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Legge annuale PMI 2025: ddl all’esame definitivo del Senato


Verso l’approvazione il disegno di legge annuale sulle PMI con importanti novità in materia di sicurezza sul lavoro, formazione e lavoro agile

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E’ attualmente all’esame in commissione al Senato il disegno d legge che introduce misure strategiche per rafforzare le micro, piccole e medie imprese italiane, approvato in via preliminare il 14 gennaio 2025 dal Consiglio dei ministri.

Tra le misure previste del provvedimento spiccano i “Mini Contratti di Sviluppo” per il settore Moda, le Centrali consortili per coordinare le filiere produttive e nuovi incentivi fiscali per le reti d’impresa. Vengono promossi il ricambio generazionale con assunzioni agevolate di giovani, la tutela della concorrenza con norme contro le false recensioni online e il riordino della disciplina dei Confidi per semplificare l’accesso al credito.

Segnaliamo a beneficio delle imprese e dei professionisti del settore le costruzioni alcune disposizioni che impattano direttamente sulla norme in materia di sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 con riferimento:

  • ai modelli di organizzazione e di gestione;
  • alla formazione sulla sicurezza;
  • al lavoro agile.

Previsto anche l’esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori.

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Modelli di organizzazione e di gestione

Il DDL PMI 2025 prevede procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione, in applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza delle imprese di dimensioni minori.

Il comma 1 dell’art. 8, alla lettera a) aggiunge il comma 5-ter all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 dispone che entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’INAIL:

  • elabori, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le micro, piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendali;
  • supporti le stesse imprese nell’attuazione di tali modelli.

Formazione ai lavoratori anche durante i periodi di CIG

Il comma 1 dell’art. 8, alla lettera b), numero 1, aggiunge la lettera b-bis all’articolo 37, comma 4 el D.Lgs. 81/2008 estendendo la possibilità di erogare la formazione ai lavoratori anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro.

Formazione sul campo: il RSPP potrà intervenire direttamente in azienda

Il comma 1 dell’art. 8, alla lettera b), numero 2,aggiungendo il comma 5-bis all’articolo 37, dispone che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) può svolgere, anche in parte rilevante, interventi formativi direttamente nei luoghi o negli ambienti di lavoro ove sono stati riscontrati comportamenti non corretti o si sono verificate anomalie o sinistri, anche utilizzando moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale.

Decadenza del sostegno al reddito per il lavoratore che rifiuti un corso sulla sicurezza

Il comma 2 dell’art. 8, integrando l’articolo 4, comma 40, della legge 92/2012, estende la sanzione della decadenza dalla prestazione di sostegno del reddito per il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario appunto di detta prestazione in costanza di rapporto di lavoro, qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo anche ai casi in cui il corso di formazione riguardi la materia della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Lavoro agile: informativa e sanzioni

L’articolo 9 concerne la disciplina della sicurezza sul lavoro nell’ambito dell’istituto del lavoro agile, con riferimento alle prestazioni svolte in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.

Il comma 1, lettera a), specifica che l’adempimento, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo, già vigente, di consegna al lavoratore interessato e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione in oggetto del rapporto di lavoro costituisce l’adempimento di tutti gli obblighi di sicurezza applicabili alla medesima modalità, ivi compresi quelli inerenti all’utilizzo dei videoterminali.

La successiva lettera b) introduce una sanzione penale per il caso di mancato adempimento del suddetto obbligo di informativa annua.

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Esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori

L’articolo 7 esonera dall’obbligo di assicurazione obbligatoria i carrelli elevatori, quando operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi.

La disposizione introduce un nuovo comma all’articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) in materia di deroghe all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria.

Più nel dettaglio, la norma stabilisce che non sono soggetti all’obbligo di assicurazione i veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera rrr) del codice delle assicurazioni private, rientranti nella tipologia dei carrelli, ovvero dei veicoli destinati alla movimentazione di cose, non immatricolati, quando operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi.

Il riferimento è a:

  • qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
    • una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o
    • un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
  • qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
  • i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il  Ministro dell’interno.

La deroga all’obbligo si applica, altresì, ai veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, che sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria.

L’ultimo periodo della disposizione stabilisce che, nei casi citati, non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.

DDl PMI 2025: riferimenti e fonti

Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese – A.S. n. 1484.

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