Bonus barriere architettoniche e IVA al 4%: vediamo in questo post se le due agevolazioni possono essere usufruite insieme. Cosa dice la normativa. – Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.
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Cos’è e come funziona il bonus barriere architettoniche?
Dal 2022 il nostro ordinamento offre una detrazione del 75 per cento sulle spese sostenute per rendere accessibili gli edifici esistenti. La misura nasce con la legge 234/2021, che ha inserito l’articolo 119-ter nel “decreto Rilancio”, e viene confermata fino al 31 dicembre 2025 dalla legge 197/2022.
In pratica, il contribuente anticipa l’esborso, lo porta in dichiarazione e recupera l’agevolazione in cinque rate annuali di pari importo. Le restrizioni introdotte nel 2024 (D.L. 39/2024) non toccano aliquota e scadenza, ma allungano a dieci anni la ripartizione delle rate per le spese sostenute dopo il 1° gennaio 2024 e, salvo casi limitati, hanno bloccato lo sconto in fattura e la cessione del credito.
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A chi spetta?
Può sfruttare il bonus chiunque sostenga la spesa e abbia un titolo sull’immobile: proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, inquilini, conviventi e persino imprese o enti che intervengono sui propri fabbricati strumentali.
Non è necessario essere persone con disabilità: l’obiettivo è rendere accessibili gli edifici per tutti, perciò la detrazione vale anche per i condomìni e per gli edifici a uso produttivo, purché le opere rispettino i requisiti tecnici di cui al D.M. 236/1989 e non alterino la volumetria complessiva.
Quali lavori sono ammessi?
Rientrano tutti gli interventi “direttamente finalizzati” al superamento di barriere fisiche, sensoriali o percettive: montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, servoscala, rampe al posto di gradini. Il filo rosso è sempre la conformità alle regole dimensionali e prestazionali del D.M. 236/1989: senza quella dichiarazione di un professionista l’agevolazione non si applica.
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Cosa sono le agevolazioni fiscali riconosciute dalla legge 104?
La legge 104/1992, oltre a riconoscere permessi lavorativi e altri diritti, fa da passerella a un pacchetto di bonus di natura fiscale destinati alle persone con disabilità grave o ai loro familiari.
Le più note sono l’Iva ridotta al 4 per cento per veicoli adattati, protesi e ausili, la detrazione Irpef del 19 per cento su auto, ausili informatici e spese mediche, l’esenzione dal bollo auto e dall’Ipt. In ambito edilizio, la 104 consente l’Iva al 4 per cento per i “contratti di appalto aventi a oggetto opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche”, purché i lavori siano separatamente fatturati e collegati a un certificato di handicap grave.
Bonus barriere architettoniche e Iva al 4 per cento: si possono cumulare?
Sì. Il regime Iva agevolato di cui al punto 41-ter della Tabella A, parte II, del DPR 633/1972 è autonomo e si applica in fase di fatturazione: impresa e committente pagano il corrispettivo con l’aliquota del 4 per cento anziché del 22 o del 10.
Sul costo così comprensivo dell’Iva ridotta si calcola poi la detrazione del 75 per cento: di fatto l’acquirente somma due vantaggi, pagando meno Iva subito e recuperando in cinque (o dieci) anni tre quarti della spesa complessiva.
L’Agenzia delle Entrate lo conferma a più riprese, precisando che l’Iva al 4 per cento vale anche se l’immobile appartiene a chi non è disabile, purché l’intervento rispetti D.M. 236/1989 e sia fatturato come opera “direttamente finalizzata” al superamento delle barriere.
Conclusione
In sintesi, il bonus del 75 per cento e l’Iva ridotta si muovono su binari paralleli e compatibili: il primo riduce il carico fiscale sul reddito, la seconda taglia subito l’imposta indiretta sul contratto d’appalto. Con qualche accortezza burocratica (asseverazione tecnica, corretta dicitura in fattura, rispetto delle nuove regole su cessione e rate) è ancora possibile, anche nel 2025, far viaggiare insieme le due agevolazioni e alleggerire sensibilmente il costo di rampe, ascensori e altri interventi di accessibilità.
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