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Riduzione 50% contributi INPS neo iscritti Artigiani e Commercianti


Finalmente l’INPS ha chiarito come applicare la riduzione al 50% dei contributi INPS ai neo iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti: per i contribuenti forfettari vi sarà la possibilità di revocare la precedente scelta e aderire all’agevolazione prevista dalla Manovra 2025.

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conguaglio fine anno inpsPubblicata la circolare INPS con la quale vengono fornite le indicazioni per beneficiare della riduzione del versamento dei contributi INPS del 50% per i nuovi iscritti alla gestione artigiani e commercianti INPS dal 1° gennaio 2025. La domanda potrà essere effettuata attraverso il Portale delle Agevolazioni la cui attivazione sarà comunicata con apposito messaggio INPS.

Nell’attesa dell’attivazione coloro che hanno i requisiti e intendono presentare la domanda potranno effettuare i pagamenti già calcolando la riduzione.

 

Riduzione al 50% dei contributi INPS per i neo iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti

Con la circolare n. 83 del 24 aprile 2025 l’INPS fornisce le indicazioni per beneficiare della riduzione contributiva del 50% per i nuovi iscritti ad una delle gestioni speciali autonome artigiani e commercianti INPS dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, riduzione prevista dall’articolo 1, comma 186, della legge 30/12/2024, n. 207 – legge di Bilancio 2025.

Beneficiari della riduzione dei contributi dei neo iscritti INPS

Potranno richiedere la riduzione i seguenti soggetti:

Conto e carta

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  • titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario;
  • soci di società, sia di persone che di capitali (S.r.l.);
  • coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari come sopra individuati.

Condizioni

I beneficiari devono possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti:

  • avere avviato nel corso del 2025 (1/1/25 – 31/12/25) una attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria;
  • essersi iscritti per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale.

Situazioni in cui spetta la riduzione

  1. La riduzione può essere riconosciuta in favore dei soggetti che abbiano avviato l’attività lavorativa, o siano entrati in società, nell’arco temporale 1/1/2025 – 31/12/2025. Per i soci di società, assume rilievo la data di primo ingresso nella società che dà titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale nell’anno 2025.
  2. La riduzione spetta anche quando non c’è coincidenza tra la data di avvio dell’attività economica e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale autonoma, a condizione che entrambe le date ricadano nell’arco temporale tra il 1/1/2025 – 31/12/2025.
  3. Possono fruire della riduzione i lavoratori che avendo avviato l’attività di impresa nel corso del 2025 abbiano formalizzato l’iscrizione al Registro Imprese e all’Inps nel termine di 30 giorni (art. 2196 del codice civile e l’articolo 18, comma 6, Legge 340 del 24/11/2000). Pertanto, un soggetto che avvia l’attività il 20 dicembre 2025 può fruire della riduzione presentando la domanda di iscrizione al Registro delle imprese e alla gestione speciale autonoma entro il 19 gennaio 2026.

La condizione sub 2) per beneficiare della riduzione va verificata in capo al singolo lavoratore iscritto, sia esso il titolare o il coadiuvante o coadiutore familiare.

Pertanto, in presenza di una posizione aziendale cui fanno capo un titolare che ha avviato l’attività nel corso del 2025 e dei coadiuvanti, beneficiano della riduzione il titolare e i coadiuvanti che si siano iscritti entro il 31 dicembre 2025. Invece, i soggetti non iscritti a tale data o con una comunicazione di iscrizione contestuale o successiva alla data del 1° gennaio 2026 o non tempestiva rispetto al dettato normativo (Situazione sub C), non potranno beneficiarne.

Possono beneficiare della riduzione i coadiutori e coadiuvanti familiari che inizino a prestare attività lavorativa nel corso del 2025 in aziende già attive.

Considerato che il beneficio spetta ai soggetti che non siano mai stati iscritti a nessun titolo a una delle due gestioni speciali autonome, affinché ciò sia rispettato non è rilevante l’essere transitati dal ruolo di collaboratore a quello di titolare o viceversa né, tantomeno, la mutata carica giuridica nell’ambito della compagine societaria.

