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Esclusione dall’Isa 2025 in caso di operazioni straordinarie


Tutto pronto per la “campagna” Isa 2025 riferita al periodo d’imposta 2024 che prevede un numero di indici ridotto da 175 a 172, per effetto dell’eliminazione dal comparto del commercio di 3 Isa a seguito dell’entrata in vigore della nuova classificazione Ateco 2025.

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La nuova classificazione Ateco 2025 ha sostituito la precedente classificazione Ateco 2007 – Aggiornamento 2022 e, ai fini dell’individuazione dell’Isa applicabile per il 2024 alla singola attività d’impresa o professionale, rileva il nuovo codice attività.

Il modello Isa non deve essere compilato in presenza di una causa di esclusione. Si tratta delle seguenti fattispecie:

  • inizio o cessazione dell’attività nel periodo d’imposta;
  • ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;
  • periodo di non normale svolgimento dell’attività;
  • multiattività, ipotesi che si verifica quando vengono esercitati 2 più codici attività rientranti in Isa differenti, qualora i ricavi delle attività non prevalenti superino il 30%, salvo che le attività non prevalenti siano da considerare complementari all’attività prevalente. In tal caso nel frontespizio del modello Isa va compilato il prospetto multiattività;
  • determinazione reddito con criteri forfetari;
  • categoria reddito diversa da quella prevista nel quadro F/H, ipotesi che si verifica per le Stp che producono reddito d’impresa se nel modello Isa non è presente il quadro F (Stp tra commercialisti);
  • società cooperative e consorzi che operano a favore di imprese socie;
  • società cooperative che svolgono attività di taxi (codice attività 49.33.10) e di noleggio con conducente (codice attività 49.33.20);
  • corporazione di piloti di porto;
  • partecipazione a un Gruppo Iva.

Con particolare riguardo alla causa di esclusione relativa all’inizio dell’attività, si deve ricordare che essa sussiste anche nei casi di mera prosecuzione di attività svolta da un altro soggetto. Il riferimento è alle seguenti operazioni straordinarie per il soggetto avente causa:

  • acquisto o affitto d’azienda per l’acquirente o l’affittuario;
  • conferimento d’azienda per la società conferitaria;
  • donazione o successione d’azienda per il donatario o l’erede;
  • trasformazione di società per la società trasformata;
  • fusione o scissione per la società avente causa.

Al riguardo, la stessa circolare n. 17/E/2019, ha avuto modo di chiarire che le operazioni straordinarie, tra cui quelle di trasformazione, scissione e fusione d’azienda, sono fattispecie accumunate dalla circostanza di riguardare l’accadimento di eventi eccedenti l’ordinaria gestione dell’impresa, essendo riconducibili a ipotesi di inizio o cessazione dell’attività. Il documento di prassi ha anche affermato che nei “casi di inizio o cessazione dell’attività il comma 6 dell’articolo 9-bis D.L. n. 50 del 2017 prevede una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa. Il contribuente, non applicando gli Isa, non è, altresì, tenuto a presentare il relativo modello. In relazione a tali fattispecie, pertanto, non trovando applicazione gli Isa, non si realizzano i benefici premiali previsti dal relativo regime”.

Ne deriva, ad esempio, che, in caso di trasformazione di una società di persone in una società di capitali, gli Isa non trovano applicazione né con riferimento al periodo ante trasformazione (cessazione attività), né con riferimento al periodo post trasformazione (inizio attività).

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Si noti che tale principio non può che trovare applicazione anche quando la trasformazione progressiva è stata prevista con effetto dall’1.01 dell’anno successivo rispetto all’anno di stipula dell’atto, con la conseguenza che per effetto dell’operazione non si vengono a creare 2 periodi d’imposta inferiori a 12 mesi, bensì sia il periodo d’imposta ante trasformazione che il periodo d’imposta post trasformazione sono di 12 mesi.

Lo stesso dicasi per il caso in cui la società trasformata opta per l’estensione della durata del primo esercizio post trasformazione da 12 a 13, 14 o 15 mesi, potendolo fare perché l’operazione ha avuto efficacia dall’1.10, dall’1.11 o dall’1.12. Per il periodo d’imposta ultrannuale (1.10.X – 31.12.X+1), dunque, ricorre la clausola di esclusione. (Risposta a interpello n. 109/2025).



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