Microcredito

per le aziende

 

nuovo DM e FAQ aggiornate


 Agrivoltaico PNRR: le FAQ aggiornate per chi investe nel fotovoltaico agricolo

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

Con il Decreto Ministeriale 19 giugno 2025 n. 149, pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dopo il via libera della Corte dei conti, l’Investimento 1.1 “Sviluppo agro-voltaico” del PNRR Missione 2, Componente 2 riceve un aggiornamento fondamentale.
Lo scopo di questa revisione è chiaro: garantire la piena attuazione dei progetti, sciogliere i nodi interpretativi emersi finora e dare a imprenditori agricoli, EPC contractor e ATI una cornice normativa più coerente con le scadenze europee.

Lobiettivo dell’Investimento 1.1 del PNRRSviluppo agrovoltaico è promuovere lo sviluppo dei sistemi agrivoltaici innovativi, combinando la produzione di energia rinnovabile da fotovoltaico con l’attività agricola, in un’ottica di uso sostenibile del suolo e massimizzazione della resa energetica e colturale.

L’agrovoltaico rappresenta infatti un asset strategico per la doppia transizione, energetica e agricola: consente agli imprenditori agricoli di integrare nuove fonti di reddito, riducendo l’impatto ambientale, aumentando la competitività del settore primario e contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.

Proprio per supportare imprese, consorzi e ATI nelle fasi più complesse – gare, aste, graduatorie e rendicontazione delle spese ammissibili – il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) hanno pubblicato un aggiornamento delle FAQ ufficiali, che aiutano a chiarire dubbi tecnici e procedurali, riducendo il rischio di errori che potrebbero compromettere l’accesso ai contributi in conto capitale e agli incentivi ventennali previsti dal DM Agrivoltaico.

Vi proponiamo una guida sintetica e aggiornata con gli aspetti essenziali per chi intende partecipare alle procedure competitive previste dal DM Agrivoltaico, massimizzando le possibilità di accedere ai contributi in conto capitale e alle tariffe incentivanti.

Assistenza e consulenza

per acquisto in asta

 

Novità operative: margini più ampi per completare impianti e spese

Il cuore del DM 149/2025 risiede nella ridefinizione delle tempistiche chiave. A partire da oggi, chi risulta in posizione utile nelle graduatorie deve completare l’installazione dell’impianto agrivoltaico entro il 30 giugno 2026, con la registrazione dell’impianto nel sistema nazionale GAUDI come prova definitiva dell’avvenuta realizzazione. Ma non basta installare: gli impianti dovranno entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di installazione.

Agrivoltaico: novità operative: margini più ampi per completare impianti e speseAgrivoltaico: novità operative: margini più ampi per completare impianti e spese

Il decreto introduce anche una forma di penalizzazione contenuta per i ritardi. Se si sfora questo margine, ogni mese di ritardo comporterà una decurtazione dello 0,5% sulla tariffa spettante, con un massimo di nove mesi di tolleranza. È un compromesso che riconosce le difficoltà operative di molti investitori senza però snaturare la spinta verso il raggiungimento dei target PNRR.

Un passaggio altrettanto importante riguarda la rendicontazione delle spese ammissibili. Le FAQ aggiornate chiariscono che tutte le spese devono essere quietanzate con pagamenti tracciabili, ma ora il termine ultimo per presentare la richiesta di erogazione del contributo in conto capitale è fissato al 31 ottobre 2026. Questa finestra più ampia risponde alle richieste delle imprese, spesso in difficoltà nel coordinare installazioni, collaudi, fatturazioni e adempimenti CUP e PNRR. Come sempre, ogni fattura deve riportare in modo inequivocabile il codice CUP, i riferimenti di progetto e l’indicazione del finanziamento UE.

Chi può accedere ai fondi e agli incentivi agrivoltaici

Secondo le Regole Operative e le recenti FAQ aggiornate dal GSE, gli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico sono destinati a una platea specifica di soggetti che operano nel settore primario o che vi partecipano attraverso forme di associazione. Possono presentare domanda di accesso ai contributi in conto capitale e alle tariffe incentivanti sia gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria anche cooperativa, sia le società agricole propriamente dette, comprese le cooperative che svolgono attività ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile. Rientrano tra i beneficiari anche i consorzi costituiti tra più imprenditori agricoli o società agricole, nonché le associazioni temporanee di imprese agricole (ATI) e quelle che includono almeno un soggetto agricolo qualificato.

