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Maxi-deduzione: cambia il calcolo nei gruppi di imprese


Il Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato il decreto 27 giugno 2025, con cui chiarisce il calcolo della maggiorazione del costo del lavoro nel caso di società appartenenti a un gruppo.

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La disciplina di riferimento e il nuovo “fattore di correzione”

Il d.lgs. n. 216/2023, all’articolo 4, comma 2, prevede che il calcolo della maggiorazione, nei gruppi interni, si articola in due diverse fasi.

Nella prima fase occorre verificare che la singola società del gruppo soddisfi le condizioni per la fruizione della misura: incremento occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato e incremento occupazionale complessivo. Tali requisiti devono essere soddisfatti anche a livello di gruppo, inteso come unico “soggetto economico”.

Nella seconda fase, in cui si determina la misura della maggiorazione fruibile, occorre considerare la dinamica occupazionale del gruppo. Infatti, eventuali riduzioni nette degli occupati avvenute in alcune società del gruppo, influenzano il beneficio spettante alle altre società che hanno maturato i presupposti per la fruizione del beneficio.

Proprio in relazione a questa seconda fase, il decreto introduce il criterio per determinare il “fattore di correzione”, con cui viene determinata l’incidenza dei decrementi occupazionali. Tale fattore è costituito dal rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo.

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Esempio di calcolo

Per meglio comprendere il metodo di calcolo, è possibile fare riferimento al seguente esempio proposto dalla relazione illustrativa del decreto.

Gruppo composto da 3 società (A, B, C) in cui si presenta la seguente situazione (si assuma che il costo unitario di un dipendente sia pari a 40.000 euro):

  • la società A nel 2024 assume 50 nuovi dipendenti a tempo indeterminato (costo per ciascun dipendente 40.000 euro = 2.000.000 euro), senza che si siano verificate riduzioni dell’organico, e ha un incremento del costo complessivo del personale di 2.500.000 euro;
  • la società B nel 2024 assume 90 nuovi dipendenti a tempo indeterminato (costo per ciascun dipendente 40.000 euro = 3.600.000 euro), senza che si siano verificate riduzioni dell’organico, e ha un incremento del costo complessivo del personale di 3.400.000 euro (l’incremento del costo complessivo del personale inferiore al costo complessivo dei neoassunti può essere dovuto, ad esempio, a un minor ricorso allo straordinario rispetto all’anno precedente);
  • la società C nel 2024 licenzia 10 dipendenti e non assume dipendenti, né a tempo indeterminato, né a tempo determinato:

La società A, ai fini della maggiorazione, rileva dapprima il minore tra il costo riferibile ai nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del personale (2.000.000 di euro) e, successivamente, riduce tale importo applicando il fattore di correzione. Il costo da maggiorare sarà pari a: 2.000.000 – 142.800 (il 7,14% di 2.000.000) = 1.857.200.

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La società B ai fini della maggiorazione rileva dapprima il minore tra il costo riferibile ai nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del personale (3.400.000 di euro) e, successivamente, riduce tale importo applicando il fattore di correzione. Il costo da maggiorare sarà pari a: 3.400.000 – 242.760 (il 7,14% di 3.400.000) = 3.157.240.

Entrata in vigore

Il nuovo criterio è applicabile sin dal primo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa e, quindi, con effetto già sul versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (30 giugno 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile) e sulle relative dichiarazioni dei redditi (da presentare ordinariamente entro il 31 ottobre 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile).



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