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Esoneri contributivi donne e giovani ridotti nella ZES Unica


Pubblicati i decreti attuativi dei bonus giovani e donne. Le assunzioni saranno agevolate secondo un doppio binario di attuazione che sembra penalizzare la ZES Unica

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Con la pubblicazione dei decreti attuativi dei bonus assunzione giovani e donne arriva la certezza del doppio binario di applicazione dell’agevolazione.

I datori di lavoro potranno beneficiare dell’esonero contributivo in modo diverso a seconda che l’assunzione sia avvenuta nella ZES Unica Sud oppure nel resto d’Italia.

Per le assunzioni al Sud infatti è necessario tenere conto della data di autorizzazione da parte della Commissione Europea e soprattutto della data di trasmissione delle domande all’INPS. Vediamo perché.

Esoneri contributivi donne e giovani ridotti nella ZES Unica

Dopo più di un anno di attesa e una serie di controversie che hanno portato alla pubblicazione e al successivo ritiro del testo, sono finalmente stati pubblicati i decreti attuativi del bonus giovani under 35 e donne previsti dal decreto Coesione, il n. 60/2024.

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Ma non tutte le imprese sono pronte a festeggiare. La pubblicazione ufficiale conferma il temuto doppio binario di applicazione delle misure, il che significa che non tutti i datori di lavoro potranno beneficiare appieno dell’esonero contributivo nella forma prevista originariamente dal decreto Coesione, ovvero per le assunzione effettuate dal 1°settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Cosa è cambiato?

La questione ruota attorno all’autorizzazione da parte della Commissione Europea, arrivata lo scorso 31 gennaio, fondamentale per i rapporti instaurati all’interno della ZES Unica Sud in quanto in tale area le misure si caratterizzano come aiuto di Stato e seguono regole più rigide.

Si tratta in particolare della maggiorazione dell’importo da 500 a 650 euro mensili nel caso dell’assunzione di giovani e della possibilità di assumere donne prive di impiego regolarmente retribuito da 6 mesi e residenti nella ZES.

I decreti attuativi stabiliscono infatti che nel caso di rapporti instaurati nelle regioni della ZES l’agevolazione spetta per le assunzioni successive alla data di autorizzare UE (31 gennaio) e comunque non ancora in essere prima dell’invio dell’apposita domanda all’INPS.

Domanda che, ad oggi, non può ancora essere trasmessa in quanto si attendono le circolari con le istruzioni operative (le quali ovviamente necessitano prima della pubblicazione ufficiale dei decreti).

Ne consegue che, rispetto a quanto previsto lo scorso maggio dal decreto Coesione, per i rapporti nella ZES gli esoneri contributivi sono ridotti.

Nel caso dei giovani saranno infatti agevolate con maggiorazione dell’importo solo le assunzione effettuate dopo la trasmissione della domanda all’INPS, presumibilmente entro fine maggio considerata la pubblicazione dei decreti.

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Si escludono quindi le assunzioni effettuate da settembre per le quali sarà comunque possibile beneficiare del contributo “standard” fino a 500 euro mensili.

Lo stesso criterio si applica anche nel caso del bonus donne, dove però restano escluse le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 ad almeno l’11 maggio 2025 perché effettuate prima dell’invio della domanda all’INPS.

Di seguito una tabella che riassume l’operatività delle due misure e i possibili importi che è possibile ottenere.


Bonus giovani e donne: come funziona l’agevolazione

Il bonus giovani consiste in un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che assumono giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

Per ogni assunzione a tempo indeterminato (o per trasformazione da tempo determinato) i datori di lavoro possono ottenere uno sgravio che copre il 100 per cento della contribuzione (esclusi premi e contributi INAIL), nel limite massimo di 500 euro mensili. L’agevolazione ha una durata massima di 2 anni.

In caso di assunzioni effettuate nelle regioni della ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), l’esonero contributivo è riconosciuto nel limite di 650 euro, ma come detto solo per i contratti dal 31 gennaio in poi e comunque dopo l’invio della domanda all’INPS.

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Il bonus donne, invece, consiste in un esonero contributivo del 100 per cento della contribuzione (esclusi premi e contributi INAIL), nel limite massimo di 650 euro mensili e per 2 anni, per ogni assunzione a tempo indeterminato di donne in “particolari condizioni svantaggiate”:

  • donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  • donne impiegate in settori/professioni con elevata disparità di genere;
  • donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES Unica Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

In quest’ultimo cado, come detto, possono essere agevolati solamente i contratti stipulati dopo l’autorizzazione UE e l’invio della domanda all’INPS e fino alla fine dell’anno.

Inoltre, rispetto a quanto previsto dal DL Coesione, la durata del bonus appare dimezzata nel caso di assunzioni in settori con disparità di genere: la durata massima prevista per l’esonero è di 12 mesi e non di 24.

Nel testo del decreto, infine, non viene menzionato come agevolabile il caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in indeterminato.



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