QUI il contratto regionale lombardi per legno e lapidei.
QUI il contratto regionale per tessile e chimica.
DURATA
I nuovi CCRL decorrono dalla data di sottoscrizione con una durata di quattro anni sino a giugno 2029.
Sono fatte salve specifiche decorrenze prevista nel testo dei CCRL stessi e gli accordi prevedono l’ultrattività delle intese, sia per la parte normativa che per la parte economica.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA
Le parti condividono che nell’ Artigianato Lombardo sono maturate le condizioni per riconoscere il pagamento dei primi tre giorni di malattia. Questa scelta di valore sociale conferma che il settore, per qualità, valore e attrattività sul mercato del lavoro, è equiparabile e non inferiore agli altri settori produttivi industriali.
ELEMENTO ECONOMICO
L’elemento economico valorizza l’elemento integrativo regionale attualmente denominato premio di produzione collettivo regionale / nuovo incremento economico regionale previsto agli inizi deli anni duemila e nella definizione del relativo valore si è tenuto conto della produttività maturata nel corso di questi anni.
L’aumento salariale è individuato in una quota con incidenza su tutti gli istituti contrattuali ( vedi negli accordi allegati ) e tendenzialmente si attesta su una percentuale di circa il 2% che decorre dal mese di novembre 2025 ed erogato in tre tranches.
Ai lavoratori assunti con rapporto di apprendistato gli importi dell’elemento economico regionale sono riconosciuti applicando le percentuali previste da vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
ORARIO DI LAVORO
Le Parti riconoscendo che i regimi di orario sono sempre più fattore decisivo al fine di garantire all’impresa la capacità di rispondere alle esigenze di un mercato fortemente concorrenziale e globalizzato, concordano sulla necessità di individuare, ed hanno perciò individuato regimi di articolazione dell’orario lavorativo innovativi anche in termini di:
- distribuzione nella settimana, o su cicli di più settimane, dell’orario normale di lavoro con -articolazione dell’orario contrattuale su cicli plurisettimanali multi periodali;
- flessibilità dell’orario di lavoro, in particolari periodi dell’anno ovvero in occasione di variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di reparti della stessa;
- banca ore.
WELFARE AZIENDALE SU BASE CONTRATTUALE
Il nuovo Contratto Regionale, introduce strumenti di welfare in armonia alle importanti novità legislative del periodo : annualmente le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare (nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 51 del DPR 22 dicembre 1986, n.917) per un valore pari a euro 25,00 per ciascun mese di servizio nell’anno presso l’impresa (computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni), da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno successivo. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto e di ogni altro istituto contrattuale.
Gli strumenti di welfare sono resi disponibili da ciascuna azienda: nel mese di novembre per i valori maturati nei mesi da maggio a ottobre; nel mese di maggio per i valori maturati da novembre a aprile.
Limitatamente all’anno 2025 gli strumenti di welfare sono resi disponibili nel mese di agosto, per i valori maturati nei mesi da gennaio 2025 a maggio 2025;nel mese di novembre per i valori maturati da giugno 2025 a ottobre 2025 e Limitatamente all’anno 2025 le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente accordo o assunti successivamente a tale data.
WILA
Si è infine concordato che le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa saranno anche erogate all’imprenditore artigiano, titolare individuale e/o socio e la relativa contribuzione passerà da 5 a 7 euro dal mese di luglio 2025.
Per ogni eventuale, ulteriore chiarimento è a disposizione il nostro Ufficio Sindacale.
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