o media impresa in base al numero di dipendenti e al fatturato o al totale di bilancio, ma al contempo, a partire dal secondo anno di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese della Camera di commercio, iscrivere a bilancio un valore totale della produzione non superiore ai 5 milioni di euro. Una qualifica che lascia fuori le controllate e le associate a grandi imprese.

Il secondo requisito è non svolgere attività prevalente di agenzia o consulenza. Lo stop ad agenzie e consulenze è ribadito dalla circolare del Mimit, che intende per agenzia “un’impresa che ha per scopo l’esercizio di funzioni intermediarie per l’assunzione e trattazione di affari” e per consulenza “una prestazione lavorativa professionale da parte di un’impresa che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consiglia e assiste il proprio cliente”.

Sono quindi escluse le aziende che si definiscono come intermediarie in fase di autocertificazione e quelle con i codici Ateco 70.2 per la consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale e 74.99 per le attività professionali, scientifiche e tecniche, incluse diverse attività di servizi dalla consulenza agraria e la mediazione immobiliare alla consulenza gestionale, di sicurezza, ambientale e così via. Per le startup che ricadono in una di queste due categorie e sono già iscritte alla sezione speciale, è previsto un regime transitorio: il cambio di attività prevalente dovrà essere comunicato entro la prossima dichiarazione annuale.

 

Quanto si può restare nella sezione speciale del registro delle imprese

Lo Startup Act ancorava l’estensione della permanenza delle startup innovative nella sezione speciale del registro delle imprese (oltre i primi 3 anni e fino a 5 complessivi oppure oltre i 5 anni per due periodi ulteriori di 2 anni ciascuno fino a un massimo di 4 anni complessivi) al rispetto di determinati requisiti aggiuntivi. La circolare del Ministero libera di dubbi e incertezze le modifiche dello Scaleup Act: chi entra nell’albo speciale ci resta per 3 anni, che possono diventare 5 anni se, allo scadere del triennio, si rispetta uno di questi cinque requisiti:

 

  • il 25% delle spese destinate a ricerca e sviluppo;
  • l’ottenimento di almeno un brevetto;
  • un contratto di sperimentazione con un ente pubblico;
  • un aumento dei ricavi operativi o della forza lavoro del 50% tra secondo e terzo anno;
  • una riserva patrimoniale di almeno 50.000 euro a seguito di un convertendo o un aumento di capitale con almeno un investitore istituzionale.

 

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Per le imprese entrate in fase cruciale di scaleup, dimostrando di avere un modello di business sostenibile e scalabile, la soglia massima prevede un tetto di 9 anni totali (5+2+2), ovvero l’allungamento della permanenza nel registro speciale oltre i 5 anni per due periodi ulteriori di 2 anni ciascuno. Anche in questo caso, sono stabiliti due requisiti abbastanza stringenti:

 

  • un aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un fondo di investimento (Oicr, un organismo di investimento collettivo del risparmio) di importo superiore a 1 milione di euro;
  • un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa superiore al 100% annuo.

 

Chi viene cancellato e il regime transitorio per l’adeguamento

Queste novità introducono numerose cancellazioni per le imprese iscritte precedentemente nella sezione speciale del registro. Al 10 marzo 2025, infatti, risultano presenti nell’albo 817 startup innovative costituite da più di 60 mesi e da più di 5 anni: ora il 71% di queste imprese, ovvero 584 startup innovative che avevano già superato la soglia dei 5 anni al 18 dicembre 2024, saranno cancellate d’ufficio dal registro e costrette a traslocare nel settore delle Pmi innovative, con tutti gli oneri del caso come la certificazione del bilancio d’esercizio.

Per garantire un regime di favore alle startup già iscritte alla sezione speciale del registro, il Mimit assicura dei tempi aggiuntivi nei quali le aziende sono chiamate a dimostrare il possesso dei requisiti necessari alla permanenza nell’albo speciale oltre il terzo anno. L’obiettivo è permettere “un adeguamento graduale alla nuova disciplina”. Le imprese già iscritte al 18 dicembre 2024 devono adeguarsi ai nuovi requisiti, ma con tempi differenziati a seconda dello specifico status:

 

  • chi è iscritto da meno di 18 mesi ha 6 mesi in più per adeguarsi;
  • gli iscritti da oltre 18 mesi hanno 12 mesi in più per l’adeguamento.

 

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“Siamo particolarmente soddisfatti di questo risultato, che dimostra il positivo lavoro svolto negli ultimi mesi dall’Associazione grazie alla serrata interlocuzione avuta con il Ministero e la sempre maggior attenzione da parte di quest’ultimo verso l’intera filiera italiana dell’innovazione – fanno sapere dall’associazione di categoria InnovUp –. Un ringraziamento va anche agli studi professionali che ci hanno accompagnato durante questo percorso con competenza e continuità. Come InnovUp continueremo il nostro impegno affinché la nostra filiera abbia regole chiare e all’altezza delle sfide che le imprese innovative affrontano ogni giorno”.





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