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servono regole più chiare per la Corte Costituzionale


Con la sentenza n. 96 del 3 luglio 2025, la Corte Costituzionale richiama il legislatore: il trattenimento dei migranti nei CPR e la conseguente limitazione della libertà personale devono essere regolate da norme di legge, non da atti amministrativi.

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Con una pronuncia depositata il 3 luglio 2025, la Corte costituzionale ha sollevato un allarme sul vuoto normativo che riguarda il trattenimento degli stranieri nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR). Sebbene abbia dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice di pace di Roma, la Corte ha sottolineato come la normativa vigente non garantisca una disciplina adeguata e conforme ai principi sanciti dalla Costituzione in materia di libertà personale.

Il caso in questione

Il caso era nato da un procedimento di convalida di un provvedimento di trattenimento presso un CPR. Il giudice aveva messo in dubbio la legittimità dell’articolo 14, comma 2, del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. 286/1998), sostenendo che la privazione della libertà personale fosse regolata da norme secondarie, come regolamenti o atti discrezionali della pubblica amministrazione, in assenza di una legge statale che ne definisse modalità e limiti. Una mancanza che, secondo il giudice, violerebbe l’articolo 13 della Costituzione, che impone una riserva assoluta di legge in materia.

Trattenimento migranti nei CPR: servono regole più chiare per la Corte Costituzionale

Nel merito, la Corte ha riconosciuto che il trattenimento nei CPR comporta una restrizione fisica significativa e incide direttamente sulla libertà individuale. Proprio per questa ragione, ha affermato che il quadro normativo attuale è carente: non esistono disposizioni legislative sufficientemente chiare sui diritti delle persone trattenute, né sui criteri che regolano le condizioni del trattenimento, che può prolungarsi per un periodo non trascurabile. Tuttavia, la Corte ha precisato di non poter supplire a questa lacuna normativa, perché spetta esclusivamente al Parlamento colmarla attraverso una legge dettagliata e rispettosa dei diritti fondamentali.

In relazione agli ulteriori profili di costituzionalità evocati — tra cui il diritto alla salute, la tutela giurisdizionale e il principio di uguaglianza — la Corte ha dichiarato le censure inammissibili per difetto di motivazione e per l’incompleta analisi del quadro giuridico esistente. Ha infatti ricordato che, in caso di violazioni, la persona trattenuta può far valere i propri diritti non solo attraverso la richiesta di risarcimento prevista dal codice civile, ma anche mediante gli strumenti di tutela cautelare previsti dal codice di procedura civile, come l’articolo 700, applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione.

Il messaggio della Consulta è chiaro: la privazione della libertà personale, anche se temporanea e finalizzata al rimpatrio, deve essere regolata da una legge statale che ne stabilisca chiaramente limiti, modalità e garanzie. L’assenza di tali norme non può essere sanata dai giudici, ma richiede un intervento immediato e puntuale da parte del legislatore.

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Il testo della sentenza

Qui il documento completo.



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