Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

definite le sanzioni e l’importanza della certificazione tecnica quale scudo legale – SR Studio Rinaldi


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Gentili Clienti,

con l’Atto di indirizzo del 1° luglio 2025 (protocollo n. 18), il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha finalmente fatto chiarezza su una questione cruciale per le imprese che utilizzano crediti d’imposta: la distinzione tra crediti “inesistenti” e crediti “non spettanti”.
Questa distinzione non è meramente tecnica, ma ha impatti diretti e significativi su:
– Gravità delle sanzioni applicabili;
– Termini di prescrizione per il recupero;
– Configurazione del reato penale.

LE DUE CATEGORIE DI CREDITI

CREDITI INESISTENTI
Crediti che mancano dei requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella normativa di riferimento, oppure sono il frutto di rappresentazioni fraudolente mediante documenti falsi, simulazioni o artifici.
Caratteristiche: errore di natura ontologica e dolosa.

CREDITI NON SPETTANTI
Crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste, fondati su fatti che non rientrano nella disciplina per mancanza di ulteriori elementi richiesti, o utilizzati senza gli adempimenti previsti a pena di decadenza.
Caratteristiche: errore di natura formale o interpretativa.

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SANZIONI DIFFERENZIATE

ASPETTO PENALE
Crediti inesistenti: reclusione da 1 anno e 6 mesi fino a 6 anni (se importo annuo supera €50.000);
Crediti non spettanti: pena ridotta da 6 mesi a 2 anni + non punibilità in caso di obiettiva incertezza dovuta a valutazioni tecniche.

ASPETTO AMMINISTRATIVO
Credito inesistente semplice: sanzione 70% del credito;
Credito inesistente fraudolento: 70% aumentato dalla metà al doppio;
Credito non spettante: sanzione 25% (ridotta a €250 per omissioni formali sanate).

TERMINI DI RECUPERO
Crediti inesistenti: recupero entro il 31 dicembre dell’8° anno successivo;
Crediti non spettanti: recupero entro il 31 dicembre del 5° anno successivo.

FOCUS SUI CREDITI R&S

I crediti d’imposta per ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica sono identificati dall’Atto come la categoria più esposta al rischio di contestazioni.
Le controversie nascono spesso da situazioni in cui, pur sussistendo i requisiti generali, mancano ulteriori qualità tecniche richieste dalla normativa (es. una ricerca classificabile come sviluppo sperimentale ma priva di innovatività).
Il MEF ribadisce in modo inequivocabile quanto sia strategico, oggi più che mai, dotarsi per tempo di una certificazione tecnica qualificata, in quanto, se rilasciata da un soggetto competente prima di qualsiasi controlloha effetto vincolante per l’Amministrazione finanziaria e rende nulli eventuali atti sanzionatori o impositivi difformi.
La certificazione rappresenta quindi una tutela concreta contro il rischio di contestazioni, soprattutto in un contesto come questo, caratterizzato da frequenti incertezze interpretative.
Per questo è fondamentale affidarsi a professionisti esperti.

COME POSSIAMO AIUTARVI

Il nostro studio, accreditato per la valutazione dei crediti d’imposta R&S, è a disposizione per supportarti con certificazioni tecniche solide, tempestive e pienamente conformi alle indicazioni del Ministero. In particolare, offriamo:
– Analisi preventiva dei vostri progetti;
– Certificazione tecnica delle attività di ricerca e sviluppo;
– Assistenza nella documentazione e comunicazione con l’Amministrazione finanziaria;
– Supporto in caso di controlli o contestazioni.

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L’Atto di indirizzo del MEF segna un punto di svolta: più trasparenza, più certezza del diritto, e maggiore proporzionalità nelle sanzioni.
In questo scenario, la certificazione tecnica non è più un’opzione, ma uno strumento essenziale di tutela e pianificazione fiscale.
Il nostro team è a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.



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