In relazione al CPB per il biennio 2025/2026 (riservato ai soggetti ISA che non hanno già aderito per il biennio 2024/2025), il tool agevola l’individuazione del regime di tassazione più favorevole tra: la tassazione ordinaria (assenza di adesione al CPB) la tassazione in base al reddito concordato con applicazione della flat tax incrementale sull’extrareddito rispetto al 2024. L’utente può scegliere di determinare analiticamente il reddito proposto (in base ai dati degli ISA dal 2022 al 2024, secondo la Nota metodologica del 28/04/2025), o indicare direttamente il detto reddito (si trascura il foglio “Det analitica proposta”).
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2025 il decreto n. 85 del 19 maggio 2025, emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che definisce il nuovo regolamento applicativo per disciplinare in modo sistematico le condizioni, i requisiti e le modalità per l’iscrizione, la permanenza e l’eventuale esclusione delle imprese dall’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale il cosiddetto Elenco venditori. L’adozione del regolamento si fonda sull’articolo 17, comma 3, del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, e rappresenta uno snodo normativo centrale per garantire trasparenza, affidabilità e omogeneità del mercato nazionale della vendita del gas naturale ai clienti finali.
Con la delibera n. 203 del 21 maggio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ribadisce un principio centrale nel sistema degli appalti pubblici: il possesso di una certificazione di qualità, come ad esempio una certificazione ISO, non può costituire un requisito vincolante per l’accesso alla gara. Le stazioni appaltanti non possono richiedere, a pena di esclusione, il possesso di certificazioni non espressamente previste dal legislatore.
Il Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2025, su proposta del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, ha approvato un decreto-legge che introduce una serie di disposizioni urgenti a sostegno della pianificazione, organizzazione e realizzazione dei più importanti eventi sportivi internazionali in programma in Italia nei prossimi anni. Il provvedimento, che rientra in una strategia più ampia di posizionamento sportivo e infrastrutturale del Paese, contiene interventi normativi specifici per garantire il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale, tutelare la sicurezza e rafforzare le strutture operative a supporto degli eventi.
Con decreto direttoriale n. 19 del 18 giugno 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha formalmente approvato le Regole operative del decreto ministeriale del 30 dicembre 2024, noto come FER X Transitorio, il nuovo meccanismo di sostegno rivolto agli impianti alimentati da fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato. Questa nuova versione normativa costituisce un aggiornamento e un’integrazione rispetto al testo già approvato con decreto direttoriale del 20 maggio 2025, e mira a disciplinare in modo dettagliato sia la partecipazione alle gare competitive, sia le procedure per l’accesso diretto al meccanismo incentivante, oltre alle condizioni per l’erogazione dei corrispettivi economici.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2025, è stato reso noto il decreto del 26 maggio 2025 emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che definisce le regole applicative per la concessione di un contributo sotto forma di credito d’imposta in favore degli incubatori e acceleratori certificati, come previsto dall’articolo 32 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. Il decreto attuativo stabilisce in modo puntuale le condizioni di accesso, i criteri di fruizione, le modalità di controllo, nonché le disposizioni per il recupero delle agevolazioni indebitamente percepite, con l’obiettivo di assicurare un rigoroso rispetto del limite massimo di spesa annuale.
A partire dal 1 gennaio 2025 e fino al 15 novembre 2025, le imprese che effettuano investimenti produttivi all’interno delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) potranno beneficiare di un credito d’imposta specificamente dedicato. Per accedere all’agevolazione, è necessario rispettare precise tempistiche e modalità di comunicazione telematica, definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2025, prot. n. 153474.
Con una pronuncia di rilievo emessa in data 20 giugno 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito un chiarimento sostanziale in materia di fiscalità indiretta applicabile ai servizi postali, stabilendo che i servizi postali offerti a condizioni personalizzate e privilegiate non possono beneficiare dell’esenzione dall’IVA, anche qualora siano prestati da un operatore universale. La causa trae origine da un contenzioso tra l’amministrazione tributaria bulgara e la Bulgarian Posts EAD, società incaricata del servizio postale universale nel paese, riguardante la compatibilità con il diritto dell’Unione delle prestazioni rese nell’ambito di contratti individuali con clienti selezionati, che usufruivano di condizioni migliorative rispetto a quelle previste per la generalità degli utenti.
Con la sentenza del 19 giugno 2025, pronunciata nella causa C645/23, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha offerto una lettura particolarmente rilevante in tema di fiscalità indiretta e di riparto del gettito tributario tra diversi livelli di governo, chiarendo in quali condizioni una imposta addizionale all’accisa possa essere ritenuta autonoma e legittima alla luce del diritto dell’Unione. La questione trae origine da un rinvio pregiudiziale sollevato da un giudice nazionale italiano, nell’ambito di una controversia sorta tra una società fornitrice di elettricità e una società cliente, in merito alla richiesta di rimborso di una imposta addizionale sull’elettricità prevista dalla normativa italiana, ritenuta in contrasto con la direttiva 2008/118/CE.
Con la sentenza del 19 giugno 2025, emessa nella causa C671/23, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea interviene con una pronuncia significativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, chiarendo il significato operativo della nozione di violazione sistematica contenuta nell’articolo 59 della direttiva (UE) 2015/849, conosciuta anche come IV Direttiva Antiriciclaggio. Oggetto del rinvio pregiudiziale La richiesta di interpretazione pregiudiziale verteva sull’ambito applicativo dell’articolo sopra citato, e in particolare sulla possibilità per le autorità nazionali competenti di sanzionare individualmente ciascuna violazione sistematica accertata nel corso di una singola ispezione, anche quando queste fanno parte di un’unica attività ispettiva.
Con l’Interpello 5/2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un importante chiarimento sul trattamento IVA delle diverse voci di remunerazione spettanti alle farmacie nell’ambito della dispensazione dei medicinali in regime di Servizio Sanitario Nazionale (SSN), alla luce del nuovo sistema introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 225 a 227, legge 30 dicembre 2023, n. 213). Il documento chiarisce la rilevanza fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle quote variabili e fisse previste nel nuovo modello di remunerazione delle farmacie convenzionate, con riferimento a due distinti gruppi di voci: da un lato le quote indicate ai commi 225-226 (applicabili a tutte le farmacie), dall’altro quelle aggiuntive previste al comma 227 per specifiche farmacie a basso fatturato.
Con la R.M. 44/E del 20 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuove causali contributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla Gestione Separata dei Periti Agrari, appartenente all’ENPAIA – Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura. Questa disposizione si inserisce nel quadro normativo disegnato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha sancito l’applicabilità del sistema dei versamenti unitari e della compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) anche all’ENPAIA, analogamente ad altri enti previdenziali.
Con la R.M. 43/E pubblicata il 20 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per consentire il corretto versamento, tramite modello F24, dei maggiori acconti dell’addizionale IRES dovuti dagli intermediari finanziari, come previsto dall’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Questa misura si inserisce nel più ampio impianto normativo già delineato con la Risoluzione n. 38/E del 6 giugno 2025, che aveva introdotto i codici tributo relativi ai maggiori acconti per l’IRES ordinaria e per l’IRAP, destinati a colpire il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e il successivo.
Il cd. Decreto fiscale, entrata in vigore dal 18/06/2025, ha modificato, in senso meno restrittivo, la disciplina delle spese sostenute in trasferta per vitto, alloggio, viaggio e per taxi/NCC.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link