 

Misura dell’esonero

La riduzione si applica sulla sola aliquota IVS (Invalidità, vecchiaia e superstiti), pari al 24% (25% per i redditi superiori a 55.448,00 euro).

Sono, invece, dovuti in misura piena il contributo di maternità, pari a 7,44 euro annui, e, per gli iscritti alla Gestione commercianti, l’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,48% per il finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale (art. 5, comma 2, DLgs. 207 del 28/3/96).

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Durata dell’esonero

La riduzione contributiva è concessa per 36 mesi che decorrono dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società, avvenuti nell’arco temporale 1/1/2025 – 31/12/2025.

La stessa, pertanto, è riconosciuta dalla data di effettiva prima iscrizione alla gestione previdenziale e con la medesima decorrenza dell’obbligo contributivo.

Nelle situazioni sub B) i 36 mesi decorrono sempre dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale.

 

Continuità di iscrizione alla gestione previdenziale

Nei casi in cui il lavoratore, successivamente alla prima iscrizione, cambi impresa e/o attività svolta, vari la gestione previdenziale di iscrizione (da Gestione artigiani a Gestione commercianti e viceversa), o in caso di temporanea cessazione dell’attività lavorativa, o lo spostamento della sede dell’attività, o altra variazione della posizione anagrafica, è riconosciuto il diritto al mantenimento della riduzione contributiva a condizione che sia rispettato il requisito della continuità nella copertura.

In pratica le variazioni suddette non determinano la perdita del beneficio laddove i mesi di iscrizione e la copertura contributiva alla gestione previdenziale non subiscano una interruzione.

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Diversamente, una variazione che comporti una cancellazione da una delle due gestioni speciali previdenziali comporterà la perdita del diritto alla riduzione anche in caso di successiva reiscrizione.

Alcuni esempi:

  1. il soggetto che avvia l’attività di commercio al dettaglio come ditta individuale e si iscrive quale esercente attività commerciali il 5 marzo 2025, se il 5 febbraio 2027 cessa tale attività e in data 15 marzo 2027 avvia una nuova attività di artigiano quale socio di una S.n.c. mantiene il diritto alla riduzione contributiva perché sussiste la continuità di iscrizione alla gestione previdenziale, essendovi obbligo contributivo per i mesi di febbraio e marzo 2027;
  2. il soggetto che avvia l’attività di artigiano come ditta individuale e si iscrive quale esercente attività artigianali il 5 marzo 2025, se il 5 febbraio 2027 cessa tale attività e avvia in data 20 aprile 2027 una nuova attività commerciale di vendita al dettaglio di terziario quale socio di una S.r.l. perde il diritto alla riduzione contributiva perché è carente il requisito della continuità di iscrizione alla gestione previdenziale non essendovi obbligo contributivo per il mese di marzo 2027.

 

Accredito della contribuzione

Il versamento di un importo di contributi calcolati in applicazione della riduzione contributiva in misura inferiore a quello del contributo calcolato sul minimale di reddito a tariffazione ordinaria, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

Pertanto, un contribuente tenuto alla sola contribuzione nei limiti del minimale di reddito, versando contributi calcolati in misura ridotta del 50% della contribuzione che sarebbe dovuta sul minimale di reddito a tariffazione ordinaria, viene accreditato ai fini pensionistici un corrispondente numero di 6 mesi.

 

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Incompatibilità con altre agevolazioni

la misura in argomento è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota come nel caso di lavoratori che:

  1. già fruiscano della riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto (art 59, comma 15, L. 449 del 27/12/97),
  2. già fruiscano del regime forfettario previdenziale (art 1, commi da 77 a 84, Legge 190 del 23/12/2014).

Pertanto, in tali situazioni, non sarà possibile beneficiare della riduzione contributiva in argomento.

Tale alternatività si riferisce al singolo lavoratore e non all’intero nucleo aziendale, in quanto è possibile fruire delle diverse agevolazioni in capo ai diversi componenti del nucleo. Ad esempio, se il titolare è già attivo alla data del 31 dicembre 2024 e fruisce del regime previdenziale forfettario, può chiedere la riduzione contributiva nella misura del 50% per il collaboratore familiare che ha avviato l’attività nel corso del 2025.

