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Come cambia la fiscalità per ETS e Imprese sociali con il DL Fiscale in GU


Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto Legge  17 giugno 2025, n. 84, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale, trova completa e puntuale disciplina quanto anticipato dal Consiglio dei Ministri, in data 12 giugno 2025, come decritto anche in ETS: norme fiscali in vigore dal 1° gennaio 2026 pubblicato in data 18 giugno 2025.

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1) Normativa fiscale per gli ETS

L’art. 8 del DL 84/2025, rubricato “Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore” stabilisce che: 

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: 

  • a) all’articolo 101, comma 10, le parole: «di cui agli articoli 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 77»; 
  • b) all’articolo 104, comma 2, le parole: «all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro» sono sostituite dalle seguenti: «a quello in corso al 31 dicembre 2025». 

Entrano dunque in vigore, a partire dal 1° gennaio 2026 e senza più bisogno di Autorizzazione UE, le seguenti disposizioni contenute nel titolo X del CTS:

  • Art. 79: Disposizioni in materia di imposte sui redditi. 
  • Articolo 80: Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali
  • Articolo 84: Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici
  • Articolo 85: Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale e delle società di mutuo soccorso
  • Articolo 86: Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato.

La norma lascia dunque fuori l’art. 77 CTS in materia di Titoli di solidarietà, per cui sarà necessario attendere l’Autorizzazione europea.

2) Imprese sociali. Regime fiscale non ancora definitivo.

In riferimento, invece alle Imprese sociali, l’art. 14 del Decreto- Legge in esame dispone quanto segue: 

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 Art. 14 – Decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali. 

1. All’articolo 18, comma 9, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: 

  • a) le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo»; 
  • b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Salvo quanto previsto dal primo periodo, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imprese sociali a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.».

Di conseguenza, l’art. 18 del D.lgs. 112/2027 entra in vigore dal 1° gennaio 2026, ad eccezione dei commi 3, 4, 5 che necessiteranno invece di Autorizzazione europea. 

La disposizione in esame riguarda la disciplina fiscale e di sostegno economico delle Imprese sociali. In particolare, si stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali le somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva (art. 15, norma cit.), nonché le somme destinate ad apposite riserve investite per lo svolgimento dell’attività statuaria o per l’incremento del patrimonio (art. 3, commi 1 e 2). 

L’utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite (comma 1). 

Si tratta in sostanza di una detassazione degli utili o avanzi di gestione che incrementino le riserve indivisibili dell’impresa sociale in sospensione d’imposta, in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio in cui sono stati conseguiti e che vengano effettivamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio (analogamente a quanto già previsto per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 e per i consorzi tra piccole e medie imprese di cui alla legge n. 240 del 1981).

Non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell’articolo 83 Tuir: la disposizione è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio (comma 2).

I commi successivi (3, 4, e 5) dell’art. 18, che trattano particolari forme di incentivi per chi investe nelle IS, non entrano ancora in vigore. 

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Entra, invece in vigore il comma 7, ai sensi del quale alle imprese sociali non si applichino le norme in materia:

  • di società di comodo (articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724) 
  • di società in perdita sistematica (articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge n. 148 del 2011). 

Alle sole imprese sociali, inoltre, non si applicano: 

  • gli studi di settore (articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge n. 427 del 1993) 
  • i parametri (articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) 
  •  gli indici sintetici di affidabilità (articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge l dicembre 2016, n. 225). 

La relazione illustrativa al Dl.gs. 112/2017 specifica che le suddette disposizioni, costituendo norme di carattere antielusivo e di valutazione della normale capacità economica per soggetti che agiscono con finalità lucrativa, non sembrano infatti adattabili alla situazione di soggetti che agiscono con una logica economica, improntata però a finalità di interesse generale, la salvaguarda delle quali è già affidata ad altre norme più calibrate alla fattispecie (si pensi, ad esempio, alle presunzioni di indiretta distribuzione degli utili previste dall’articolo 3, comma 2).



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