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Enti del Terzo Settore, dal 2026 si completano le novità fiscali


La riforma fiscale tanto attesa per gli Enti del Terzo Settore, troverà compimento a partire dal 1° gennaio 2026.

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Gli enti non commerciali sono stati riconfigurati complessivamente da una riforma dell’ultimo Governo Renzi e inquadrati generalmente nella categoria degli Enti del Terzo Settore, i quali, iscritti in un apposito registro, fruiscono di agevolazioni fiscali a determinate condizioni.
Lo scorso 12 giugno 2025, il Governo ha accolto la comfort letter della Commissione UE che autorizza le agevolazioni in questione e così dal 1° gennaio 2026 cambia radicalmente il quadro del sistema agevolativo per associazioni e onlus.

Anzi per la precisione dal 1° gennaio 2026 la qualificazione di ETS fa scomparire per sempre l’acronimo di ONLUS che non esisterà più e allo stesso tempo andranno riformate tutte le agevolazioni previste per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica.

Per tutti questi soggetti non sarà più consentito considerare le seguenti entrate come “non commerciali” e di conseguenza non soggette a imposte o con imposte ridotte:

• corrispettivi specifici versati dai propri soci, partecipanti o utenti e tesserati alle rispettive organizzazioni nazionali per partecipare alle attività organizzate dall’associazione nell’ambito delle finalità istituzionali (eventi sportivi, corsi o altre attività);

• vendita di proprie pubblicazioni a soci e non indipendentemente dalla prevalenza delle vendite ai soci.

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Le associazioni culturali o di altra natura dovranno quindi decidere se trasformarsi in ETS o perdere sostanzialmente ogni agevolazione.

Al contrario gli Enti di Terzo Settore che potranno essere considerati non commerciali beneficeranno, chiaramente per le attività svolte di tipo commerciale, del regime forfettario per il reddito d’impresa, applicando un coefficiente di redditività a seconda della tipologia di attività svolta e dei ricavi dell’ente.

Gli ETS non commerciali infatti, nella erogazione di servizi fino a 130 mila euro saranno soggetti ad imposte calcolando la base imponibile nel limite del 7% e ancora al 10% fino a 300 mila euro e 17% oltre quel valore.
Nel caso l’erogazione non riguardi servizi ma altre attività economiche le soglie scendono al 5%, 7% e 14%.

Le Associazioni di Promozione Sociale, che non scompaiono con la riforma, sotto la soglia di 130 mila euro applicheranno un coefficiente di redditività del 3%.
Gli Organismi di Volontariato ODV applicheranno invece una soglia pari all’1%.

Il vecchio regime fiscale della legge 398 del 1991 scompare per gli ETS ma resterà in vigore per le Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte eventualmente al Registro Nazionale previsto per loro.

Il quadro degli interventi agevolativi purtroppo necessita di ulteriori limature nonostante l’autorizzazione della Commissione Europea.

La normativa degli Enti del Terzo Settore infatti esenta da imposte le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale se sono svolte a titolo gratuito o dietro corrispettivo purché i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi e per non oltre tre periodi di imposta consecutivi. Il principale problema verrà nel definire le regole di contabilizzazione di tali operazioni.

Nei prossimi mesi di conseguenza assisteremo a una seria rivisitazione delle posizioni di diversi enti non commerciali i quali si dovranno riadattare alle nuove regole e decidere quale strada percorrere.

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Basti pensare ad un ente che possiede immobili di proprietà e a seguito delle modifiche intervenute con la riforma abbia la necessità di farli transitare dalla sfera commerciale a quella non commerciale, sarebbe soggetto alla tassazione di una plusvalenza, anche se non realizzata stante la continuazione dell’attività nelle modalità consuete.

Inoltre è importante che un ente del terzo settore valuti se le attività di interesse generale svolte in forma d’impresa e le attività diverse (art. 6 d.lgs 117/2017) producano più ricavi di quelli derivanti dalle entrate di attività non commerciali.

C’è, come se non bastasse a complicare il quadro, il destino fiscale delle “imprese sociali”. A partire dal 1° gennaio 2026 sarà possibile applicare la completa detassazione degli utili reinvestiti in attività statutarie.

Come già previsto per le cooperative sociali, ai sensi della L. 398/1991, oltre che per i consorzi tra piccole e medie imprese in base alla Legge n. 240/1981, dove gli utili o gli avanzi di gestione conseguiti nelle attività di interesse generale e attività diverse non costituiscono redditi imponibili qualora siano destinati ad apposita riserva indivisibile, non distribuibile ai soci, la stessa estensione riguarderà le imprese sociali.
E’ ancora vastissimo il numero di associazioni rimaste in un generale limbo a seguito del processo complicato di gestione della piattaforma del RUNTS, fino alla attuale approvazione delle agevolazioni fiscali che sono il vero argomento di interesse nella trasformazione delle associazioni in enti del terzo settore. Un tema di particolare rilevanza riguarda le ONLUS che non sono mai state qualificabili come associazioni a sè stanti ma di fatti come associazioni identiche alle altre seppure soggette ad una disciplina fiscale autonoma. Entro il 30 marzo 2026 dovranno quindi decidere se trasformarsi ufficialmente in ETS o meno.

*Dottore Commercialista – Revisore Legale





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