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Welfare e fringe benefit, interviene l’Agenzia delle Entrate


La Circolare 4/E del 16 maggio 2025 dell’Agenzia delle Entrate fornisce importanti precisazioni in materia di welfare e fringe benefit, alla luce dei più recenti interventi normativi.

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Pur riconoscendo l’importanza di tutte le informazioni inserite, l’Area Sindacale di Conflavoro intende soffermarsi sul tema dei fringe benefit e delle somme erogate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione degli immobili locati.

Welfare e trasferimento della residenza

Partendo proprio dall’ultima misura citata, essa è stata introdotta con i commi da 386 a 389 della Legge di Bilancio 2025, e presenta le seguenti caratteristiche:

  • non concorrenza nel reddito da lavoro dipendente delle somme erogate dai datori di lavoro o rimborsate ai dipendenti, per la locazione di immobili o per le spese di manutenzione degli stessi;
  • spostamento della residenza per più di 100 km per motivi lavorativi;
  • limite massimo di 5.000€ annui intesi come una franchigia, per cui solo l’eventuale parte eccedente concorre alla determinazione del reddito da lavoro dipendente;
  • erogabilità limitata ai primi due anni di contratto per assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025;
  • reddito complessivo del lavoratore nell’anno precedente la data di assunzione non superiore a 35.000 euro, considerato secondo il principio di cassa allargato;
  • il lavoratore deve essere titolare di contratto di locazione di abitazione distante almeno 100 km dal Comune di residenza precedente, considerando la distanza più breve tra i due Comuni, calcolata sulle vie di comunicazione esistenti (ferrovie e strade). Il requisito si considera rispettato se almeno uno dei collegamenti risulta superiore a 100 km;
  • attestazione del trasferimento mediante apposita autocertificazione del lavoratore.

I fringe benefit

Passando ai fringe benefit, il comma 390 della L. 207/2024, conferma la non concorrenza al reddito del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente nonché delle somme pagate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, gas, energia elettrica), oltre che per le spese di locazione o per gli interessi sul mutuo relativi alla prima casa.

Per gli anni 2025, 2026 e 2027, il limite di esenzione per i fringe benefit è fissato a 1.000 euro per tutti i lavoratori, innalzato a 2.000 euro per coloro che abbiano figli fiscalmente a carico.

Rispetto a tali importi, si precisa che il superamento delle soglie comporta la concorrenza ai fini della determinazione del reddito dell’intero ammontare erogato, e non solo della parte eccedente — a differenza di quanto previsto per le somme relative a locazione e manutenzione, per cui vige la franchigia di 5.000 euro.

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L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che l’innalzamento della soglia dei fringe benefit a 2.000 euro è subordinato alla dichiarazione da parte del lavoratore, il quale deve indicare il codice fiscale di ciascun figlio a carico. Tale dichiarazione deve essere conservata dal datore di lavoro ed esibita in caso di controllo.

È inoltre richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il lavoratore attesti di non aver già beneficiato, in tutto o in parte, delle medesime somme presso altri datori di lavoro, al fine di evitare duplicazioni di benefici.

Cumulabilità delle misure

L’Agenzia sottolinea infine che, in assenza di previsione contraria, le agevolazioni previste dai commi 386-389 e dal comma 390 sono autonome e cumulabili, fermo restando che l’importo rimborsato non può superare il costo effettivamente sostenuto dal lavoratore.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di suddividere correttamente gli importi, imputandoli separatamente alle due misure, in considerazione del diverso trattamento fiscale previsto in caso di superamento delle soglie di esenzione.

Conclusioni

In ragione della crescente importanza del welfare, nonché delle sempre maggiori opportunità di utilizzo di tale strumento, Conflavoro è a disposizione per supportare le imprese nella corretta applicazione delle disposizioni, garantendo assistenza continua e formazione sugli aspetti fondamentali del welfare aziendale.

Leggi la Circolare 4/E del 16 maggio 2025

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