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Tetto alle spese ammesse in detrazione, chiarimenti dall’Agenzia delle entrate


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La rubrica a cura di Confedelizia Messina

Chiarimenti delle Entrate per il tetto alle spese ammesse in detrazione

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 6 del 29.5.2025, ha fornito chiarimenti sulle novità fiscali in materia di detrazioni introdotte dalla legge di bilancio 2025 (cfr. Cn gen. 2025). In particolare, come previsto nel nuovo articolo 16- ter del Tuir, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro, l’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione si riduce progressivamente, con un sistema di maggiore tutela per le famiglie numerose, in relazione al numero dei figli a carico, o con figli a carico con disabilità. Per tali contribuenti, la circolare precisa che il reddito è calcolato al netto di quello dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Ai fini del calcolo del massimale, inoltre, l’Agenzia ricorda che sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up e nelle piccole e medie imprese innovative, gli oneri sostenuti, per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, per mutui, per premi di assicurazione sulla vita o infortuni e per il rischio di eventi calamitosi, le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir o di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31.12.2024, e gli oneri che danno diritto a detrazioni forfetarie. Nel merito, le Entrate – oltre a formulare una serie di esempi illustrativi della misura (cfr. box a lato in cui se ne riporta uno) – hanno precisato che, “nel caso in cui gli oneri e le spese sostenute dal contribuente nel periodo di riferimento siano superiori all’ammontare massimo (…), in assenza di specifiche disposizioni, il contribuente individua, in sede di dichiarazione dei redditi o tramite indicazione al sostituto d’imposta, gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini del calcolo della detrazione sulla base delle singole disposizioni agevolative”. Il documento contiene inoltre indicazioni sul nuovo tetto di spesa, innalzato a mille euro (in precedenza era 800 euro), su cui applicare la detrazione per le spese scolastiche e sulla detrazione forfetaria – che è passata da 1.000 a 1.100 euro – per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Esempio

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Si consideri il caso di un contribuente, che ha fiscalmente a carico il coniuge e due figli, con un reddito complessivo nell’anno 2025 pari a 80.000 euro, e che ha sostenuto oneri e spese detraibili pari a 15.000 euro, così suddivisi: – spese per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale pari a 90.000 euro, sostenute prima dell’1.1.2025 (rata di spesa annuale detraibile per l’anno 2025 pari a 9.000 euro, detrazione 50%); – spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli pari a 2.000 euro (detrazione 19%); – erogazione liberale in denaro in favore dei partiti politici pari a 4.000 euro (detrazione 26%). In tal caso, l’ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, determinato ai sensi dell’articolo 16-ter del TUIR, risulta pari a 11.900 euro (importo base di 14.000 euro moltiplicato per il coefficiente di 0,85 previsto per due figli a carico). Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 5, secondo periodo, del TUIR, sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis sostenute fino al 31.12.2024, il contribuente può: – imputare la spesa per l’erogazione liberale e detrarre 1.040 euro (spesa di 4.000 euro, detrazione 26%); – imputare, nel residuo ammontare consentito (11.900 euro – 4.000 euro = 7.900 euro), l’intera spesa sostenuta per le spese di istruzione per i figli (2.000 euro), beneficiando di una detrazione di 380 euro (2.000 euro, detrazione 19%). Per le spese incluse nell’ammontare di cui all’articolo 16-ter, pertanto, il totale della detrazione spettante è pari a 1.420 euro.

Staccare la fornitura elettrica per spingere il conduttore a lasciare l’immobile costituisce reato?

È da ritenersi imputabile della fattispecie di reato “esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante l’uso di violenza sulle cose” il locatore di un immobile che abbia disposto la disdetta di un contratto di fornitura elettrica nell’appartamento occupato dal conduttore al fine di ottenere il rilascio dell’immobile senza ricorrere all’autorità giudiziaria.

L’amministratore può agire senza autorizzazione dell’assemblea per ottenere il risarcimento del danno cagionato alle parti comuni?

L’art. 1130 c.c., nel disciplinare le attribuzioni dell’amministratore del condominio, non può essere inteso nel senso di limitare gli atti conservativi che l’amministratore deve compiere (ex art. 1130, n. 4, c.c.) ai soli provvedimenti cautelari, ma comprende tutto ciò che mira all’integrità delle cose comuni. Da quanto appena espresso consegue che l’amministratore di condominio può agire senza autorizzazione dell’assemblea non solo per proporre le azioni conservative o in via d’urgenza, ma anche per ottenere il risarcimento del danno cagionato alle parti comuni dello stabile condominiale, allorché tale danno si concreti nelle spese occorrenti per la rimessione in pristino (cfr. in punto Cassazione civile, sez. II, 24/04/2023, n. 10869). (da Confedilizia Notizie)

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