La riforma fiscale ha apportato alcune modifiche all’Irap. Sono esonerati dal pagamento di questa imposta i contribuenti minori, i liberi professionisti e le ditte individuali. Con la sola esclusione di questi soggetti, gli altri contribuenti sono tenuti a continuare a versare questo obolo. Devono essere utilizzate le aliquote in base allo scaglione produttivo di appartenenza.
Come funziona l’Irap
Acronimo di Imposta Regionale sulle Attività Produttive, l’Irap è stata istituita con il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997. Dopo la sua entrata in vigore è stata modificata più volte.
Volendo sintetizzare al massimo, l’Irap deve essere applicata al valore della produzione netta delle imprese: con questa locuzione ci si riferisce al valore aggiunto che viene prodotto da una determinata azienda utilizzando una serie di fattori produttivi, dai quali devono essere sottratti i costi di produzione.
Il legislatore ha previsto un’aliquota netta ordinaria che è pari al 3,9% del valore della produzione.
Sono previste, inoltre, alcune aliquote specifiche che vanno applicate a determinati settori:
- per le concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione autostrade e trafori ammonta al 4,2%;
- per banche, altri enti e società finanziarie ammonta al 4,65%;
- per le imprese di assicurazione ammonta al 5,90%;
- per amministrazioni ed enti pubblici ammonta all’8,5%.
Ogni singola regione o provincia autonoma può decidere di variare le aliquote dello 0,92% – portando, ad esempio, al 4,82% l’ordinaria. Quanto versato dalle aziende a titolo di Irap concorre al finanziamento del servizio sanitario nazionale.
Come si calcola la base imponibile
La base imponibile Irap deve essere scomputata dalla quota del valore della produzione netta chele aziende svolgono all’estero. Per i soggetti non residenti, invece, per calcolare l’Irap è necessario prendere in considerazione il valore della produzione netta relativamente alle attività che vengono svolte esclusivamente sul territorio italiano.
La disciplina Irap è quindi piegata al principio di territorialità, che è stato introdotto dall’articolo 4, comma 1 del Decreto Irap. Quest’ultimo prevede esplicitamente prevede che:
L’imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della Regione.
Quando si versa l’acconto Irap 2025 e il saldo 2024
Fissato in un primo momento al 30 giugno 2025, il versamento dell’Irap deve essere effettuato il 21 luglio 2025 (il 20 capita di domenica).
I contribuenti hanno la possibilità di effettuare i versamenti entro 30 giorni dalla scadenza fissata al 21 luglio 2025, maggiorando l’importo dello 0,40%. I nuovi termini di pagamento sono stati fissati attraverso i nuovo decreto correttivo fiscale che il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 12 giugno 2025.
Tra le novità che sono giunte in questi giorni ci sono anche i nuovi codici tributo da utilizzare, che l’Agenzia delle Entrate ha fissato attraverso la risoluzione n. 38/E/2025.
La loro approvazione si è resa necessaria a seguito del differimento previsto per le banche e le assicurazioni delle deduzioni per alcune voci che, almeno in linea di principio, dovrebbero essere gestite nel corso dell’ultimo anno di imposta. Dal differimento di alcune voci, si è reso necessario calcolare un maggiore acconto Irap.
I contribuenti, quindi, devono utilizzare i seguenti codici tributo:
- 3881 – Maggior acconto I rata IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- 3882 – Maggior acconto II rata IRAP o maggior acconto in unica soluzione IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Per il pagamento dell’Irap i diretti interessati devono compilare la sezione Regioni del Modello F24, dove deve essere inserito anche il codice della regione e l’anno di imposta, nel formato: AAAA.
I soggetti che non devono versare l’Irap
Ad identificare i soggetti che non devono versare l’Irap è l’articolo 3 del Decreto 446/1997, il quale ha previsto questo esonero per:
- le società e gli enti previsti dall’articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, che è stato approvato dal Decreto n 917 del 22 dicembre 1986 a firma del Presidente della Repubblica;
- le società in nome collettivo e quelle in accomandita semplice, oltre alle aziende che sono ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del Tuir e le persone fisiche esercenti l’attività commerciale;
- gli enti privati, così come previsto dell’articolo 87, comma 1, lettera c) del Tuir;
- la pubblica amministrazione – almeno quelle previste dal Decreto Legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 – a cui si aggiungono le amministrazioni le amministrazioni della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Senato e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto un’importante novità: ha escluso dall’obbligo di versare l’Irap le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del TUIR che esercitano un’attività professionale.
Attraverso la Legge di Stabilità del 2026 sono stati esonerati dal versamento dell’Irap i produttori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del Tuir. A partire dal periodo d’imposta 2016, i soggetti che dichiarano un reddito agrario – indipendentemente che esercitino l’attività come ditta individuale, società semplice o ente non commerciale – e i contribuenti che producono un reddito d’impresa svolgendo un’attività agricola come società di persone o di capitali non devono versare l’Irap.
Situazione un po’ particolare da tenere a mente è quella relativa ai contribuenti titolari di partita Iva che operano nel regime dei minimi, che sono ancora in via residuale fino alla loro scadenza naturale (che corrisponde al loro 35° anno di età o al superamento dei cinque anni). Non sono tenuti al versamento dell’Irap nemmeno quanti hanno aderito al regime forfettario.
Quali sono i soggetti esclusi dal pagamento dell’Irap
Il Decreto Irap – nello specifico l’articolo 3, comma 2 – prevede espressamente l’esclusione del versamento di questa imposta per i seguenti soggetti:
- i fondi pensioni previsti dal Decreto Legislativo n. 124 del 21 aprile 1993;
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio, con la sola esclusione delle società di investimento a capitale variabile;
- i Geie, ossia i gruppi economici di interesse europeo previsti dal Decreto Legislativo n. 240 del 23 luglio 1991.
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