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Isee, cambia la procedura. L’annuncio Inps preoccupa, cosa fare adesso?


Grazie ai sistemi informatici oggi molte persone utilizzano i servizi dell’Inps senza intermediari e in autonomia, ma non è sempre facile tenere il passo con le continue novità.

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In questi giorni l’Inps ha annunciato un cambiamento nella procedura per il rinnovo dell’Isee e in particolare nelle modalità di presentazione della Dichiarazione sostitutiva precompilata.

Molti cittadini sono preoccupati di incontrare delle difficoltà nella procedura, soprattutto perché il messaggio dell’Inps riguarda la dichiarazione di titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale. In realtà, il cambiamento non è affatto negativo, ma potrebbe semplificare notevolmente la questione. Facciamo chiarezza.

Buoni fruttiferi, titoli di Stato e libretti postali fuori dall’Isee

Con il messaggio n. 1895 del 16 giugno 2025 l’Inps ha comunicato una semplificazione notevole nella presentazione della Dsu. Utilizzando il servizio in modalità precompilata, infatti, i cittadini troveranno già il valore del patrimonio mobiliare, al netto di titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti postali. Questi beni saranno esclusi dal calcolo fino a un valore massimo di 50.000 euro per ogni nucleo familiare. Patrimonio mobiliare che, ricordiamo, viene come sempre considerato al saldo e alla giacenza media alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della Dsu.

La riduzione avviene in maniera automatica e secondo un preciso ordine di priorità:

  • titoli di Stato presenti nei rapporti finanziari con codice 2 e 6.
  • Buoni fruttiferi postali presenti nei rapporti finanziari con codice 7 e operatore finanziario Poste.
  • Libretti di risparmio postale presenti nei rapporti finanziari con codice 3 e operatore finanziario Poste.

C’è un ordine di priorità anche nell’applicazione della riduzione ai vari componenti del nucleo familiare, ossia:

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  • componenti diversi dal dichiarante in ordine decrescente di età;
  • genitore non coniugato e non convivente.

Entro queste condizioni e per un valore massimo di 50.000 euro questi strumenti finanziari non rientrano nella Dsu e di conseguenza non influiscono neanche sull’Isee del contribuente.

Il beneficio trova origine nella legge di Bilancio 2024, con l’obiettivo di garantire dichiarazioni più eque e tutelare il risparmio delle famiglie italiane, soprattutto se si affidano agli strumenti garantiti dallo Stato stesso. Dal 3 aprile 2025 questi beni possono essere esclusi, considerando che non hanno finalità speculative ma si tratta appunto di strumenti di risparmio con scopi meramente prudenziali. Rappresentandoli nella Dsu e quindi incidendo sul valore Isee, invece, si otterrebbe un quadro falsato della capacità economica delle famiglie italiane.

Cosa cambia nella procedura per l’Isee

Senza l’esclusione automatica nella dichiarazione precompilata, nelle scorse settimane i cittadini avevano comunque la possibilità di escludere gli strumenti finanziari citati nella Dsu. Il problema è che questa operazione ha creato diversi disagi per molti contribuenti, il cui Isee è stato spesso segnalato dalla presenza di “omissioni o difformità”. Chi ha compiuto questa operazione in autonomia dovrebbe quindi verificare se è tutto corretto (basta fare una verifica sull’attestazione) ed eventualmente aggiornare la Dsu.

Il riconteggio automatico risulta quindi fondamentale, perché non sarà più necessario escludere i titoli di Stato, i libretti di risparmio e i buoni fruttiferi postali manualmente.

Un miglioramento necessario per consentire ai cittadini di beneficiare della riduzione, in particolar modo per chi ha la necessità di aggiornare la Dsu al fine di accedere a benefici e agevolazioni. Si tratta quindi di una vera e propria semplificazione della procedura, che tuttavia gli utenti possono anche compiere in autonomia se scelgono la modalità autodichiarata della Dsu.

In quest’ultimo caso è necessario, come chiarito dal messaggio dell’Inps, applicare la riduzione dei valori sia nel campo “Saldo al 31 dicembre” che nel campo “Giacenza media” del Quadro FC2, sezione I. Gli stessi campi che dovrebbero essere controllati per cogliere eventuali errori o anomalie anche quando si sceglie la modalità precompilata.


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