Diventa operativo il portale che rilascia e gestisce il documento necessario per operare nei cantieri
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha adottato il D.D. n. 43 del 25 giugno 2025 che definisce le nuove modalità di visualizzazione della Patente a Crediti, lo strumento previsto dal D.M. 132/2024 per qualificare imprese e lavoratori autonomi nei cantieri, in base al rispetto delle norme su salute e sicurezza.
Il decreto, che consta di 9 articoli e di un allegato tecnico (Allegato A), che ne costituisce parte integrante, individua le modalità di ostensione delle informazioni concernenti la patente a crediti (come previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 (cd. “decreto attuativo”)), rese disponibili ai soggetti indicati dalla medesima disposizione in ragione di specifiche finalità, in conformità a quanto previsto dall’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
L’Ispettorato nazionale del lavoro è titolare autonomo del trattamento dei dati personali finalizzati alla gestione del servizio denominato Patente a Crediti (PAC), erogato attraverso il Portale dei servizi gestito dal medesimo Ispettorato nazionale del lavoro. Per la gestione del Portale dei servizi, l’Ispettorato nazionale del lavoro può fare ricorso a soggetti terzi, che saranno previamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
Le informazioni relative alla patente a crediti sono suddivise nelle seguenti sezioni:
a) Riepilogo impresa/lavoratore autonomo: Ragione Sociale/Nome Cognome lavoratore autonomo; Codice Fiscale; Paese;
b) Richiedente la patente: Nome e Cognome; Codice Fiscale; Ruolo (Legale Rappresentante/Delegato);
c) Riepilogo Patente: Numero Patente; Data di Rilascio; Stato Patente (attiva/sospesa);
d) Punteggio Patente: Punteggio iniziale; Punteggio attuale;
e) Data fine sospensione della patente (informazione disponibile solo laddove risulti una patente “sospesa”);
f) Provvedimenti definitivi: numero crediti decurtati in relazione a ciascuna violazione e data decurtazione.
Sono abilitati a visualizzare le informazioni relative alla patente i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del cd. decreto attuativo di seguito individuati:
a) titolari della patente o loro delegati;
b) pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
d) organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 51, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
e) responsabile dei lavori;
f) coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
g) soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
L’accesso al portale dei servizi avviene tramite SPID (livello 2), CIE, CNS, eIDAS, attraverso interrogazione puntuale tramite codice fiscale del titolare della patente.
La visualizzazione viene consentita ai soli soggetti titolari di patente che risultano legali rappresentanti protempore, lavoratori autonomi o loro delegati, sui sistemi dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Tutti gli altri soggetti dichiarano, sotto propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il titolo abilitante alla visualizzazione.
Gli organi di vigilanza accedono alle informazioni della patente nonché alle ulteriori informazioni utili in rapporto alle specifiche finalità istituzionali perseguite, in qualità di titolare autonomo del trattamento, secondo modalità disciplinate da specifico atto convenzionale.
L’accesso alle informazioni sulla patente è consentito esclusivamente qualora sussistano e siano attuali le predette esigenze, per ciascuna categoria di soggetti abilitati.
Le informazioni della patente sono consultabili sulla piattaforma per il tempo di vigenza della patente e comunque, limitatamente alle informazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. e) e f (data fine sospensione della patente e provvedimenti definitivi), per un tempo non superiore a cinque anni dall’iscrizione delle medesime informazioni sulla piattaforma informatica.
Trovano applicazione le misure tecniche di sicurezza indicate nell’allegato A al provvedimento che ne costituisce parte integrante.
Il provvedimento potrà essere aggiornato previa consultazione del Garante Privacy, in base a esigenze emerse successivamente alla sua applicazione.
Massimiliano Bucaletti – Tel. 0575399429 – e-mail: m.bucaletti@confindustriatoscanasud.it
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