 

E con l’agevolazione per i forfettari?

C’è però una eccezione:

  • il contribuente iscrittosi alla gestione previdenziale come prima volta dal 1° gennaio 2025 e che ha richiesto l’applicazione del regime forfettario previdenziale sub b) prima della pubblicazione della circolare INPS in oggetto, può presentare la domanda di riduzione contributiva. In questo modo, dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale, il regime forfettario previdenziale sarà disapplicato e troverà applicazione la riduzione contributiva in argomento. In via eccezionale tale opzione non determinerà l’impossibilità di fruire nuovamente del regime forfettario previdenziale (come previsto dall’articolo 1, comma 82, della legge n. 190/2014) al termine della fruizione della riduzione contributiva per i nuovi iscritti nell’anno 2025.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

La riduzione è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’UE agli aiuti de minimis, con un massimale di aiuto concedibile pari a 300.000 euro nell’arco del triennio mobile.

Il triennio mobile di riferimento è determinato nei tre anni solari a partire dalla data di concessione dell’aiuto. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di un aiuto con data di concessione al 10 marzo 2025 il calcolo del limite massimo concedibile viene determinato sulla base degli aiuti concessi all’impresa unica dall’11 marzo 2022 al 10 marzo 2025.

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L’esempio fornito dalla circolare INPS rispecchia quanto indicato dalla Faq 15 del 25 gennaio 2024 pubblicata sul sito del RNA che si riporta di seguito:

Il nuovo calcolo del concedibile avviene con riferimento a un periodo di 3 anni solari a partire dalla data di concessione dell’aiuto. Non si applica quindi più la previsione dei 3 esercizi finanziari. A titolo esemplificativo, nel caso di un aiuto con data prevista di concessione pari al 10/02/2024, il calcolo del concedibile viene determinato sulla base degli aiuti concessi all’impresa unica dal 11/02/2021 al 10/02/2024.”

 Inoltre, l’INPS provvede a registrare la misura nell’apposita sezione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, con le modalità previste dall’articolo 10 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, in materia di registrazione di aiuti automatici.

 

Indicazioni operative

Il beneficio spetta dietro presentazione di una apposita domanda da parte del titolare del nucleo aziendale, attraverso la compilazione di un modulo, accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. Nel modulo il richiedente dichiarerà il possesso dei requisiti necessari, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, attraverso il portale sarà possibile verificare l’esito dell’istanza.

La procedura sarà disponibile a seguito di un successivo messaggio INPS.

Nelle more dell’attivazione, i contribuenti in possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione contributiva e che intendono presentare l’istanza, possono già effettuare il versamento della contribuzione nella misura ridotta. Potrebbero procedere in questo modo coloro che alla data odierna hanno già ricevuto le comunicazioni di pagamento ordinario, la cui prima rata è in scadenza il prossimo 16 maggio 2025.

Nel caso in cui i medesimi abbiano versato la contribuzione in misura piena, gli eventuali importi eccedenti saranno utilizzati a compensazione sulle rate successive o a rimborso.

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L’INPS effettua le verifiche d’ufficio e se nell’arco dei 36 mesi di durata della riduzione si determini una variazione del codice della posizione aziendale (spostamento di provincia dell’attività o iscrizione a una diversa gestione speciale autonoma) non è necessario presentare una nuova domanda.

Sarà anche possibile rinunciare al beneficio comunicando l’opzione attraverso un modello di domanda che sarà reso disponibile con successivo messaggio INPS, con effetto dal mese successivo alla presentazione della stessa.

L’INPS, nel caso in cui riscontri successivamente carenze dei requisiti necessari per il beneficio, procede al disconoscimento della riduzione contributiva e all’applicazione della contribuzione ordinaria, recuperando i contributi dovuti e non pagati maggiorati delle sanzioni civili previste, calcolate a decorrere dalla data originaria di scadenza dei versamenti.

Fonte: Circolare INPS n. 83/2025

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Giovanni Puggione

Lunedì 28 Aprile 2025

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