Chi può accedere ai fondi e agli incentivi agrivoltaiciChi può accedere ai fondi e agli incentivi agrivoltaici

Un elemento importante, spesso sottovalutato, riguarda i requisiti di volume d’affari annuo.

Le FAQ chiariscono in modo esplicito che non possono partecipare alle procedure competitive gli operatori agricoli che, nell’anno fiscale precedente alla presentazione della domanda, abbiano registrato un fatturato inferiore a 7.000 euro. Questo requisito mira a garantire la solidità economica dell’operatore, escludendo chi, essendo esonerato dalla contabilità IVA per soglie minime di volume d’affari, non può dimostrare un’effettiva capacità di gestione imprenditoriale.

C’è tuttavia un’eccezione importante per i soccidari: questi ultimi, pur avendo registrato un fatturato inferiore alla soglia dei 7.000 euro, possono presentare domanda se il valore del contratto di soccida sottoscritto nell’anno precedente supera tale importo.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Restano invece escluse dalle procedure di selezione le società agricole di nuova costituzione, così come gli operatori agricoli che non erano già qualificati come tali nell’anno fiscale precedente, a meno che non rispettino le soglie richieste.

Questi paletti definiscono con precisione chi può legittimamente ambire a partecipare ai bandi agrivoltaici finanziati dal PNRR – Missione 2, Componente 2, assicurando che i contributi pubblici vadano a operatori agricoli attivi e strutturati, capaci di garantire continuità all’attività agricola sotto gli impianti fotovoltaici per l’intera durata del periodo di incentivazione.

Disponibilità dei terreni: come provarla per accedere agli incentivi

Un aspetto fondamentale per ottenere i contributi previsti dal DM Agrivoltaico riguarda la disponibilità del terreno su cui realizzare l’impianto. La normativa, integrata dalle FAQ aggiornate, specifica che il soggetto richiedente deve dimostrare, già in fase di iscrizione alle procedure competitive, di avere la titolarità o comunque la disponibilità giuridica del fondo agricolo.

Agrivoltaico: Disponibilità dei terreni, come provarla per accedere agli incentiviAgrivoltaico: Disponibilità dei terreni, come provarla per accedere agli incentivi

Nel caso di progetti presentati da una Associazione Temporanea di Imprese (ATI), la disponibilità del terreno può essere dimostrata da uno dei soggetti facenti parte dell’ATI, purché, al momento dell’entrata in esercizio dell’impianto e per tutta la durata del periodo di incentivazione, la disponibilità resti in capo all’operatore agricolo che effettivamente svolge le attività colturali o zootecniche previste dal progetto agrivoltaico.

Questo principio risponde a un requisito essenziale della misura PNRR: garantire la continuità dell’attività agricola o pastorale sotto gli impianti fotovoltaici. Non è infatti sufficiente possedere o condurre il terreno solo in fase di domanda; è necessario che questa disponibilità sia mantenuta senza interruzioni per tutta la vita utile dell’impianto, ovvero per i vent’anni di durata dell’incentivo.

Una documentazione incompleta o non coerente in merito alla disponibilità del fondo può determinare l’esclusione del progetto o la revoca dei benefici concessi. Per questo motivo è fondamentale, soprattutto in contesti complessi come quelli delle ATI o dei contratti di comodato e affitto, che la titolarità sia attestata in modo inequivocabile e conforme a quanto previsto dalle Regole Operative e dalle Linee Guida del MASE e del GSE.

Opportunità unica

partecipa alle aste immobiliari.

 

Spese ammissibili: EPC, rapporti infragruppo e tracciabilità rigorosa

Uno degli aspetti più delicati della misura agrivoltaica riguarda la corretta gestione delle spese ammissibili, che devono rispettare standard stringenti di tracciabilità e congruità. Le FAQ aggiornate dal GSE chiariscono diversi casi pratici di particolare interesse per imprese e consorzi.

