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Contributi in conto capitale: le modifiche nel modello redditi 2025


Una novità fiscale molto importante impone alle imprese una maggiore attenzione: dal 2024 i contributi in conto capitale devono essere tassati per intero nell’anno dell’incasso, senza più la possibilità di ripartizione pluriennale. Proponiamo una guida pratica alla compilazione del modello Redditi 2025, utile sia per chi ha ricevuto contributi nell’anno in corso, sia per chi sta ancora gestendo le rate di contributi incassati in anni precedenti. Dalla registrazione in bilancio fino alle variazioni in dichiarazione, ecco come muoversi correttamente tra principi contabili e obblighi fiscali.

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L’art. 9 del D.lgs. 13.12.2024 n. 192, intervenendo sulla disciplina contenuta nell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, ha stabilito, a partire dal periodo d’imposta 2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che i contributi in conto capitale concorrono alla determinazione del reddito imponibile in unica soluzione analogamente al concorso degli stessi alla determinazione del risultato d’esercizio. Pertanto, solo per i contributi incassati entro il termine del periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, si applicano le disposizioni contenute nel testo previgente alle modifiche di cui al D.lgs. n. 192/2024, con la possibilità di ripartizione quinquennale della sopravvenienza attiva.

 

Contributi in conto capitale: finalità, distinzione e criteri di classificazione

contributi conto capitale redditi 2025In linea generale, i contributi sono rappresentati da sovvenzioni erogate dallo Stato, da altri Enti pubblici, ovvero da privati con l’obiettivo di potenziare la struttura produttiva d’impresa ovvero finalizzati alla copertura di determinati costi di gestione.

Le provvidenze, a seconda della loro natura, si possono distinguere in:

  1. in conto esercizio;
  2. in conto impianti;
  3. in conto capitale.

I contributi in conto capitale sono definiti dalla dottrina aziendalistica come le somme la cui erogazione risponde, genericamente, alle finalità di incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa, ovvero favorire l’industrializzazione di una determinata area geografica, od ancora riservati all’acquisizione di beni strumentali non ammortizzabili (es. terreni) senza che la loro concessione si correli all’onere dell’effettuazione di uno specifico investimento in beni strumentali.

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Come sottolineato dalla circolare Assonime n.9 del 9.02.1998, tale tipologia di elargizione ricomprende tutti i contributi per i quali le relative normative di concessione, pur non indicando specificatamente la finalità dell’erogazione, si concretizzano in apporti di risorse finanziarie che si pongono il fine di rafforzare la posizione competitiva del beneficiario, favorendo l’incremento della capacità produttiva, promuovendo la qualificazione del personale e l’innovazione di prodotto e di processo

I contributi in conto capitale sono individuati in via residuale rispetto ai contributi in conto impianti, destinati all’acquisto di beni ammortizzabili, ed ai contributi in conto esercizio, che hanno la funzione di sostenere l’impresa nello svolgimento della gestione dell’attività caratteristica.

Relativamente alle ipotesi di contributo erogato in base a piani di investimenti complessi che comprende sia spese di acquisizione di beni strumentali, sia altre spese (studi di fattibilità, indagini di mercato, spese di consulenza, ecc.), l’intera somma erogata è da considerarsi in conto capitale.

Tale individuazione è da escludersi se detto contributo p



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