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Anagrafe rapporti finanziari. Obbligo anche per l’oro in casa?


Con la risposta n°6/2025, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sull’obbligo per gli operatori finanziari di comunicare all’Anagrafe dei rapporti finanziari le operazioni che hanno ad oggetto l’oro (articolo 7 sesto comma Dpr n. 605/1973).

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La richiesta di chiarimenti è legata ad una modifica della definizione di “oro da investimento” operata dal Dlgs n. 211/2024, che vi ha ricompreso anche l’oro “destinato a successiva lavorazione”.

La definizione è contenuta nell’articolo 1 comma 1 lettera a) della legge n. 7/2000, sulla quale il decreto legislativo citato è intervenuto con una modifica.

Potrebbe essere lecito chiedersi se l’obbligo di comunicazione riguardi indirettamente anche l’oro detenuto in casa dai contribuenti.

Vediamo quali sono state le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate.

La comunicazione all’anagrafe dei rapporti finanziari

L’articolo 7, sesto comma, del DPR 602/1973 regola la comunicazione di specifici dati all’Anagrafe dei rapporti finanziari:

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le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo delrisparmio, le società di gestione delrisparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro (..).

Rispetto a tale obbligo che opera anche per gli operatori che gestiscono oro (operatori professionali in oro) è stato posto all’Agenzia delle entrate specifico quesito.

Il dubbio dell’associazione era se questa novità comporti per gli operatori professionali in oro l’obbligo di comunicare all’Anagrafe dei rapporti finanziari anche gli acquisti di oro da investimento (lingotti, placchette, monete) destinati a successiva lavorazione.

Anche le criptovalute sono in anagrafe tributaria.

Comunicazione dell’oro all’Anagrafe Tributaria. Obbligo anche per quello detenuto in casa?

La richiesta di chiarimenti prende le mosse dalla recente modifica della definizione di “oro da investimento” operata dal Dlgs n. 211/2024.

Decreto che ha ampliato l’ambito di applicazione della lettera a) dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 7/2000. Includendo esplicitamente anche l’oro “destinato a successiva lavorazione”.

Questo cambiamento ha sollevato il dubbio se gli operatori professionali nel settore aurifero debbano pertanto comunicare all’Anagrafe dei rapporti finanziari anche le operazioni di acquisto di lingotti, placchette e monete d’oro destinate non più a riserva di valore ma ad essere trasformate in gioielli o altri prodotti.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n°6/2025 sull’anagrafe dei rapporti finanziari ha confermato che l’obbligo sussiste.

Ciò non soltanto in virtù del recente intervento normativo, ma anche in ragione delle indicazioni già fornite in passato.

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In particolare, la nota dell’8 agosto 2013, indirizzata a Confcommercio Federpreziosi e Confindustria Federorafi, aveva già chiarito che l’obbligo comunicativo riguarda:

  • tutte le operazioni aventi ad oggetto l’oro da investimento, come definito originariamente dalla legge n.

    7/2000, lettera a),

  • mentre le transazioni su oro da uso industriale (lettera b)) restano escluse, in quanto considerate attività commerciali mirate all’approvvigionamento di materia prima.

Per chiarire ulteriormente, la stessa nota del 2013 richiama i chiarimenti dell’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia del 2010, che aveva incluso tra i materiali d’oro ad uso prevalentemente industriale anche l’oro da investimento destinato a successiva lavorazione, modificandone la qualificazione normativa.

Ulteriori precisazioni

Nonostante ciò, la nota del 2013 aveva precisato di considerare comunque soggette a comunicazione le cessioni di oro da investimento effettuate verso imprese orafe, poiché rientrano nella medesima categoria legislativa pur mutando la destinazione d’uso.

In conclusione, l’ampliamento della definizione di “oro da investimento” operato dal Dlgs n. 211/2024 non fa che confermare e rendere esplicite le prassi già vigenti: anche l’oro, seppure destinato a successiva lavorazione e non a riserva di valore, deve essere comunicato all’Anagrafe dei rapporti finanziari dagli operatori professionali del settore.

Questo rende imprescindibile per gli operatori adeguare i propri sistemi di monitoraggio e reporting alle nuove disposizioni, garantendo la piena conformità agli obblighi tributari.

Dunque, l’obbligo riguarda indirettamente anche i prodotti in oro detenuti in casa, ma l’adempimento riguarda gli operatori professionali nel settore aurifero e le fasi della lavorazione che precedono l’ottenimento del prodotto finale.

Riassumendo.

  • Ambito normativo e destinatari. L’obbligo di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari (art. 7, co. 6, DPR n. 605/1973) riguarda gli operatori finanziari e i professionisti in oro (banche, Poste, intermediari, imprese di investimento, operatori auriferi).
  • Modifica della definizione di “oro da investimento”. Il Dlgs n. 211/2024 ha aggiornato l’art. 1, co. 1, lett. a) della legge n. 7/2000 includendo esplicitamente anche l’oro “destinato a successiva lavorazione” tra gli “oro da investimento”.
  • Esclusione dell’oro a uso industriale. Restano escluse dall’obbligo le operazioni su “oro da uso industriale” (lett. b) della stessa legge), in quanto transazioni di natura commerciale per approvvigionamento di materia prima.
  • Richiamo a precedenti chiarimenti (2013 e 2010). Già nella nota dell’8 agosto 2013 (Confcommercio Federpreziosi / Confindustria Federorafi) e nella circolare UIF-Banca d’Italia 2010 l’oro da investimento destinato a lavorazione era qualificato comunque come “oro da investimento” e dunque soggetto a comunicazione
  • Conferma dell’obbligo per l’oro destinato a lavorazione.

    L’Agenzia ribadisce che, benché destinato a trasformazione e non più a riserva di valore, l’oro da investimento da successiva lavorazione rientra nell’obbligo di comunicazione all’Anagrafe dei rapporti finanziari da parte degli operatori professionali.



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