È ammesso, ad esempio, realizzare l’intervento attraverso un contratto “chiavi in mano” (EPC Contractor – Engineering, Procurement and Construction), purché il contratto e tutta la relativa documentazione di spesa siano conformi alle Linee Guida per i Soggetti Attuatori. In pratica occorre fornire una descrizione analitica di servizi, forniture e lavori prestati, suddivisi per singole voci di costo con importi dettagliati. Questo consente di distinguere chiaramente le spese funzionali alla realizzazione del sistema agrivoltaico dalle eventuali componenti non ammissibili.

Una particolare attenzione è richiesta per i casi di rapporti infragruppo (intercompany). Le FAQ ribadiscono che è possibile affidarsi a fornitori appartenenti allo stesso gruppo societario del beneficiario, ma solo a precise condizioni: occorre dimostrare, tramite perizie di congruità indipendenti e valutazioni tecniche redatte da professionisti esterni, che i costi siano allineati alle normali condizioni di mercato. Inoltre, tutta la catena di fatturazione e pagamento deve garantire completa tracciabilità tra le società infragruppo, evitando qualsiasi forma di vantaggio indebito per il beneficiario.

Altro punto importante riguarda la rendicontazione delle spese. Le FAQ specificano che ogni documento giustificativo – fatture, proforma, bonifici – deve riportare in modo inequivocabile gli elementi obbligatori: il CUP (Codice Unico di Progetto), il codice identificativo rilasciato dal Portale Agrivoltaico, la dicitura “Progetto finanziato dall’Unione Europea con fondi PNRR M2.C2.I1.1 Sistema agro-voltaico – NextGenerationEU”, nonché tutti i dettagli necessari a ricostruire il flusso di pagamento.

In definitiva, la rendicontazione nel PNRR agrivoltaico richiede una compliance documentale estremamente rigorosa: la mancanza di un solo elemento di tracciabilità o la non congruità dei costi può comportare la decadenza dei contributi in conto capitale e delle tariffe incentivanti. Per questo motivo è fondamentale dotarsi di un sistema di controllo interno e di una consulenza tecnica adeguata per evitare errori o irregolarità in fase di controllo da parte del GSE.

Parametri tecnici da non sbagliare: potenza, altezza moduli e conformità

Oltre ai requisiti amministrativi e finanziari, il successo di un progetto agrivoltaico dipende in larga parte dal rispetto rigoroso di una serie di parametri tecnici che la normativa definisce in modo puntuale. Le FAQ aggiornate dal GSE ribadiscono diversi aspetti critici da non sottovalutare in fase di progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto.

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

Agrivoltaico, Parametri tecnici da non sbagliare: potenza, altezza moduli e conformitàAgrivoltaico, Parametri tecnici da non sbagliare: potenza, altezza moduli e conformità

Un primo punto riguarda la potenza nominale dell’impianto. Non sono ammesse tolleranze tra la potenza dichiarata in graduatoria e quella effettivamente realizzata. Se l’impianto viene costruito con una potenza inferiore rispetto a quella ammessa in graduatoria, il beneficiario perde completamente il diritto agli incentivi, contributo in conto capitale incluso. Al contrario, se la potenza risulta maggiore, la tariffa incentivante verrà comunque calcolata solo sulla quota di produzione netta corrispondente alla potenza originariamente ammessa. Questa regola obbliga i proponenti a una pianificazione estremamente accurata sin dalla fase progettuale, per evitare discrepanze tra titoli autorizzativi, preventivi di connessione e configurazione tecnica finale.

Un secondo elemento cruciale è l’altezza minima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano di campagna. Per garantire la continuità dell’attività agricola o zootecnica sotto i pannelli, sono previsti valori minimi stringenti: almeno 1,3 metri per impianti destinati ad attività zootecniche o a moduli installati in posizione verticale fissa, e 2,1 metri per impianti che prevedono attività colturali o miste. L’altezza deve essere calcolata correttamente, considerando il bordo inferiore dei moduli nella posizione di massima inclinazione tecnica, se l’impianto è dotato di sistemi di inseguimento.

