Il c.d. Decreto Bollette è
legge. Con l’approvazione anche in Senato del ddl
di conversione del D.L. n.
19/2025, recante “Misure urgenti in favore delle
famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la
fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la
trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle
sanzioni delle Autorità di vigilanza”, si confermano le
disposizioni a tutela dei consumatori, come l’erogazione del bonus
di 200 euro una tantum per le utenze domestiche di energia
elettrica e gas naturale.
Decreto Bollette 2025: approvata la legge di conversione
Nel testo del provvedimento sono presenti anche alcune
interessanti novità per le Comunità Energetiche
Rinnovabili (CER) e, in generale per l’utilizzo delle FER,
con la remunerazione della produzione di energia da fonti
rinnovabili e la semplificazione degli iter di
autorizzazione.
Vediamo i punti salienti del provvedimento.
Bonus Bollette e Bonus Elettrodomestici
Si conferma per il 2025 un contributo una tantum pari a
200 euro per le utenze domestiche di
energia elettrica e gas naturale, intestate a soggetti con ISEE non
superiore a 25.000 euro. Il beneficio è riconosciuto nei limiti
delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi
energetici e ambientali (CSEA).
Altra importante novità per i consumatori finali, il chiarimento
sull’utilizzo del c.d. “Bonus Elettrodomestici”
introdotto con la legge n. 207/2024 (legge di Bilancio
2025): come previsto dal nuovo comma 3-bis, con un decreto
interministeriale verranno date indicazioni precise sui prodotti
agevolabili e delle modalità di smaltimento degli apparecchi
sostituiti.
La gestione operativa del contributo sarà affidata alla
piattaforma PagoPA, mentre Invitalia curerà istruttoria, verifiche
e controlli, con un limite di spesa per i costi gestionali fissato
al 3,8% dei 50 milioni disponibili.
CER: le novità per le Comunità Energetiche Rinnovabili
La legge di conversione ha previsto l’inserimento di due
nuove norme relative alle CER:
- l’art. 1-bis che estende la possibilità di partecipazione alle
CER ad alcuni soggetti pubblici e istituzionali, fra cui:- Aziende territoriali per l’edilizia residenziale;
- Istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB);
- Aziende pubbliche di servizi alla persona;
- Consorzi di bonifica.
La norma inoltre chiarisce che anche le partecipate da enti
territoriali rientrano tra le PMI partecipanti alle CER.
- l’art. 1-ter, che disciplina l’accesso agli incentivi per
impianti di energia rinnovabile asserviti a CER entrati in
esercizio entro 150 giorni dall’adozione del decreto CACER, che
regola le configurazioni di autoconsumo diffuso.
Il MASE dovrà aggiornare le relative regole operative entro 90
giorni dalla conversione in legge del decreto.
Nuove regole per i contratti a due vie
Introdotto anche l’art. 3-ter, che interviene sulla
remunerazione della produzione di energia da fonti
rinnovabili, prevedendo contratti per differenza a due vie
stipulati dal GSE tramite aste al ribasso lato offerta, su base
volontaria e con durata quinquennale.
A queste seguiranno procedure lato domanda, cui potranno
partecipare imprese ad alta intensità energetica. Il MASE stabilirà
criteri per l’equilibrio tra domanda e offerta, anche tramite
strumenti di garanzia.
Previste anche semplificazioni per gli impianti di accumulo:
secondo quanto previsto dall’articolo 3-sexies, la disciplina
autorizzativa (PAS e autorizzazione unica) già prevista per gli
impianti elettrochimici viene estesa anche agli accumulatori
termomeccanici, attraverso una modifica al d.lgs. 190/2024, c.d.
“Testo Unico Rinnovabili”.
Semplificazioni per impianti FER
Ulteriori modifiche al T.U. Rinnovabili con l’art. 4-bis, che
semplifica l’iter autorizzativo degli impianti FER.
Tra le principali novità:
- consultazione delle Regioni costiere nel caso di impianti
off-shore oppure di modifiche con incremento di potenza sopra
i 300 MW; - coinvolgimento regionale in sede di conferenza di servizi anche
per impianti idroelettrici a pompaggio puro; - qualificazione di attività libera per piccoli impianti
idroelettrici su strutture esistenti di potenza inferiore a 500
kW); - esclusione degli impianti agrivoltaici dalla PAS;
- inclusione nella verifica ambientale regionale per il
repowering eolico >30 MW sullo stesso sito.
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