Il settore del turismo, uno dei motori economici più importanti per l’Italia, si prepara a voltare pagina con la nuova direttiva europea sui pacchetti turistici, approvata dalla Commissione IMCO del Parlamento europeo. Una riforma che, secondo il ministro del Turismo Daniela Santanchè, rappresenta “un importante passo avanti”.
Il motivo? Introduce una normativa “finalmente equilibrata, che tutela i consumatori senza penalizzare le agenzie di viaggio italiane”. Ma cosa cambierà davvero per chi prenota un viaggio e per le imprese italiane del comparto?
Cosa prevede la nuova direttiva Ue sui pacchetti turistici
La nuova direttiva si propone di correggere le criticità emerse negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia, quando le regole sui pacchetti turistici si erano rivelate inadeguate a gestire situazioni di crisi come i lockdown, le restrizioni di viaggio e i rimborsi massivi.
Il primo cambiamento rilevante riguarda la definizione di “pacchetto turistico”, ovvero l’insieme di servizi acquistati congiuntamente dal viaggiatore, come:
- volo;
- alloggio;
- noleggio auto;
- gite;
- escursioni.
Cosa cambia concretamente? In passato, anche quando il consumatore acquistava in modo separato due o più servizi turistici (ad esempio un volo e un hotel), sullo stesso sito web o tramite la stessa piattaforma, questi venivano spesso classificati come un “pacchetto turistico”.
Ciò avveniva anche se non erano venduti in modo congiunto e coordinato da un’agenzia. In tal caso, il venditore diventava comunque responsabile, secondo le regole molto rigide della direttiva pacchetti. Ciò con tutti gli obblighi relativi a:
- responsabilità;
- assistenza;
- rimborsi;
- garanzie.
Questo meccanismo aveva creato molta confusione e oneri sproporzionati per gli operatori, in particolare per le agenzie di viaggio italiane e i tour operator. Si sono trovati infatti assoggettati a una disciplina complessa, anche quando non svolgevano un vero ruolo di organizzatori del viaggio.
Con la nuova direttiva, la definizione di “pacchetto turistico” viene semplificata e resa più chiara, escludendo i cosiddetti “contratti collegati”. Si tratta proprio di quelle situazioni in cui i servizi sono acquistati separatamente, anche se nello stesso contesto digitale.
Quindi, se prima un utente accedeva a un sito di viaggi e acquistava un volo, ricevendo il suggerimento di un hotel con un link separato, la combinazione poteva rientrare nella definizione di “pacchetto”. Ciò al netto del fatto che i pagamenti fossero distinti, Adesso con la nuova direttiva questa non viene più considerata una vendita di pacchetto turistico, ma due contratti separati.
L’agenzia o il portale non dovrà più adempiere agli obblighi tipici di un tour operator (assistenza in caso di problemi, rimpatrio, rimborsi automatici, ecc.), a meno che non abbia effettivamente organizzato il viaggio come un servizio unitario.
Un altro aspetto chiave riguarda l’eliminazione del tetto agli acconti: la normativa precedente, infatti, fissava limiti rigidi sulla percentuale che le agenzie di viaggio potevano chiedere come anticipo. Un vincolo che mal si conciliava con le esigenze di liquidità delle imprese turistiche.
Con la nuova direttiva, il tetto viene abolito e la misura degli acconti torna a essere determinata dalle prassi di mercato. Un passo che, se da un lato tutela la libertà contrattuale, dall’altro richiede ai consumatori maggiore attenzione nel leggere le condizioni generali di vendita, per evitare spiacevoli sorprese.
Più chiarezza per cancellazioni e rimborsi
Uno degli elementi più controversi nel passato è stata la gestione delle “circostanze straordinarie”, ovvero quegli eventi imprevisti che possono giustificare la cancellazione gratuita di un pacchetto turistico. La vecchia normativa legava in modo automatico la definizione di “evento straordinario” agli avvisi ufficiali di viaggio, come quelli emessi dal Ministero degli Esteri, provocando incertezze e talvolta contenziosi.
Con la nuova direttiva, le circostanze straordinarie saranno valutate secondo criteri oggettivi, con maggiore chiarezza su quando un viaggiatore ha diritto al rimborso: un passaggio fondamentale per tutelare i consumatori, ma anche per evitare abusi a danno degli operatori.
Inoltre, la nuova normativa chiarisce che i voucher (come rimborso) saranno facoltativi, quindi non più imposti come unica opzione per sostituire un viaggio annullato, e potranno essere ceduti una sola volta previa autorizzazione del viaggiatore.
Altra novità importante riguarda la gestione dei reclami: la nuova direttiva stabilisce tempistiche precise. Si prevedono 7 giorni per la conferma di ricezione del reclamo e 30 giorni per fornire una risposta, così da garantire un dialogo rapido ed efficace tra consumatori e operatori. Si tratta di un punto a favore della trasparenza e della tutela del cliente, spesso lasciato senza risposte per mesi in caso di problemi con un pacchetto turistico.
Cosa cambia per chi prenota
Per chi prenota dall’Italia, le nuove regole significano maggiore chiarezza e tutele più definite.
La direttiva prevede un periodo di 24 mesi per il recepimento nei vari Stati membri delle nuove regole. Questa finestra temporale che permetterà alle agenzie italiane di adeguarsi gradualmente e al Governo di varare i primi provvedimenti e decreti per arrivare, entro due anni, all’effettiva entrata in vigore del nuovo regolamento.
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