Il mancato rispetto di questi parametri non è un dettaglio trascurabile. Se l’altezza minima non viene rispettata per la totalità dell’impianto, l’intero intervento perde diritto agli incentivi. Se invece solo una parte dell’impianto risulta non conforme, quella sezione deve essere dotata di contatore dedicato, per separare l’energia prodotta non incentivabile. In questo caso, anche i costi di realizzazione relativi alle sezioni non conformi non potranno essere rendicontati come spese ammissibili.

Questi vincoli tecnici riflettono lo spirito dell’agrovoltaico di nuova generazione, che non può limitarsi a installare pannelli sui terreni agricoli ma deve garantire la reale integrazione tra produzione di energia e coltivazioni. Un errore di progettazione o una posa in opera non conforme possono vanificare anni di lavoro e compromettere l’accesso ai contributi PNRR.

Tempistiche e scadenze: spese quietanzate e graduatorie

La gestione corretta delle tempistiche è un altro aspetto determinante per non compromettere la rendicontazione e il riconoscimento degli incentivi agrivoltaici. Le FAQ aggiornate chiariscono  quando le spese possono considerarsi ammissibili e quali sono i vincoli legati all’entrata in esercizio degli impianti.

Innanzitutto, tutte le spese devono essere quietanzate entro la data di entrata in esercizio dell’impianto agrivoltaico, come indicato nel Capitolo 9.A.1 delle Regole Operative. Questo significa che pagamenti, fatture e bonifici devono essere registrati e chiusi in modo tracciabile entro la data in cui l’impianto inizia a produrre energia e accede alla tariffa incentivante. È importante sapere che sono considerate ammissibili anche le spese quietanzate il giorno stesso dell’entrata in esercizio. Tuttavia, non è consentito andare oltre la data di esercizio: eventuali costi pagati successivamente non possono essere inclusi nella rendicontazione.

Richiedi prestito online

Procedura celere

 

Inoltre, è stato previsto un termine massimo assoluto, fissato al 30 giugno 2026, entro il quale devono essere completate tutte le spese e i pagamenti, anche se l’impianto entrasse in esercizio prima di quella data. Questa scadenza si collega alla programmazione delle risorse PNRR e non può essere derogata.

Un altro chiarimento rilevante riguarda la validità delle graduatorie pubblicate dal MASE. L’inserimento in posizione utile nelle graduatorie costituisce di per sé l’impegno formale al riconoscimento della tariffa incentivante e del contributo in conto capitale, anche in attesa del decreto di concessione definitivo. In pratica, chi risulta assegnatario di una quota di potenza ha già un titolo valido per avviare le fasi successive del progetto, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dal DM Agrivoltaico e dalle Regole Operative.

In sintesi, rispettare le scadenze di rendicontazione e i termini di entrata in esercizio non è solo un adempimento formale: è la condizione essenziale per non perdere l’accesso agli incentivi previsti dal PNRR e per garantire la sostenibilità finanziaria dell’intero investimento agrivoltaico.

Tariffe, cumulabilità e casi particolari: cosa sapere prima di firmare

Un aspetto spesso frainteso dagli operatori riguarda il funzionamento delle tariffe incentivanti e le regole di cumulabilità con altri aiuti di Stato o regimi agevolativi. Le FAQ più recenti fanno chiarezza su questi punti, aiutando i beneficiari a evitare errori strategici nella pianificazione economico-finanziaria del progetto.

In base al DM Agrivoltaico, l’incentivo si articola in due componenti: un contributo in conto capitale, pari fino al 40% delle spese ammissibili, e una tariffa incentivante “in conto esercizio” calcolata sull’energia elettrica netta immessa in rete.

