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Concordato preventivo 2025/2026: tutte le novità del correttivo per imprese e professionisti


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Finanziamenti e contributi

 

in foto Gennaro Nunziato

di Gennaro Nunziato*



Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 81/2025, il concordato preventivo biennale (Cpb) si rinnova profondamente, introducendo una serie di correttivi che mirano a rendere il sistema più equo, selettivo e vantaggioso per i contribuenti fiscalmente affidabili. Le modifiche si inseriscono nel più ampio processo di revisione degli strumenti di compliance promossi dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell’Economia, con l’obiettivo di incentivare l’adesione spontanea agli obblighi fiscali.

Nuovi limiti per i contribuenti virtuosi: soglie legate al punteggio ISA
Una delle principali novità riguarda i limiti al reddito concordato per coloro che hanno ottenuto un punteggio ISA pari o superiore a 8 nel periodo d’imposta precedente. In particolare, l’Agenzia potrà proporre un reddito concordato con un incremento massimo rispetto al reddito dichiarato nel 2024:

  • Fino al 10% per chi ha un punteggio ISA pari a 10
  • Fino al 15% per chi ha un punteggio tra 9 e 10
  • Fino al 25% per chi ha un punteggio tra 8 e 9

Tuttavia, se il reddito proposto è già inferiore ai valori medi settoriali, questi limiti non si applicano. Il meccanismo punta ad agevolare i soggetti virtuosi e a contenere gli aumenti eccessivi, soprattutto per i lavoratori autonomi e le piccole imprese.

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Nuovi tempi e modalità di adesione: più flessibilità, anche con possibilità di revoca
Il termine per aderire al concordato è stato spostato dal 31 luglio al 30 settembre, offrendo due mesi in più per valutare la convenienza dell’adesione. Viene inoltre introdotta la possibilità di revoca della proposta entro la stessa data, purché non sia già stata perfezionata.

L’adesione potrà essere effettuata sia con invio autonomo del modello Cpb, sia contestualmente all’invio della dichiarazione dei redditi e del modello ISA. In quest’ultimo caso, però, sarà necessario anticipare l’invio di questi modelli, il cui termine ordinario è il 31 ottobre.

Sconto fiscale per nuove assunzioni: superdeduzione del 120%

Tra le misure più interessanti vi è la superdeduzione del 120% sui costi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2025, 2026 o 2027. Lo sconto sarà pari al 20% (o 30% per soggetti meritevoli di tutela) e andrà a ridurre l’importo del reddito concordato.

La base dell’agevolazione è calcolata sul minore tra:

  • il costo effettivo dei neoassunti
  • l’incremento complessivo del costo del personale rispetto all’anno precedente

Una misura pensata per favorire l’occupazione stabile e valorizzare il contributo dei datori di lavoro.

Cause di esclusione e decadenza: più rigore per operazioni straordinarie e studi associati

Il correttivo introduce nuove cause di esclusione e cessazione dal Cpb. Tra queste:

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  • Adesione non condivisa da parte di tutti i membri di studi associati, STP o STA
  • Operazioni straordinarie come fusioni, scissioni, conferimenti di aziende
  • Modifiche della compagine sociale che aumentano il numero dei soci
  • Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno degli ultimi tre anni
  • Adesione al regime forfettario nel primo anno di proposta

Degno di nota il chiarimento secondo cui i conferimenti in denaro non determinano la cessazione dal regime, al contrario di quanto accade con il conferimento di aziende o rami d’azienda.

Nuove regole per acconti e avvisi bonari
Sul piano operativo, vengono confermate le regole speciali per il calcolo degli acconti d’imposta. In particolare:

  • Per il primo anno di adesione, l’acconto si calcola sul reddito ordinario con una maggiorazione del 10% (3% per Irap) se il concordato prevede un aumento
  • Per il secondo anno, l’acconto si calcola invece sul reddito concordato

Importante anche la modifica alla gestione degli avvisi bonari: non saranno più causa automatica di decadenza, purché il pagamento delle somme dovute avvenga entro 60 giorni dalla notifica.

Novità per i forfettari: IVA da reverse charge con versamento trimestrale
Infine, il decreto stabilisce che i contribuenti forfettari che ricevono fatture in regime di reverse charge potranno effettuare il versamento dell’IVA su base trimestrale, e non più mensile. Restano però obbligati all’integrazione della fattura, al pagamento dell’imposta a debito e all’invio dell’esterometro e degli elenchi Intrastat.

*Segretario della Camera degli Avvocati Tributaristi di Napoli  



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