L’INPS, con la circolare n. 105 del 27 giugno 2025, fornisce indicazioni in merito alla compilazione del quadro RR del modello Redditi 2025-PF da parte degli artigiani e commercianti e degli iscritti alla Gestione separata, come liberi professionisti o lavoratori dello sport del settore dilettantistico.
L’INPS ricorda che i titolari di imprese artigiane o esercenti attività commerciali o del terziario e i soci titolari di una propria posizione assicurativa nei predetti settori tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori), devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF”.
Viene inoltre segnalata l’importanza della compilazione della colonna 3 del rigo RR2 “reddito d’impresa (o perdita)” (o, in alternativa, 3b o 3c se soggetto aderente al concordato preventivo biennale o partecipante in impresa aderente al concordato preventivo biennale) anche nel caso in cui il reddito sia inferiore al minimale, al fine di garantire la corretta valorizzazione dell’estratto conto previdenziale.
In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, la circolare fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2024, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali, scomputate dal reddito dell’anno.
L’INPS sottolinea che per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti i redditi devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata e denunciati con il modello “Redditi SC” (società di capitali), rimanendo in tali casi esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa. Si segnala che il reddito d’impresa del titolare (indicato nella sezione RR2 nella colonna 3 del rigo contraddistinto dal codice 1 nella casella “Tipologia iscritto”) deve essere diminuito, in caso di ditta individuale o di soci di società, del reddito dei coadiutori o coadiuvanti (indicato nella colonna 3 del rigo in corrispondenza del quale è indicato il codice 3 “Familiare coadiuvante o coadiutore” nella casella “Tipologia iscritto”).
Viene anche evidenziato che la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta dagli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è data dalla somma dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, oltre a eventuali redditi d’impresa denunciati dalla S.r.l. da cui devono essere esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.
In merito ai contributi dovuti alla Gestione separata, l’INPS ricorda che non sono iscritti alla Gestione separata e, conseguentemente, non devono compilare il Quadro RR, sezione II, del modello fiscale né sono tenuti al pagamento dei relativi contributi i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d. contributo soggettivo) presso le Casse professionali autonome, e coloro i quali, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati per l’attività professionale a un’altra forma di previdenza assicurativa, come ad esempio le ostetriche iscritte alla Gestione dei commercianti o i maestri di sci.
Sono, invece, obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti, o ne sono tenuti parzialmente, al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio, gli ingegneri presso Inarcassa).
In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il professionista ha la possibilità di sospendere il versamento contributivo. La sospensione interessa sia il saldo che gli acconti dovuti nel periodo dell’evento. Gli importi sospesi devono essere indicati nel rigo RR5, colonna 18, mentre nella colonna 17 deve essere indicato il codice relativo alla sospensione: 1 per malattia, 2 per infortunio grave e 3 per calamità naturali.
La circolare ricorda che i soggetti che hanno iniziato l’attività lavorativa nel corso dell’anno 2024 devono inviare, se non ancora effettuata, tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale per liberi professionisti, la domanda di iscrizione quale libero professionista al fine della corretta implementazione della propria posizione contributiva.
Ai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, che producono reddito ai sensi dell’articolo 53 del TUIR e sono tenuti alla contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Gestione separata, è riservata la sezione III del Quadro RR.
Riguardo a tali lavoratori l’INPS evidenzia che in caso di soggetti che esercitano più attività, di cui una è da lavoro sportivo, devono essere compilate sia la sezione II del Quadro RR per i redditi prodotti con attività diverse da sportivo, sia la sezione III per i compensi come lavoratore sportivo.
Il raggiungimento del massimale contributivo non esonera il contribuente dalla presentazione del Quadro RR sezione II e/o sezione III della dichiarazione dei redditi, ma lo esonera solo dal pagamento della contribuzione sulle somme eccedenti il massimale.
Si precisa che nel caso in cui la franchigia di 5.000 euro prevista per i lavoratori spostivi sia stata già assolta, ad esempio come collaboratore coordinato e continuativo, non è possibile portarla in detrazione dai compensi percepiti quale lavoro autonomo.
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