Per gli impianti fino a 200 kW è prevista una tariffa omnicomprensiva, con il GSE che si occupa direttamente di ritirare e vendere l’energia prodotta, corrispondendo al produttore il compenso sulla produzione netta.
Negli impianti di potenza superiore a 200 kW, invece, l’energia resta nella disponibilità del produttore, che la vende sul mercato: in questo caso, il GSE calcola e versa la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario dell’energia. È importante sapere che chi realizza un impianto fino a 200 kW può anche scegliere, solo al momento della firma del contratto, di rinunciare alla tariffa omnicomprensiva e vendere autonomamente l’energia prodotta

Le tariffe di riferimento variano in base alla taglia dell’impianto: per sistemi con potenza fino a 300 kW la tariffa base è pari a 93 €/MWh, mentre per potenze superiori la tariffa scende a 85 €/MWh. Queste tariffe possono beneficiare di fattori correttivi che tengono conto della localizzazione geografica: +4 €/MWh per impianti realizzati nelle regioni del Centro Italia e +10 €/MWh per quelli situati nel Nord, a compensazione dei diversi livelli di producibilità.

Microcredito

per le aziende

 

Questi incentivi non sono cumulabili con altri regimi di aiuto pubblico. Per esempio, non è possibile sommare gli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico con le agevolazioni fiscali del DL Transizione 5.0 o altri contributi pubblici riconducibili a regimi generali di aiuto. In caso di doppio beneficio, il rischio è la revoca integrale del contributo e delle tariffe, con conseguenti obblighi di restituzione.

Le FAQ precisano anche alcuni casi particolari, come la possibilità di inserire un impianto agrivoltaico all’interno di configurazioni previste dal DM CACER (Comunità Energetiche Rinnovabili). In questo caso, l’impianto continua a beneficiare del contributo in conto capitale e della tariffa incentivante sull’energia immessa, ma non può cumulare ulteriori contributi legati alle Comunità Energetiche.

Infine, è bene considerare che l’ammissione agli incentivi comporta anche alcuni costi di gestione: il GSE applica infatti un corrispettivo di 0,50 €/MWh sull’energia incentivata, fatturato direttamente al beneficiario e compensato sugli importi erogati.

Pianificare un impianto agrivoltaico non significa solo predisporre un layout tecnico e agronomico corretto, è necessario conoscere a fondo le regole di incentivazione, i limiti di cumulabilità e i costi accessori per non compromettere la redditività di lungo periodo del progetto.

FAQ Agrivoltaico PNRR 2025

Chi può accedere agli incentivi per l’Agrivoltaico?

Possono fare domanda imprenditori agricoli, società agricole, cooperative, consorzi tra imprese agricole e ATI (Associazioni Temporanee di Imprese) che includano almeno un operatore del settore agricolo in possesso di un volume d’affari adeguato. Le FAQ confermano che chi ha registrato un fatturato inferiore a 7.000 euro nell’anno fiscale precedente non può partecipare, salvo eccezioni per i soccidari.

Quali sono le nuove scadenze per installazione e rendicontazione?

Il nuovo Decreto Ministeriale 149/2025 prevede che i lavori di installazione degli impianti agrovoltaici siano completati entro il 30 giugno 2026. Dopo l’installazione, gli impianti devono entrare in esercizio entro 18 mesi, con una tolleranza massima di 9 mesi soggetta a penalità. La rendicontazione finale delle spese ammissibili dovrà avvenire entro e non oltre il 31 ottobre 2026.

Quali documenti servono per la rendicontazione PNRR agrivoltaico?

Le FAQ ribadiscono che fatture e bonifici devono riportare in modo chiaro il CUP, il codice identificativo del progetto e i riferimenti al finanziamento PNRR NextGenerationEU. Tutte le spese devono essere pagate tramite bonifico bancario e risultare quietanzate entro i termini indicati dal DM aggiornato.

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

Cosa succede se non rispetto altezza moduli o potenza impianto?

Se l’impianto agrivoltaico non rispetta l’altezza minima dei moduli o viene realizzato con una potenza nominale inferiore a quella ammessa in graduatoria, il diritto agli incentivi decade per intero o per la parte non conforme. È quindi essenziale rispettare i parametri tecnici fin dalla progettazione.

Quanto dura il periodo di incentivazione agrivoltaico?

Il periodo di incentivazione dura 20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto.

Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici

Commenta questo approfondimento





Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi