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Decreto correttivo: novità su Concordato Preventivo Biennale


Il Decreto legislativo n. 81/2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.134 del 12/06/2025, introduce delle importanti novità in materia di concordato preventivo biennale (CPB). Le disposizioni di riferimento sono contenute negli articoli da 7 a 15 del decreto correttivo entrato, in vigore il 13 giugno 2025. Analizziamole di seguito.

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Abrogazione del CPB per i contribuenti in regime forfettario (art. 7)

A decorrere dal 1° gennaio 2025 sono abrogate le relative disposizioni del D.Lgs n. 13/2024.

Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale (art. 8)

Le aliquote dell’imposta sostitutiva opzionale (del 10%, 12% o 15% a seconda del punteggio ISA del contribuente nel periodo d’imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta di concordato) applicabili sulla parte di reddito derivante dall’adesione al CPB che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato, incontrano il limite di 85mila euro. Superato tale importo, relativamente alla parte che eccede la suddetta somma:

  • per i contribuenti IRPEF si applica l’aliquota del 43%;
  • per i contribuenti soggetti ad IRES si applica l’aliquota del 24%.

La disposizione si applica a partire dalle adesioni al CPB per il biennio 2025-2026, purché non esercitate prima della data di entrata in vigore del decreto correttivo.

Introduzione nuove cause di esclusione e cessazione dal CPB (art. 9)

Esclusione:

  • per i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo (di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR) e contemporaneamente hanno partecipato a un’associazione (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c, del TUIR) o a una società tra professionisti (di cui all’art. 10, L.183/2011), o a una società tra avvocati (di cui all’art. 4-bis, L. 247/2012); questa causa di esclusione non opera se l’associazione o la società partecipata aderiscono al CPB per gli stessi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato;
  • per l’associazione, o la società tra professionisti, o la società (di cui alle normative già citate al punto precedente), nelle ipotesi in cui non aderiscono al CPB nei medesimi periodi d’imposta tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo (di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR).

Cessazione:

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  • se il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e l’associazione, o la società tra professionisti, o la società tra avvocati cui partecipa, non determinano il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato;
  • se l’associazione, o la società tra professionisti, o la società tra avvocati e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, non determinano il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce l’associazione o la società partecipata.

Norma di interpretazione autentica in cause esclusione/cessazione dal CPB (art. 10)

Per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle che hanno ad oggetto un’azienda o un ramo di azienda (vedasi artt. 11, comma 1, lettera b-quater e 21, comma 1, lettera b-ter, D.lgs. 13/2024).

Proroga termine di adesione al CPB (art. 11)

Il termine di adesione al CPB è prorogato al 30 settembre, ovvero all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Semplificazione procedura approvazione metodologia elaborazione proposta CPB (art. 12)

Il parere del Garante per la protezione dei dati personali è richiesto solo nei casi in cui il decreto introduca modifiche al percorso metodologico di calcolo.

Deduzione del costo del lavoro incrementale (art. 13)

La maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni (cosiddetta maxi-deduzione), non concorre alla determinazione del reddito di lavoro autonomo e d’impresa proposto al contribuente ai fini del concordato (aggiungendosi alle ulteriori circostanze normativamente previste).

Introduzione soglie per proposte di CPB elaborate nei confronti degli ISA con punteggio più alto (art.14)

La proposta di reddito concordato non può eccedere il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (rettificato secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento):

  • del 10 % se il punteggio ISA (indice sintetico di affidabilità fiscale) è pari a 10;
  • del 15 % se l’ISA è pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
  • del 25 % se l’ISA è pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.

Tali limitazioni non si applicano qualora la proposta determinata secondo i criteri stabiliti risulti inferiore rispetto ai valori di riferimento settoriali individuati dalla metodologia predisposta.

Decadenza CPB (art. 15)

Il concordato decade se è omesso il versamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista (di cui all’art. 36-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973).

Il D.lgs. 81/2025 è pubblicato anche a questo link sul sito di Normattiva, il portale della legge vigente.

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